Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 17871/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 19/12/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COZZOLOTTO ELENA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra
[...]
a e il sig. matrimonio contratto in data 02.07.2005 a Sona Pt_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sona (VR), al n. 23,
1
2) Disporsi che la figlia minore, , venga affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia (istruzione, educazione e salute) dovranno essere assunte dai genitori in maniera condivisa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore saranno regolati secondo le seguenti modalità: a settimane alternate dalle ore 18.00 della domenica fino alle ore 18.00 del martedì, nonché dalle ore 18.00 del giovedì fino alle ore 18.00 della domenica successiva;
mentre l'altro genitore terrà con sé dalle ore 18.00 del martedì fino Per_1
alle ore 18.00 del giovedì. In ogni caso, i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , saranno liberi, Per_1
previo accordo, di vedere la figlia anche in altri momenti. Inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia: fino a quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive in data da concordare con l'altro genitore entro il 15 maggio;
sette giorni durante le festività natalizie includendo alternativamente ogni anno il giorno di
Natale e di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali includendo alternativamente il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.
4) Le parti convengono che ciascuna di esse contribuirà direttamente al mantenimento della figlia . I genitori hanno acceso un conto corrente cointestato nel quale Per_1 verseranno mensilmente l'importo di € 150,00 cadauno.
5) Le parti si faranno carico per la quota del 50% ciascuno delle spese accessorie/straordinarie al mantenimento della figlia come da Protocollo del Per_1
Tribunale di Verona del 17.09.2020 e precisamente:
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
2 cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione a internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Il genitore che ha anticipato la spesa potrà richiedere il rimborso della stessa inviando tramite email la pezza giustificativa, l'altro genitore dovrà procedere al rimborso del
50% entro 15 giorni dall'invio.
In relazione alle spese che richiedano uno specifico preventivo accordo, il genitore che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicarlo all'altro, il quale, qualora non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in caso di rifiuto immotivato o di mancato riscontro, la spesa dovrà comunque ritenersi accettata.
6) Le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito direttamente sul conto corrente intestato alla figlia . Per_1
7) Dare atto che non è stato previsto alcun assegno di divorzio a favore di una o dell'altra parte, non sussistendone i presupposti di legge ed essendo le parti economicamente autosufficienti.
8) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico tra loro pendente e di non avere, pertanto, reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o
3 ragione.
9) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
10) I coniugi dichiarano, sin d'ora, di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di una figlia minorenne nata il [...]) Persona_1
alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del
4 divorzio con riferimento alla posizione della figlia.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e il 02.07.2005 e trascritto nel registro degli atti di Pt_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Sona al n. 23, parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni specificate nell'epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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