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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2024
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3051/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove;
- attore - Parte_1
E e , rappresentati e difesi dall'avv. Rossella CP_1 Controparte_2
Porto. - convenuti -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Antonio Bove. Per i convenuti è presente l'avv. Rossella Porto. L'avv. Antonio Bove discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. in cui ha preso posizione su tutte le difese spiegate dalla controparte. Si riserva di depositare istanza di liquidazione del compenso stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito. L'avv. Porto si riporta ai propri scritti difensivi e insiste in tutte le eccezioni preliminari sollevate, ivi compresa quella di incompetenza per materia rilevata d'ufficio dal giudice, anche in considerazione della tardività della domanda riconvenzionale. Insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Si riserva di CP_1 depositare istanza di liquidazione del compenso stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei propri assistiti. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3051/2024 R.G.A.C., vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Bove ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 72; -attore- CONTRO (c.f.: ) e CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 tati CodiceFiscale_3 separate procure allegate alle rispettive comparse di risposta, dall'avv. Rossella Porto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via C. Tripodi, n. 2/A. -convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da stillicidio con domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto di servitù per usucapione.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “Piaccia all'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A – Accertare e dichiarare che i convenuti stendono bucato e panni di consistente volume dal loro appartamento sito nel Comune di Mendicino sovrastante quello dell'attore Parte_1 con conseguente limitazione di aria e luce e stillicidio di acqua;
B – Condannare i convenuti, in solido tra loro, all'eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli artt. 832 e 844 c.c., da liquidarsi in via equitativa;
C – Ordinare ai convenuti di cessare immediatamente la condotta lesiva inibendo loro di stendere bucato e panni in modo da limitare aria e luce nell'appartamento dell'attore, e da causare stillicidio di acqua;
D – Condannare i convenuti e al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_2 competenze del giudizio”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella CP_1 comparsa di risposta): “IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente CP_1 estromissione dal giudizio;
NEL MERITO: 2) Respi ande formulate da parte istante in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
Pagina 2 di 6 integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. IN VIA RICONVENZIONALE: 3) Accertare e dichiarare la sussistenza della servitù di stillicidio sui balconi sottostanti in forza di acquisto per usucapione e per costituzione a seguito di accordo e/o contratto. 4) Condannare in ogni caso l'istante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento dell'ulteriore somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella Controparte_2 comparsa di risposta): “IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta. NEL MERITO: 2) Respingere tutte le domande formulate da parte istante in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. IN VIA RICONVENZIONALE: 3) Accertare e dichiarare la sussistenza della servitù di stillicidio sui balconi sottostanti in forza di acquisto per usucapione e per costituzione a seguito di accordo e/o contratto. 4) Condannare in ogni caso l'istante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento dell'ulteriore somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 abitare da anni in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a lui assegnato e condotto in locazione sito in Mendicino, alla via Costantino Mortati, n. 24, ha riferito che dall'appartamento immediatamente sovrastante a quello da lui abitato vivono i coniugi e i quali usano CP_1 Controparte_2 stendere bucato e panni di consistente volume dai due balconi della loro abitazione in tal modo limitando l'ingresso di aria e luce nell'appartamento dell'attore e provocando lo stillicidio di acqua proveniente dai panni stesi. L'attore ha riferito di essere stato costretto a rivolgersi al tribunale già nell'anno 2021 per ottenere un provvedimento sanzionatorio nei confronti degli inquilini del piano superiore e che nel corso del giudizio così instaurato (iscritto al n. 1292/2021 R.G.), all'udienza del 9/11/2022 le parti erano riuscite a trovare un accordo in base al quale i convenuti si dichiaravano disponibili a non utilizzare il filo che corre tra i due balconi se non in casi eccezionali e previo avviso, con la specificazione che l'attore riconosceva ai convenuti il diritto di stendere il bucato dai balconi e dalle finestre superiori, escluso il filo posto tra le aperture, diritto da esercitarsi senza che il bucato scendesse a meno di 10 cm dal margine superiore delle aperture (finestre e balconi) del proprio appartamento. I convenuti si erano impegnati davanti al tribunale a
Pagina 3 di 6 rispettare le modalità concordate, ad evitare il gocciolamento eccessivo ed a stendere i panni ritirandoli entro le ore 17:00 per ragioni di decoro dell'edificio. L'accordo era recepito dal tribunale con sentenza n. 2174 del 22/12/2022. È accaduto, però, che nonostante l'impegno assunto davanti al tribunale, i convenuti hanno continuato a stendere bucato e panni di consistente volume dai loro balconi e dal filo che corre tra loro, senza attenersi alle modalità concordate in tribunale, in modo da limitare significativamente l'ingresso di aria e luce nell'appartamento dell'attore e da provocarvi infiltrazioni a causa dello stillicidio proveniente dai panni stesi. Fallito il tentativo di mediazione a causa della mancata comparizione dei convenuti, l'attore li ha citati in giudizio per sentirli condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 844 c.c. per l'immissione intollerabile, previo accertamento della violazione del suo diritto a godere pienamente dell'immobile in cui abita. Con decreto del 14/1/2025, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., previa declaratoria di contumacia dei convenuti e , CP_1 Controparte_2 ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla competenza per materia del tribunale, trattandosi di causa relativa ai rapporti fra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni derivanti dal gocciolamento dei panni stesi dal vicino e ritenute intollerabili, per la quale l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza per materia del giudice di pace. Con lo stesso decreto ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio nelle memorie da depositarsi ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. Con separate comparse di risposta depositate in data 16/1/2025 e dunque successivamente alla scadenza del termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (25/3/2025) scaduto in data 14/1/2025, si sono costituiti i convenuti i quali, senza prendere posizione sulla questione di incompetenza sollevata dal giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda visto che l'accordo raggiunto all'udienza del 9/11/2022 avrebbe potuto essere eseguito mediante l'azionamento del procedimento di cui all'art. 612 c.p.c. per l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare o di non fare e non certamente mediante l'introduzione di un giudizio analogo a quello già definito con la sentenza n. 2174 del 22/12/2022. I convenuti hanno ulteriormente eccepito l'improcedibilità della domanda perché introdotta senza il preventivo espletamento del tentativo di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda negando di aver mai più utilizzato il filo che corre tra i due balconi dell'appartamento in cui abitano per stendere i panni e di avervi provveduto secondo le modalità concordate in tribunale. Hanno pure negato l'esistenza di fenomeni di sgocciolamento dei panni stesi, perché preventivamente strizzati dalla lavatrice. Il solo ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
Pagina 4 di 6 passiva per non aver mai provveduto a stendere i panni, provvedendovi solo la moglie . In ogni caso, entrambi hanno richiesto, in via Controparte_2 riconve ento dell'acquisto per usucapione di una servitù di stillicidio a carico dell'appartamento abitato dall'attore, esistendo i fili attaccapanni dai balconi dell'appartamento abitato dai convenuti da più di venti anni, per essere stati installati dalla madre del . Hanno infine CP_1 contestato l'esistenza di alcun danno a carico dell'attore. Con ordinanza emessa in data 11/4/2025, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28/3/2025, ritenuto di dover decidere preliminarmente sulla questione di eventuale incompetenza per materia del tribunale sulla domanda avanzata da parte attrice che, se fondata, è suscettibile di definire il giudizio, anche in ragione del fatto che le domande riconvenzionali sono state proposte dai convenuti nelle comparse depositate oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna sono comparsi i difensori di entrambe le parti che hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per materia del tribunale a decidere sulla domanda avanzata da parte attrice. Al riguardo è sufficiente richiamare la disposizione di cui all'art. 7 c.p.c. che attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace le «cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità». Si è autorevolmente osservato in dottrina, che, rispetto alla disciplina sostanziale delle immissioni di cui all'art. 844 c.c., che prevede il diritto di far cessare le immissioni di fumo e di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, la previsione in esame attribuisce al giudice di pace un ambito di competenza per un verso più ampio, per un altro più ristretto. Si osserva, infatti, che, da un lato, non sono comprese le immissioni derivanti dalla produzione industriale, agricola e commerciale, mentre, dall'altro, si comprendono oltre che le controversie tra proprietari, anche quelle tra detentori, possessori e proprietari. Anzi, si è sostenuto che dal punto di vista soggettivo la norma si riferisce a tutti i soggetti «che si trovano in una relazione giuridica o anche di mero fatto (come il conduttore) con l'immobile da cui provengono le immissioni moleste o con quello che le subisce» esattamente come nel caso di specie in cui entrambi i comparenti detengono in locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui abitano.
Pagina 5 di 6 Di conseguenza, avendo la causa ad oggetto l'inibitoria delle immissioni e il risarcimento dei danni, la competenza per materia spetta al giudice di pace trattandosi di controversia fra i detentori di due abitazioni private. È appena il caso di precisare che, in ordine alla questione di competenza, nessun rilievo può assumere l'intervenuta proposizione da parte dei convenuti di domande riconvenzionali rientranti astrattamente nella competenza di questo tribunale, tenuto conto che entrambe le domande sono inammissibili perché tardivamente proposte nelle comparse di risposta depositate in data 16/1/2025 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 166 c.p.c. avvenuta in data 14/1/2025 e cioè settanta giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (i.e. 25/3/2025).
3. Trattandosi di incompetenza rilevata d'ufficio e stante la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, appare equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
- dichiara l'incompetenza dell'adito tribunale in relazione alla domanda proposta dall'attore, essendo per essa competente il giudice di pace di Cosenza, dinanzi al quale, a norma dell'art. 50 c.p.c., la causa dovrà essere riassunta, a pena di estinzione, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3051/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove;
- attore - Parte_1
E e , rappresentati e difesi dall'avv. Rossella CP_1 Controparte_2
Porto. - convenuti -
Oggi 27 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore l'avv. Antonio Bove. Per i convenuti è presente l'avv. Rossella Porto. L'avv. Antonio Bove discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, in particolare, alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. in cui ha preso posizione su tutte le difese spiegate dalla controparte. Si riserva di depositare istanza di liquidazione del compenso stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito. L'avv. Porto si riporta ai propri scritti difensivi e insiste in tutte le eccezioni preliminari sollevate, ivi compresa quella di incompetenza per materia rilevata d'ufficio dal giudice, anche in considerazione della tardività della domanda riconvenzionale. Insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Si riserva di CP_1 depositare istanza di liquidazione del compenso stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei propri assistiti. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3051/2024 R.G.A.C., vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Bove ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 72; -attore- CONTRO (c.f.: ) e CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 tati CodiceFiscale_3 separate procure allegate alle rispettive comparse di risposta, dall'avv. Rossella Porto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via C. Tripodi, n. 2/A. -convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da stillicidio con domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto di servitù per usucapione.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “Piaccia all'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A – Accertare e dichiarare che i convenuti stendono bucato e panni di consistente volume dal loro appartamento sito nel Comune di Mendicino sovrastante quello dell'attore Parte_1 con conseguente limitazione di aria e luce e stillicidio di acqua;
B – Condannare i convenuti, in solido tra loro, all'eventuale risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli artt. 832 e 844 c.c., da liquidarsi in via equitativa;
C – Ordinare ai convenuti di cessare immediatamente la condotta lesiva inibendo loro di stendere bucato e panni in modo da limitare aria e luce nell'appartamento dell'attore, e da causare stillicidio di acqua;
D – Condannare i convenuti e al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_2 competenze del giudizio”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella CP_1 comparsa di risposta): “IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta;
2) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente CP_1 estromissione dal giudizio;
NEL MERITO: 2) Respi ande formulate da parte istante in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque
Pagina 2 di 6 integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. IN VIA RICONVENZIONALE: 3) Accertare e dichiarare la sussistenza della servitù di stillicidio sui balconi sottostanti in forza di acquisto per usucapione e per costituzione a seguito di accordo e/o contratto. 4) Condannare in ogni caso l'istante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento dell'ulteriore somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nella Controparte_2 comparsa di risposta): “IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: 1) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ex adverso proposta. NEL MERITO: 2) Respingere tutte le domande formulate da parte istante in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. IN VIA RICONVENZIONALE: 3) Accertare e dichiarare la sussistenza della servitù di stillicidio sui balconi sottostanti in forza di acquisto per usucapione e per costituzione a seguito di accordo e/o contratto. 4) Condannare in ogni caso l'istante al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento dell'ulteriore somma per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competente ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Causa decisa all'udienza del 27 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 abitare da anni in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a lui assegnato e condotto in locazione sito in Mendicino, alla via Costantino Mortati, n. 24, ha riferito che dall'appartamento immediatamente sovrastante a quello da lui abitato vivono i coniugi e i quali usano CP_1 Controparte_2 stendere bucato e panni di consistente volume dai due balconi della loro abitazione in tal modo limitando l'ingresso di aria e luce nell'appartamento dell'attore e provocando lo stillicidio di acqua proveniente dai panni stesi. L'attore ha riferito di essere stato costretto a rivolgersi al tribunale già nell'anno 2021 per ottenere un provvedimento sanzionatorio nei confronti degli inquilini del piano superiore e che nel corso del giudizio così instaurato (iscritto al n. 1292/2021 R.G.), all'udienza del 9/11/2022 le parti erano riuscite a trovare un accordo in base al quale i convenuti si dichiaravano disponibili a non utilizzare il filo che corre tra i due balconi se non in casi eccezionali e previo avviso, con la specificazione che l'attore riconosceva ai convenuti il diritto di stendere il bucato dai balconi e dalle finestre superiori, escluso il filo posto tra le aperture, diritto da esercitarsi senza che il bucato scendesse a meno di 10 cm dal margine superiore delle aperture (finestre e balconi) del proprio appartamento. I convenuti si erano impegnati davanti al tribunale a
Pagina 3 di 6 rispettare le modalità concordate, ad evitare il gocciolamento eccessivo ed a stendere i panni ritirandoli entro le ore 17:00 per ragioni di decoro dell'edificio. L'accordo era recepito dal tribunale con sentenza n. 2174 del 22/12/2022. È accaduto, però, che nonostante l'impegno assunto davanti al tribunale, i convenuti hanno continuato a stendere bucato e panni di consistente volume dai loro balconi e dal filo che corre tra loro, senza attenersi alle modalità concordate in tribunale, in modo da limitare significativamente l'ingresso di aria e luce nell'appartamento dell'attore e da provocarvi infiltrazioni a causa dello stillicidio proveniente dai panni stesi. Fallito il tentativo di mediazione a causa della mancata comparizione dei convenuti, l'attore li ha citati in giudizio per sentirli condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 844 c.c. per l'immissione intollerabile, previo accertamento della violazione del suo diritto a godere pienamente dell'immobile in cui abita. Con decreto del 14/1/2025, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., previa declaratoria di contumacia dei convenuti e , CP_1 Controparte_2 ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla competenza per materia del tribunale, trattandosi di causa relativa ai rapporti fra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni derivanti dal gocciolamento dei panni stesi dal vicino e ritenute intollerabili, per la quale l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza per materia del giudice di pace. Con lo stesso decreto ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio nelle memorie da depositarsi ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. Con separate comparse di risposta depositate in data 16/1/2025 e dunque successivamente alla scadenza del termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (25/3/2025) scaduto in data 14/1/2025, si sono costituiti i convenuti i quali, senza prendere posizione sulla questione di incompetenza sollevata dal giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda visto che l'accordo raggiunto all'udienza del 9/11/2022 avrebbe potuto essere eseguito mediante l'azionamento del procedimento di cui all'art. 612 c.p.c. per l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare o di non fare e non certamente mediante l'introduzione di un giudizio analogo a quello già definito con la sentenza n. 2174 del 22/12/2022. I convenuti hanno ulteriormente eccepito l'improcedibilità della domanda perché introdotta senza il preventivo espletamento del tentativo di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda negando di aver mai più utilizzato il filo che corre tra i due balconi dell'appartamento in cui abitano per stendere i panni e di avervi provveduto secondo le modalità concordate in tribunale. Hanno pure negato l'esistenza di fenomeni di sgocciolamento dei panni stesi, perché preventivamente strizzati dalla lavatrice. Il solo ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1
Pagina 4 di 6 passiva per non aver mai provveduto a stendere i panni, provvedendovi solo la moglie . In ogni caso, entrambi hanno richiesto, in via Controparte_2 riconve ento dell'acquisto per usucapione di una servitù di stillicidio a carico dell'appartamento abitato dall'attore, esistendo i fili attaccapanni dai balconi dell'appartamento abitato dai convenuti da più di venti anni, per essere stati installati dalla madre del . Hanno infine CP_1 contestato l'esistenza di alcun danno a carico dell'attore. Con ordinanza emessa in data 11/4/2025, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28/3/2025, ritenuto di dover decidere preliminarmente sulla questione di eventuale incompetenza per materia del tribunale sulla domanda avanzata da parte attrice che, se fondata, è suscettibile di definire il giudizio, anche in ragione del fatto che le domande riconvenzionali sono state proposte dai convenuti nelle comparse depositate oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. All'udienza odierna sono comparsi i difensori di entrambe le parti che hanno discusso la causa insistendo ciascuno nelle proprie pretese.
2. Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per materia del tribunale a decidere sulla domanda avanzata da parte attrice. Al riguardo è sufficiente richiamare la disposizione di cui all'art. 7 c.p.c. che attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace le «cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità». Si è autorevolmente osservato in dottrina, che, rispetto alla disciplina sostanziale delle immissioni di cui all'art. 844 c.c., che prevede il diritto di far cessare le immissioni di fumo e di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, la previsione in esame attribuisce al giudice di pace un ambito di competenza per un verso più ampio, per un altro più ristretto. Si osserva, infatti, che, da un lato, non sono comprese le immissioni derivanti dalla produzione industriale, agricola e commerciale, mentre, dall'altro, si comprendono oltre che le controversie tra proprietari, anche quelle tra detentori, possessori e proprietari. Anzi, si è sostenuto che dal punto di vista soggettivo la norma si riferisce a tutti i soggetti «che si trovano in una relazione giuridica o anche di mero fatto (come il conduttore) con l'immobile da cui provengono le immissioni moleste o con quello che le subisce» esattamente come nel caso di specie in cui entrambi i comparenti detengono in locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui abitano.
Pagina 5 di 6 Di conseguenza, avendo la causa ad oggetto l'inibitoria delle immissioni e il risarcimento dei danni, la competenza per materia spetta al giudice di pace trattandosi di controversia fra i detentori di due abitazioni private. È appena il caso di precisare che, in ordine alla questione di competenza, nessun rilievo può assumere l'intervenuta proposizione da parte dei convenuti di domande riconvenzionali rientranti astrattamente nella competenza di questo tribunale, tenuto conto che entrambe le domande sono inammissibili perché tardivamente proposte nelle comparse di risposta depositate in data 16/1/2025 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 166 c.p.c. avvenuta in data 14/1/2025 e cioè settanta giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (i.e. 25/3/2025).
3. Trattandosi di incompetenza rilevata d'ufficio e stante la declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, appare equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta:
- dichiara l'incompetenza dell'adito tribunale in relazione alla domanda proposta dall'attore, essendo per essa competente il giudice di pace di Cosenza, dinanzi al quale, a norma dell'art. 50 c.p.c., la causa dovrà essere riassunta, a pena di estinzione, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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