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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. IA CA TE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7068/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “prestazione d'opera intellettuale” e vertente
TRA
Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione dagli avvocati Francesco ER e
ST ER, presso il cui studio in Caserta alla Via Don Bosco n. 19 elettivamente domicilia
- ATTORE -
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 signor con sede in San Marco Evangelista (CE) alla Strada Statale Sannitica Km Controparte_2
21+900, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Pagano, presso il cui studio in Villa Literno (CE) alla Via Salerno n. 26 è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato il dott. , esponeva di essere dottore commercialista e revisore contabile e di aver Parte_1 prestato attività professionale di consulenza ed assistenza fiscale a favore della società
[...] fino al mese di aprile 2020; che nello specifico, l'attività professionale svolta dall'attore CP_1 era consistita nella tenuta della contabilità ordinaria, liquidazioni I.V.A. e relative comunicazioni, nell'elaborazione ed invio di bilancio, elaborazione ed invio modello 770, nella fatturazione elettronica, nell'elaborazione buste paga e connessi adempimenti fiscali e contributivi, nella domiciliazione societaria, in prestazioni di consulenza contrattuale ed economico-finanziaria, assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, nonché in operazioni societarie tutte in favore della convenuta;
che per le attività espletate, dettagliatamente indicate, erano stati inviati alla società CP_1 proforma di fattura con richiesta di pagamento di un compenso professionale complessivo
[...] netto pari ad euro 12.661,00, importo che veniva contestato dalla convenuta, la quale offriva a tacitazione di ogni pretesa del compenso maturato dal professionista, la minor somma di euro
5.040,00 oltre IVA;
che l'attore, di contro, riteneva di avere diritto ai compensi professionali per le molteplici attività professionali svolte e dettagliatamente indicate, quali risultanti dalle pro-forma di fatture allegate e calcolate in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e documentata e dei rapporti con la società . Controparte_1
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento delle competenze professionali maturate in relazione all'attività indicata nella premessa del presente atto e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma netta di € 12.661,00 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione come per legge, salvo diversa liquidazione ad operarsi nel corso del giudizio ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia
20.7.2012 n. 140, anche a mezzo C.T.U.; 2. Condannare altresì la società convenuta al pagamento di spese e compenso per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che impugnava e contestava quanto Controparte_1 dedotto dall'attore, chiedendo accertare e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto la domanda dell'istante oltre la somma di € 5.040,00, riconosciuta e pattuita, vinte le spese di lite.
In particolare, deduceva la convenuta di avere pattuito con il dott. , in virtù del rapporto Pt_1 decennale intercorrente tra le parti, un compenso professionale per l'attività di contabilità fiscale, elaborazioni paghe ed invio 770, nella misura complessiva annua di circa euro 7.000,00 oltre IVA;
che tale rapporto si era poi interrotto per decisione della convenuta che si era vista notificare numerose cartelle esattoriali imputabili alla condotta professionale dell'istante, nonché a causa di mancate evasioni di richieste di casse integrazione per i dipendenti, che erano rimaste incomplete. Riteneva pertanto che la richiesta di pagamento di compensi in misura superiore a quanto pattuito, era da ascriversi alla decisione della proprietà di cambiare professionista per i motivi suindicati.
Asserendo quindi che la richiesta di compenso avanzata dall'attore contenesse anche attività di fatto mai espletate dall'attore, si dichiarava disponibile al pagamento delle sole attività delle quali dichiarava di aver usufruito, e dunque: contabilità fiscale da luglio a dicembre 2019 per € 1.800,00, elaborazione paghe da luglio a dicembre 2019 per € 1.860,00, elaborazione paghe da gennaio ad aprile
2020 per € 1.280,00, elaborazione ed invio 770/2019 € 100,00, per una minor somma complessiva dovuta di € 5.040,00 oltre iva, entro la quale limitare la domanda attorea.
Con ordinanza del 13.12.2021, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., le parti venivano invitate, nelle more, a voler considerare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo o transattivo proponendo il G.I. il pagamento, da parte della convenuta, della somma complessiva determinata equitativamente in euro 10.000,00 in favore dell'attore, oltre ad un contributo per le spese di lite a carico della convenuta, in favore dell'attore, di euro 1.000,00.
La proposta conciliativa, accettata dall'attore, non trovava tuttavia l'adesione della parte convenuta e l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi di parte attorea, all'esito della quale la causa era assunta in decisione all'udienza cartolare del 24.06.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di pagamento del compenso proposta dal dott. è fondata e merita Parte_1 accoglimento per quanto di seguito si va ad esporre.
Preliminarmente si osserva che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe su chi agisce in giudizio, assumendo di essere creditore di una determinata prestazione, di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte. La Corte di legittimità, con la nota sentenza n. 13533/2011 a Sezioni Unite ha sancito infatti che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conf. Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 20073/2004).
Nel caso concreto, si ritiene che l'attore abbia ampiamente assolto il proprio onere probatorio, mentre la convenuta ha svolto deduzioni e sollevato eccezioni generiche anche in riferimento all'esistenza di un pregresso accordo nella determinazione dei compensi, rimasto sprovvisto di prova, come tali del tutto inidonee a scalfire la prova dei fatti costitutivi dell'altrui pretesa creditoria.
Procedendo con ordine, l'attore ha anzitutto provato il titolo negoziale posto a fondamento del proprio diritto credito, ossia l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale a titolo oneroso con la
[...]
anche se non stipulato in forma scritta, in essere fino al 2020 e avente ad oggetto le CP_1 attività – lato sensu intese – di assistenza e consulenza contabile e fiscale: infatti, l'esistenza di un pluriennale rapporto contrattuale in forza del quale il dott. ha curato tutta la contabilità e gli Pt_1 adempimenti fiscali e contributivi, elaborazione buste paga consulenza contrattuale ed economico- finanziaria, di domiciliazione societaria, rappresentanza e consulenza tributaria ed operazioni societarie nell'interesse della società convenuta, è circostanza non specificamente contestata da quest'ultima, con conseguente operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
A ben vedere, anzi, l'esistenza del contratto è implicitamente ammessa dalla stessa società convenuta, laddove il legale rapp.te ha asserito di aver avuto un rapporto decennale con il dott. , Parte_1 che era stato dottore commercialista e revisore contabile di tutte le sue attività, e di avere pattuito in virtù del rapporto in essere, la somma di circa € 7.000,00 annui oltre iva per compensi professionale per la contabilità fiscale, elaborazione paghe ed invio 770.
Il conferimento dell'incarico e lo svolgimento delle singole attività professionali sino al 2020 risulta altresì dalle deposizioni testimoniali, avendo le testi escusse confermato le singole circostanze di cui ai capi di prova I, II, III, IV delle memorie ex art, 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attorea.
Il titolo negoziale risulta allora provato pur in assenza di un incarico conferito per iscritto;
d'altronde, secondo il costante orientamento giurisprudenziale da cui non v'è ragione di discostarsi, “il rapporto di prestazione d'opera professionale richiede sempre il conferimento di un incarico. Tale incarico può essere conferito in qualsiasi forma purché si tratti di una forma comunque idonea a manifestare, in modo inequivoco, la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista (….)”; peraltro, “il rapporto di prestazione d'opera professionale si presume sempre a titolo oneroso anche se non specificato dalle parti” (così Cass., Sez. II, 24.01.2017, n. 1792).
L'attore ha poi specificamente allegato l'inadempimento della società debitrice-cliente, che non ha saldato il pro-forma del 30.04.2020 pari ad € 1.816,96 ed i pro-forma del 22.05.2020, rispettivamente di € 9.009,98, di € 551,50 ed € 1.282,56 (cfr. all.
1-4 produzione attorea), ove vengono analiticamente indicate le prestazioni eseguite in favore della società convenuta sino al 2020, il cui pagamento veniva richiesto anche a mezzo del legale con pec del 04.11.2020.
Da parte sua, la non ha specificamente dedotto né provato fatti integralmente Controparte_1 estintivi oppure modificativi o impeditivi dell'altrui diritto di credito.
In effetti, la convenuta si è difesa sollevando un'eccezione, peraltro estremamente generica, afferente all'esistenza di un presunto accordo tra le parti in forza del quale i compensi al professionista venivano predeterminati pattiziamente in totali € 7.000,00 annui oltre iva per la contabilità fiscale, elaborazioni paghe ed invio 770, e dunque rilevando la violazione dei cosiddetti patti tra gentiluomini e la conseguente inapplicabilità del Decreto del Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140. A tenore delle difese di parte convenuta, tale patto dovrebbe evincersi dall'importo della fattura pagata al dott.
relativa al primo semestre dell'anno 2019, pari ad € 2.329,98, per la contabilità fiscale da Pt_1 gennaio a giugno 2019, elaborazione paghe giugno 2019, elaborazione ed invio dichiarazione IVA
2019 e redditi 2018, che riporterebbe importi inferiori a quelli richiesti nel presente giudizio per il periodo successivo.
A ben vedere, ferma l'assenza di qualsivoglia prova diretta in ordine all'esistenza dell'accordo tra le parti per la determinazione del compenso, nemmeno può desumersi tale asserita determinazione pattizia unicamente dalla fattura mentovata di € 2.329,98, posto che, oltre ad essere atto unilaterale attestante sotto il profilo fiscale l'avvenuto regolare pagamento del compenso per le prestazioni indicate, diverge comunque negli importi da quanto presuntivamente pattuito. Se infatti il compenso professionale per l'attività di contabilità fiscale, elaborazione paghe e invio 770, fosse stato pattuito per la somma complessiva di circa € 7.000,00 annui oltre iva, l'importo netto della fattura del primo semestre del 2019 avrebbe dovuto essere all'incirca di € 3.500,00.
Per altro verso, dall'esame della predetta fattura quietanzata, si osserva che gli importi delle voci delle singole attività espletate, non si discostano da quelli richiesti per le medesime voci nelle note pro- forma prodotte dall'attore. Invero, nella fattura n. 181 del 13.11.2019, l'importo per la contabilità fiscale e contabile per il primo semestre 2019, viene indicato in € 1.800,00, al pari di quanto richiesto nella nota pro-forma del 22.05.2020 per la contabilità fiscale da luglio a dicembre 2019, ed ancora, mentre nella fattura pagata viene indicato in € 280,00 il compenso richiesto per elaborazione paghe di giugno 2019, ovvero di un solo mese, nel pro-forma del 22.05.2020 l'importo per l'elaborazione paghe da luglio a dicembre 2019, ovvero per l'intero semestre, viene quantificato in complessivi €
1.860,00, ovvero pari ad € 310,00 per ciascun mese, anche in tal caso non discostandosi gli importi indicati da quanto richiesto per le medesime attività per il periodo precedente.
Inoltre, nelle note pro-forma prodotte dall'attore vengono richiesti pagamenti anche per ulteriori attività professionali, analiticamente descritte, differenti da quelle riportate nella fattura prodotta dal convenuto.
L'accordo tra le parti è rimasto pertanto del tutto indimostrato, oltre ad essere stato persino smentito dalla documentazione in atti.
La convenuta non ha poi dimostrato l'esistenza di pagamenti relativi alle note pro-forma poste a fondamento della domanda attorea, ed anzi pur contestando la richiesta di compenso avanzata dall'attore poiché asseritamente riguardante attività mai svolta, ha comunque confermato di aver usufruito di alcune attività di cui alla richiesta di pagamento e di non averle saldate, tant'è che in questa sede si dichiarava disponibile a pagare per le stesse una somma complessiva di € 5.040,00 oltre iva, di cui € 1.800,00 per la contabilità fiscale da luglio a dicembre 2019, € 1.860,00 per elaborazione paghe da luglio a dicembre 2019, € 1.280,00 per elaborazione paghe da gennaio ad aprile
2020, ed € 100,00 per elaborazione ed invio 770/2019.
Parimenti infondata è la generica eccezione di parte convenuta secondo cui l'attore non avrebbe diritto al pagamento delle ulteriori prestazioni riportate nelle note pro-forma, poiché afferirebbero ad un'attività mai svolta.
Emerge infatti per tabulas, oltre ad essere stato provato per testi, che tali prestazioni sono state tutte espletate dal dott. in favore della sino all'interruzione del rapporto Pt_1 Controparte_1 avvenuto nell'aprile 2020.
Sotto tale profilo, si osserva, infatti, che la parte attrice ha specificamente allegato, sin dalla proposizione della domanda, le singole attività espletate, le quali risultano anche descritte nella note- pro forma relative ai compensi richiesti per ciascuna prestazione del 30.04.2020 e del 22.05.2020.
Ha inoltre depositato sin dall'atto introduttivo la copiosa documentazione comprovante le l'incarico e l'entità delle prestazioni professionali svolte a favore della società convenuta a titolo di contabilità (cfr. doc. da 10 a 22) e consulenza (cfr. doc. 23, 24 e 25), come meglio descritte nell'allegato foliario,
e per le quali reclama il pagamento del compenso. Nello specifico, risultano prodotti per l'attività di contabilità eseguita in favore della , il libro giornale anni 2019 e 2020 (doc. 10- Controparte_1
11), i registri Iva vendite ed acquisti dal 01.07.2019 al 30.04.2020 (doc. 12-13), la liquidazione Iva ed invio liquidazione Iva dal 01.07.2019 al 30.04.2020 (doc. 14-15), l'elaborazione ed invio unico
2019 (doc.16), l'elaborazione paghe luglio-dicembre 2019 (doc.17), l'elaborazione ed invio 770 2019
(doc. 18), l'elaborazione ed invio Iva 2020 (doc. 19), elaborazione paghe gennaio-aprile 2020 (doc.
20), l'elaborazione ed invio CU 2020 (doc. 21), la domanda di cassa integrazione per n. 15 dipendenti della (doc. 22). A riprova dell'attività di consulenza espletata per la convenuta, Controparte_1 sono stati invece depositati l'atto costitutivo della del 10.10.2018 (doc. 23), la Controparte_1 comunicazione inizio attività del 23.01.2019 (doc. 24) e la documentazione attestante l'attività di consulenza ai fini della stipula di contratto di affitto di azienda (doc. 25).
Tale documentazione non è stata oggetto si specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata ad eccepire un'indimostrata determinazione pattizia dei compensi.
Il conferimento dell'incarico e lo svolgimento delle singole attività prestazioni professionali riportate nella richiesta di pagamento di cui all'atto di citazione, è stato altresì confermato dai testi escussi. In particolare, la teste escussa all'udienza del 26.09.2023, dipendente del dott. Testimone_1 Pt_1 dal 2004 al 2022, confermava il capo 1 delle memorie istruttorie in merito all'incarico conferito dal quale legale rappresentante p.t. della di elaborare ed inviare le CP_2 Controparte_1 dichiarazioni fiscali della società per tutto l'anno del 2019 fin a quando non interveniva la revoca nel
2020, precisando di essersi occupata della contabilità, dalla registrazione delle fatture e tutti gli adempimenti fiscali anche della società La teste confermava poi le Controparte_3 circostanze di cui agli ulteriori capitoli di prova, in merito al conferimento degli incarichi ed all'espletamento delle singole attività, al pari dell'ulteriore teste, sig.ra sorella Testimone_2 dell'attore, la quale affermava di lavorare con il fratello da circa venti anni, confermando le attività svolte e riportate nell'articolato istruttorio.
A fronte di tale specifica allegazione e dei documenti offerti, la convenuta non ha svolto contestazioni puntuali o sollevato eccezioni, specifiche, di inadempimento (art. 1460 c.c.).
La società convenuta si è limitata ad asserire, peraltro in modo estremamente generico, che le cause dell'interruzione del rapporto professionale con l'attore erano da ricercarsi nelle numerose cartelle esattoriali notificate alla medesima e scaturite dall'interpretazione professionale dell'attore, nonché nella mancata evasione da parte dell'attore di richieste di casse integrazione per i dipendenti, rimaste incomplete, che l'avrebbero danneggiata. Alcuna prova è stata tuttavia fornita dalla convenuta né in merito alle responsabilità professionali contestate al dott. , né in ordine agli ipotetici e non Pt_1 meglio precisati danni che ne sarebbero derivati.
A questo riguardo si consideri che, per giurisprudenza consolidata, chiunque intenda far valere l'altrui inadempimento, anche in via di eccezione, non può limitarsi a generiche allegazioni, essendo tenuto piuttosto ad indicare, in modo specifico, tutte le circostanze che lo integrano (cfr. Cass., sez. VI-III,
16.03.2018, n. 6618); l'allegazione delle circostanze materiali lesive del proprio diritto ed integranti l'inadempimento contrattuale costituisce, infatti, l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio processuale, e costituisce applicazione del principio di correttezza e di leale collaborazione cui si conforma il processo civile (cfr. Cass. civ., sez. II, 16.04.2021, n. 10141).
Risultando in conclusione provato l'an, in merito al quantum debeatur, va innanzitutto precisato che l'art. 9 del d.l. n. 1 del 24.1.2012, convertito nella l. n. 27 del 24.3.2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo che, ove non vi sia, una previa pattuizione dell'importo dei compensi tra professionista e cliente, che nel caso di specie pur se dedotta non è stata provata, “… nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministero vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Con d.m. n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.8.2012, sono stati approvati i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, di cui all'art. 9, comma 2 d.l. 1/2012 sopra riportato.
Deve pertanto condividersi l'applicazione dei criteri di cui al DM 140/2012 operata dall'attore, dato che le censure della convenuta sul punto attengono unicamente alla asserita inapplicabilità del DM
14/2012 per violazione di un accordo sulla determinazione dei compensi, non provato, e non sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo di cui al citato decreto che sono stati puntualmente illustrati sin dall'atto introduttivo del giudizio da parte del dott. e meglio precisati nelle difese Pt_1 conclusionali.
La , infatti, non ha preso specifica posizione in relazione al contenuto delle singole Controparte_1 notule depositate dall'attore ed inviate alla convenuta in data 30.4.2020 e 22.5.2020, nonché nuovamente in uno alla richiesta di pagamento inoltrata in data 04.11.2020 a mezzo del legale. Non va sottaciuto, inoltre, che la convenuta si dichiarava comunque disponibile al pagamento delle attività delle quali asseriva di aver usufruito nella misura richiesta e quantificata dall'attore, ovvero contabilità fiscale da luglio a dicembre 2019 per € 1.800,00, elaborazione paghe da luglio a dicembre
2019 per € 1.860,00, elaborazione paghe da gennaio ad aprile 2020 per € 1.280,00, riducendo unicamente ad € 100,00 in luogo di € 200,00 la somma offerta per l'elaborazione ed invio 700/2019, implicitamente dunque riconoscendo la correttezza dei calcoli operati dal professionista per le attività non contestate.
Pertanto, tenuto conto dell'attività professionale svolta dall'attore come provata e quantificata in atti, la , in persona del legale rapp.te pt., va condannata al pagamento della somma netta Controparte_1 di € 12.661,00 in favore del medesimo, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014
e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 7068/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda dell'attore per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del dott. , CP_1 Parte_1 della somma complessiva netta di € 12.661,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
b) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore Controparte_1 del dott. , delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20.10.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente