Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 789/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 789/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Trombetta e con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio di tale difensore in Foggia al Corso Vittorio Emanuele n.8, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Schena e con domicilio eletto presso il di C.F._2 lei studio in Foggia in Piazza Umberto Giordano n.26, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 12
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1251/2024, pubblicata l'8.05.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 9053/2017, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito al ricorso per separazione coniugale promosso da nei confronti di , ogni Controparte_1 Parte_1 contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvedeva: “dichiara che la separazione va addebitata a;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla resistente;
revoca Parte_1
l'assegnazione della casa familiare disposta con l'ordinanza presidenziale;
revoca in capo a CP
, a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo del contributo al mantenimento nei confronti della
[...] figlia maggiorenne rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente;
R_ dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente , che si liquidano nella misura di Controparte_1
€.5.077,00 per compensi, e di €.98,00 per esborsi, oltre il 15% delle spese generali, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
La IG.ra appellava tale sentenza ed evidenziava quanto segue: 1) il 27.06.1992, in Parte_1
Foggia, aveva contratto matrimonio concordatario con il e da tale unione, in data Controparte_1
24.03.1993, era nata la figlia 2) il 07.12.2017 l'uomo aveva depositato il ricorso per separazione R_ con il quale, tra l'altro, aveva chiesto che la responsabilità della crisi familiare fosse addebitata alla moglie, i cui agiti avrebbero integrato la fattispecie del “mobbing coniugale” giacché sarebbero sfociati persino in aggressioni fisiche verificatesi in pubblico, sebbene ciò fosse avvenuto solo a seguito della separazione di fatto intercorsa inter partes; 3) la si costituiva nel giudizio di primo grado e, in Parte_1 via riconvenzionale, chiedeva che il Tribunale volesse addebitare la separazione al marito, stante la Per_ relazione fedifraga da costui intessuta con la IG.ra (detta con la quale si Parte_2 era allontanato dall'abitazione familiare per poi farvi ritorno e dar luogo in seguito ad ulteriori relazioni extra coniugali;
4) le parti, peraltro, formulavano contrapposte domande dalla valenza economica e patrimoniale e, all'esito della c.d. udienza presidenziale, veniva adottata l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., sicché i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la casa familiare veniva assegnata alla Parte_1
pagina 2 di 12 con cui avrebbe continuato a vivere la figlia, maggiorenne e non ancora indipendente dal punto di vista economico e, infine, l'uomo veniva onerato del versamento di €.850 mensili, di cui €.450 quale assegno per la prole ed €.400 a titolo di assegno di mantenimento muliebre, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui avrebbe necessitato;
5) tale ordinanza veniva reclamata dal R_ [...]
innanzi la Corte di Appello di Bari che, con ordinanza del 4.10.2019, confermava tutte le decisioni CP adottate dal Presidente del Tribunale di Foggia in via provvisoria ed urgente;
6) veniva così emessa la sentenza non definitiva sullo status (n. 293/2019) e, con successiva ordinanza del 7.02.2022, il G.I. rideterminava l'ammontare degli assegni di mantenimento nella misura di €.350 per TA ed €.200 per la 6) il giudizio esitava infine nella gravata sentenza. Parte_1
Quanto ai motivi di appello, la sosteneva che tale provvedimento fosse immotivato e comunque Parte_1 illogico atteso che il Tribunale aveva errato a valutare i compendi istruttori formatisi dinanzi a sé.
In particolare, aveva dato per provate le condotte dell'appellante, la quale avrebbe sistematicamente umiliato e finanche aggredito il marito;
e ciò, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testimoni
[...]
e entrambi escussi all'udienza del 5.07.2021; in dettaglio, la prima Parte_2 Testimone_1 dichiarava di aver assistito ad un'aggressione fisica posta in atto dalla in danno del marito in Parte_1 data 06.11.2015, subendo in tale circostanza uguale trattamento.
Purtuttavia, tale teste veniva imputata in un procedimento penale per quegli stessi fatti e, sottopostasi ad esame, nulla aveva riferito al Giudice di Pace di Foggia riguardo alla posizione del che, Controparte_1 resa testimonianza sull'accaduto, aveva dichiarato di essersi trovato in auto con l'imputata Parte_2 allorquando era nato un alterco tra costei e la di guisa che si era limitato ad uscire Parte_1 dall'autovettura per separare le due contendenti.
Ne era conseguita l'assoluzione dell'imputata atteso che non era stata raggiunta la prova rigorosa della sua colpevolezza, non potendosi stabilire con certezza chi fosse stata la prima delle due donne ad aggredire l'altra, lumeggiando il Giudice di Pace su un clima di grande conflittualità familiare.
Il Tribunale, peraltro, non aveva ponderato l'interesse diretto che detta testimone avrebbe avuto per l'esito del giudizio separativo, trattandosi dell'amante del ne conseguiva che la non CP Parte_2 poteva essere ritenuta imparziale anche per l'alto livello di conflittualità in essere con la così Parte_1 come sancito con la sentenza assolutoria del ridetto Giudice di Pace, prodotta solo in questa sede trattandosi di documento formatosi quando ormai erano perenti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c..
E che il avesse l'amante era stato peraltro provato con la relazione investigativa prodotta CP innanzi al Tribunale fin dalla fase sommaria del giudizio separativo, del tutto ignorata.
Del pari generiche, oltre che di parte, erano le dichiarazioni rese dal IG. padre Testimone_1
pagina 3 di 12 dell'appellato, difettanti peraltro di precise indicazioni temporali, oltre che riproducenti i racconti a lui fatti dal figlio.
La censurava altresì la sentenza in questione perché carente di motivazione e conseguente Parte_1 illogicità della decisione sulla domanda di addebito da lei formulata in via riconvenzionale, giacché il
Tribunale di Foggia aveva ritenuto sussistente la fattispecie del “mobbing coniugale” a motivo delle ridette condotte aggressive di cui era stato vittima il marito.
In realtà, secondo quanto prospettato dall'appellante, non poteva ritenersi sussistente alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi per sussumere la fattispecie in detto istituto di creazione giurisprudenziale, difettando la prova della reiterazione delle condotte e del nesso eziologico tra le stesse e il pregiudizio sofferto dal coniuge asseritamente vessato, tenuto conto che proprio il aveva più volte CP abbandonato l'abitazione familiare per poi farvi stranamente rientro, quantunque fosse “vittima” degli agiti disfunzionali della moglie, per poi trasferirsi definitivamente altrove con decorrenza dal 18.06.2016.
E dunque, l'unione coniugale si era progressivamente sfaldata a causa delle reiterate condotte fedifraghe del , oggetto in un primo tempo di un mero sospetto nella con conseguente verificarsi CP Parte_1 di litigi, e poi conclamate in virtù degli accertamenti espletati dall'agenzia investigativa sulle cui risultanze il Tribunale aveva però glissato.
Dalla pronuncia di addebito derivava poi l'illegittimità dell'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre e la non condivisibilità della soccombenza in punto di spese, sicché la Parte_1 concludeva affinché la Corte volesse riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, addebitare la separazione al , gravandolo del versamento mensile di un assegno di mantenimento Controparte_1 muliebre di €.850 e delle spese occorrenti per il mantenimento e per la cura del cane OC;
chiedeva altresì disporsi l'attribuzione a ciascuno dei coniugi del 50% dei risparmi accumulati nel corso dell'unione e la liquidazione della quota dell'azienda artigiana intestata al marito, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento della Corte.
Vinte le spese, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Vittoria Trombetta, dichiaratasi antistataria, comprese quelle del giudizio di primo grado.
Con comparsa del 24.10.2024 il IG. si costituiva innanzi la Corte e, in primo luogo, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., stante la mera riproposizione delle tesi difensive della disattese in prime cure. Parte_1
Più in dettaglio, censurava l'avvenuta produzione in questo grado del procedimento della sentenza assolutoria della , emessa dal Giudice di Pace di Foggia, tenuto conto che costei era stata Parte_2 esaminata in quella sede il 04.01.2022, ossia quando il giudizio innanzi al Tribunale era ancora pendente.
pagina 4 di 12 Ne discendeva l'inammissibilità delle doglianze formulate in merito alle discrasie ravvisate nelle dichiarazioni rese da costei nelle due diverse sedi giudiziarie giacché, allo scopo di minare l'attendibilità di detta testimone, la ben avrebbe potuto produrre in Tribunale il verbale nel quale erano state Parte_1 trasfuse le dichiarazioni rese dalla ridetta imputata nell'ambito del procedimento penale.
In difetto di deposito di tale atto, la aveva perciò prestato acquiescenza alle emergenze Parte_1 istruttorie formatesi in primo grado;
idem per la valenza delle dichiarazioni testimoniali del Tes_1
il quale confermava con precisione le circostanze capitolate ed ammesse nella menzionata
[...] ordinanza ammissiva delle prove.
E dunque, se nel primo grado alcuna osservazione era stata formulata sull'attendibilità dei testi, nulla poteva osservarsi a tal proposito innanzi la Corte;
in secondo luogo, la dichiarazione di addebito della separazione alla era l'indefettibile conseguenza dell'accertato “mobbing coniugale” attuato da Parte_1 costei nei confronti del marito, da ritenersi accertato, mentre alcuna prova la predetta aveva offerto a sostegno dei presunti tradimenti del marito, compresa la relazione investigativa non confermata dalla titolare dell'agenzia per l'intervenuto rigetto della chiesta prova testimoniale all'uopo formulata.
Al contrario, era stato dimostrato che il legame tra il e la fosse di mera amicizia e CP Parte_2 di collaborazione lavorativa, motivo per il quale esso non poteva essere ritenuto scaturigine dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Anche su tale aspetto, peraltro, la IG.ra non aveva formulato alcuna opposizione avverso la Parte_1 relativa ordinanza del G.I.; senza sottacere che la stessa aveva depositato le relazioni Parte_1 psicologiche che sostanziavano ulteriormente i suoi problemi caratteriali e gli agiti aggressivi in pregiudizio del marito.
L'appellato sosteneva poi che la avesse formulato in questa sede domande nuove (ossia Parte_1
l'aumento fino ad €.850 dell'assegno di mantenimento), nonostante fosse stato ridotto in corso di causa ad
€.200 mensili, stante l'acclarato peggioramento delle condizioni lavorative ed economiche dell'onerato; a cagione di tanto, il concludeva affinché la Corte volesse dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ovvero la sua infondatezza nel merito, disponendo lo stralcio di tutti i documenti quivi depositati;
vinte le spese.
L'udienza del 28.11.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.02.2025, anch'essa celebrata in absentia sicché, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e ulteriori 10 giorni per repliche.
Entrambe le parti provvedevano al deposito di tali memorie e, infine, con nota del 20.06.2024 il Sostituto
pagina 5 di 12 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e/o di questioni aventi carattere pubblicistico.
Riepilogati i principali eventi susseguitisi in questo grado del giudizio, va in primis evidenziato come sia priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità del gravame, così come formulata dal ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 co.1 c.p.c.; ed invero, il principio della specificità dei motivi di impugnazione prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme giacché richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al Giudice di secondo grado siano indicati i punti e i capi della decisione investiti del gravame nonché le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente (cfr. SS.UU. della Cassazione Civile n.
10878/2015).
Nel caso di specie le ragioni addotte dalla a sostegno delle sollevate censure appaiono Parte_1 più che sufficientemente enunciate.
E tuttavia, deve essere da subito dichiarata l'inammissibilità di parte delle domande giacché -al Tribunale prima ed alla Corte ora- non è attribuita alcuna cognizione su quelle di natura patrimoniale, quali la divisione tra le parti dei risparmi di famiglia e l'attribuzione in favore della della quota del Parte_1 valore dell'impresa edile del . CP
Trattasi, invero, di domande esulanti dal rito di famiglia stricto sensu e soggiacenti solo a quello ordinario di cognizione, come peraltro ben evidenziato dal Tribunale di Foggia.
Del pari inammissibile è l'istanza volta ad onerare l'appellato del versamento di un contributo per il mantenimento del cane OC, atteso che anche tale domanda esula dalla specificità della materia di che trattasi e, sebbene sia un animale da affezione, non è affatto assimilato dall'ordinamento ai figli minori.
Chiarito ciò, in merito alle doglianze formulate sul pronunciato addebito della separazione all'appellante, giova preliminarmente richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza medesima.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve pagina 6 di 12 connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Orbene, il IG. esperiva il giudizio separativo nei confronti della deducendo Controparte_1 Parte_1 come ella avesse sempre avuto un carattere aggressivo e predominante, acuitosi nel corso degli ultimi due anni di convivenza durante i quali era solita svilirlo nei contesti sociali e familiari, ponendo l'accento anche sulla più florida posizione economica e patrimoniale sua e del suo ramo parentale.
Il , pertanto, sentitosi ridotto ad una “nullità” a causa delle condotte sprezzanti ed irriguardose CP della moglie, si era determinato a far cessare tale condizione per cui si era allontanato dall'abitazione familiare anche per cautelarsi –a suo dire- da iniziative fondate su circostanze artefatte dalla moglie, giunta persino ad aggredirlo ed a cagionargli lesioni personali.
Chiedeva perciò che il Tribunale di Foggia le addebitasse la responsabilità della crisi coniugale, integrandosi nelle di lei condotte la fattispecie del “mobbing familiare”.
La si costituiva in prime cure e, in via riconvenzionale, chiedeva che l'addebito fosse posto a Parte_1 carico del marito, disinteressatosi delle decisioni riguardanti la routine familiare fino a distaccarsi dalla moglie e dalla figlia per aver intrapreso una relazione fedifraga con la IG.ra , scoperta Parte_3 all'esito di un'attività investigativa svolta da un'agenzia da lei incaricata.
Il procedimento seguiva poi il suo iter con l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il successivo reclamo presso la Corte di Appello di Bari, il deposito delle memorie di costituzione e di quelle ex art. 183 co.6 c.p.c. e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 14.10.2020, il G.I. ammetteva solo talune delle richieste istruttorie formulate dalle parti, limitando le prove orali a quei capitoli reputati ammissibili e rilevanti ed escludendo quelli generici, valutativi e/o irrilevanti.
Per quanto di rilievo, rigettava poi la richiesta di prova testimoniale a mezzo della IG.ra , Testimone_2 titolare dell'agenzia investigativa incaricata dalla poiché le circostanze su cui costei avrebbe Parte_1 dovuto deporre non erano state articolate in capitoli separati.
Infine, disponeva indagini per il Tramite della Polizia Tributaria competente per territorio al fine di accertare le effettive disponibilità economiche e patrimoniali delle parti.
Trattasi, giova evidenziarlo sin d'ora, di decisioni ormai consolidate giacché le parti, fino alla precisazione delle conclusioni e al deposito delle note ex art. 190 c.p.c., non avevano affatto insistito per l'ammissione delle prove disattese con detto provvedimento.
E dunque, al fine di ponderare le doglianze formulate dalla con il suo atto di impugnazione, è Parte_1 necessaria una puntuale rivalutazione di tutti i compendi istruttori offerti dalle parti e/o formatisi nella fase all'uopo deputata.
A tal fine, non può sottacersi come il Tribunale di Foggia abbia correttamente rigettato la prova per testi a pagina 7 di 12 mezzo della titolare dell'agenzia investigativa per la motivazione innanzi chiarita;
ciononostante, ha totalmente omesso di ponderare la relativa relazione, sebbene fosse già acquisita al fascicolo del giudizio separativo perché in esso versata dalla in uno alla sua comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
E' quella, infatti, una prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto conto che il rito civilistico non contempla una norma di chiusura che sancisca la tassatività delle prove ivi tipizzate.
Ciononostante, detta relazione investigativa cristallizza le attività di osservazione e di pedinamento del
[...]
sviluppatesi in due distinti archi temporali, il primo dei quali era successivo al 17.10.2015, CP allorquando costui si era trasferito presso l'abitazione di suo padre dopo aver avuto una violenta discussione con la moglie, per poi far rientro nell'alloggio coniugale nel quale veniva riaccolto dalla consorte con la promessa che le problematiche della coppia sarebbero state risolte.
Disarmonie che, evidentemente, non erano state affatto superate giacché il si trasferiva CP definitivamente per vivere nell'abitazione paterna a far data dal 18.06.2016.
Il rilievo attribuito dalla alla relazione investigativa non può essere perciò ritenuto dirimente ai Parte_1 fini della prova della sussistenza della relazione fedifraga del , dimostrando, a parere della Corte, CP la frequentazione fra i due per l'esecuzione di un contratto d'opera finalizzato all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del di lei esercizio commerciale.
Non a caso, le osservazioni e i pedinamenti effettuati nel primo arco temporale, comprese le foto riproducenti i due presunti amanti, danno contezza di ciò, non rappresentando plasticamente alcun atteggiamento dal quale poter evincere la sussistenza di un rapporto di tipo sentimentale fra loro.
Giova evidenziare, peraltro, che il 6.11.2015 ebbe a verificarsi un episodio che vide protagoniste proprio la IG.ra e la , sfociato in un atto di denuncia-querela sporto dalla Parte_3 Parte_1 seconda in danno della prima, da cui scaturì il procedimento penale n. 706/2016 R.G.N.R., nell'ambito del quale la prevenuta era stata imputata dei delitti p. e p. dagli artt. 590 e 582 c.p. commessi -il primo- in danno della figlia delle parti e il secondo in pregiudizio dell'odierna appellante.
E proprio su tale episodio il aveva articolato la circostanza sub 12) della memoria istruttoria del CP
29.03.2019, ammessa dal G.I. con l'ordinanza del 14.12.2010, sicché la teste , escussa Parte_2 all'udienza del 5.07.2021, dichiarava di ricordare quanto occorso giacché, in quella data, si trovava in macchina con il per motivi di lavoro e la l'affiancava con la sua autovettura, scendeva CP Parte_1 da essa e aggrediva sia lei che il marito con calci e pugni;
ricordava altresì di altri analoghi episodi occorsi, per i quali ella aveva sporto denuncia, sebbene non avesse in alcun modo dettagliato su tale ulteriori fatti asseritamente illeciti.
pagina 8 di 12 Trattasi, a ben guardare, di testimone non pienamente attendibile atteso che ella era già stata attinta dalla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace di Foggia, la cui prima udienza dibattimentale era stata per l'appunto celebrata il 2.04.2019, sebbene, all'esito del relativo procedimento penale, fosse stata assolta ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. perché non si era formata la piena prova della sua colpevolezza in conseguenza della nebulosa ricostruzione dei fatti e, soprattutto, dell'incertezza su quale delle due contendenti avesse iniziato l'alterco.
E proprio la peraltro, aveva segnalato tale condizione di contrasto con detta teste, così come Parte_1 emerge dalla di lei memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. del 15.04.2019, senza ricevere sul punto alcuna contestazione dal marito.
Anche sull'attendibilità del padre dell'appellato, sorgono fondati dubbi;
e ciò per le Testimone_1 seguenti ragioni.
I racconti di costui, al netto del rapporto di stretta parentela con l'appellato, non sono affatto collocati nel tempo, giacché egli ha sostenuto di ricordare che, in un paio di occasioni, la avesse aggredito il Parte_1 figlio anche graffiandolo, sebbene non ne conoscesse il motivo;
precisava anche di aver talora visto il figlio rincasare, non è dato comprendere dove e quando, con la camicia strappata e con ferite lacero- contuse, e questi gli riferiva di essere stato aggredito dalla moglie.
E dunque, tali dichiarazioni si connotano per l'estrema genericità e per essere frutto non già di percezione diretta di detto testimone bensì di racconti a lui fatti dall'appellato.
Ne consegue che, a parere della Corte e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Foggia, dette dichiarazioni testimoniali non appaiono affatto sufficienti a supportare le attività assertive del , CP concentratosi peraltro sul dedotto “mobbing coniugale” e tenuto oltretutto conto che, così come innanzi già evidenziato e sancito da granitica giurisprudenza di merito e di legittimità, l'addebito della separazione richiede la prova rigorosa sia del compimento -da parte del coniuge- di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (fra le ultime, Cass. Civ. Sez. I
Ordinanza 27.03.2025 n. 8071).
L'attribuzione della responsabilità della crisi coniugale alla non è pertanto condivisibile Parte_1 dalla Corte sicché la sentenza di primo grado deve essere riformata sul punto;
parimenti non convincente è la contrapposta domanda formulata dalla predetta in danno del marito.
Ed invero, dalla disamina delle deduzioni difensive di entrambe le parti emerge la risalenza nel tempo di un rapporto in crisi, stante la chiara incompatibilità caratteriale esistente fra loro, tant'è vero che, dopo un primo allontanamento dall'abitazione coniugale, il vi aveva fatto rientro per un altro semestre, CP
pagina 9 di 12 accolto dalla moglie e dalla figlia per poi trasferirsi definitivamente presso l'alloggio del padre R_ ed intavolare trattative con la in vista della definizione consensuale della vicenda Tes_1 Parte_1 separativa;
e che il rapporto fra i coniugi fosse in crisi da tempo è dimostrato proprio dall'andirivieni dell'uomo dall'abitazione familiare.
Corollario di ciò è che, ove l'iniziale rapporto di lavoro con la si sia evoluto in una vera e Parte_2 propria relazione sentimentale (circostanza negata dall'appellato), ciò costituisce un dato difettante di peso specifico ai fini del decidere, non avendo la assolto all'onere probatorio a lei spettante Parte_1 sull'esistenza del nesso eziologico fra tale rapporto (vero o presunto che sia) e la crisi coniugale.
Per tali ragioni la responsabilità per la crisi coniugale non può essere attribuita nemmeno al CP
, tacciato dalla consorte di essere una persona profondamente immatura, così come dalla stessa
[...] appurato soprattutto a seguito della nascita della figlia con la conseguenza che l'unione si era fin R_ da subito dimostrata non corrispondente alle aspettative della donna per l'incompatibilità caratteriale fra i due coniugi.
Quanto poi alla disposta elisione dell'assegno di mantenimento muliebre per il pronunciato addebito della separazione alla è doveroso evidenziare quanto segue Parte_1
Ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio;
esso ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza con lo scopo, meramente tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
Nel caso di specie il IG. era un piccolo imprenditore edile, la cui attività è stata cessata Controparte_1 nell'agosto del 2019 e, come risulta dalla relazione depositata dalla Polizia Tributaria, ha dichiarato negli anni negli redditi alquanto variabili, ossia €.12.537 nel 2015, €.28.625 nel 2016, €.
3.370 nel 2017,
€.28.310 nel 2018 ed €.13.673 nel 2019.
Dalle dichiarazioni fiscali depositate in atti emerge poi come sia la che la figlia Parte_1 R_ fossero a totale carico dell'appellato (circostanza, quest'ultima, suffragata dalla stessa Polizia Tributaria che ha accertato che la donna non avesse inviato al fisco alcun modello reddituale).
Anche le disponibilità finanziarie delle parti erano limitate e, da ultimo, ciascuna di esse risultava intestataria di un cespite immobiliare.
La peraltro, dimostrava di essere parzialmente invalida, giusta deposito del verbale della Parte_1 commissione INPS per l'accertamento delle invalidità civili, e sosteneva di aver sempre coadiuvato il pagina 10 di 12 marito nel disbrigo delle pratiche connesse alla sua piccola impresa individuale (circostanza incontestata) oltre a farsi carico delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti della figlia.
Ed allora, posto che la richiesta della di poter beneficiare di un assegno di mantenimento Parte_1 muliebre pari ad €.850 mensili è da ritenersi del tutto sperequata rispetto alle condizioni economiche del marito, appare tuttavia inverosimile che costui, cessata la sua attività nell'agosto del 2019, abbia vissuto nei successivi anni senza alcuna fonte di reddito, stante peraltro la lunga esperienza accumulata nel settore delle pitturazioni di interni.
Ponderate in senso circolare tutte le summenzionate emergenze è pertanto da ritenersi equo il ripristino l'assegno di mantenimento muliebre, da rideterminarsi nella misura mensile d €.150,00, con decorrenza dal deposito dell'appellata sentenza, con l'aggiunta dell'annuale adeguamento secondo gli indici ISTAT;
e ciò in virtù della funzione propria di tale istituto.
Quanto infine alle spese di lite, tenuto conto del diverso esito dei due gradi del giudizio, della dichiarata inammissibilità di parte delle domande (restitutorie e patrimoniali) e del riconoscimento dell'assegno di mantenimento muliebre in misura nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto, appare conforme a giustizia disporne la totale compensazione sia per il primo sia per il secondo grado del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 789/2024, così provvede.
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla IG.ra e, per l'effetto, a Parte_1 parziale modifica della sentenza n. 1251/2024 pubblicata l'8.05.2024, emessa dalla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 9053/2017, revoca la dichiarazione di addebito della separazione pronunciata in prime cure a carico dalla
. Parte_1
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da costei nei confronti del IG. . Controparte_1
3) Ripristina l'assegno di mantenimento a carico del ed in favore di , Controparte_1 Parte_1 con decorrenza dal deposito della sentenza di primo grado, nella misura di €.150 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT.
4) Dichiara inammissibili gli altri motivi di appello.
5) Sempre a parziale modifica della sentenza di primo grado, compensa fra le parti le intere spese del giudizio di primo grado.
pagina 11 di 12 6) Compensa fra le parti le intere spese del giudizio di appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02.05.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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