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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3251 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], quale genitore esercente la potestà Parte_1 sul minore , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Persona_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Somma Gennaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Gragnano (NA) alla via Roma n. 85
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in Controparte_1 calce all'atto di costituzione e risposta in appello, nonché di deliberazione di incarico della Giunta
Comunale n° 191 del 23/09/2020 dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja e Alfonso Navarra ed elettivamente domiciliato presso la relativa Casa Comunale
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore allegava che: in data 13.08.2014, alle ore 22,30 circa Persona_1 quest'ultimo si trovava presso il parco giochi pubblico sito in Gragnano alla via Dante Alighieri, intento a giocare sotto la sorveglianza dei genitori, allorquando, il minore all'improvviso inciampava in un canaletto di scolo delle acque, sollevato dal manto stradale, non visibile, non
1 segnalato né transennato;
a causa delle predetta insidia, rovinava violentemente al Persona_1 suolo e in conseguenza della caduta, riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, ove gli veniva diagnosticata una “Contusione escoriata con ematoma e f.l.c. regione zigomatica sinistra”, con prognosi di 10 giorni s.c. e riserva per l'estetica.
L'attore deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi al in Controparte_1 qualità di custode e come tale obbligato a mantenere il parco in condizioni da non rappresentare un'insidia per l'utente; allegava altresì che qualsiasi tentativo di risolvere bonariamente la vertenza restava priva di esito.
Tanto premesso, , quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, citava in giudizio il in persona del Sindaco p.t., per Persona_1 Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. e sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti quali conseguenza dell'evento lesivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo, il tutto entro il limite di euro 5.000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda e nel merito contestava la genericità e la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto con condanna della parte avversa al pagamento delle spese e competenze di lite.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nel deposito di documentazione e nell'escussione del teste di parte attrice – -, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Testimone_1 conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Il Giudice di prime cure con la sentenza n. 8409/2019, depositata in data 12.11.2019, rigettava la domanda poiché infondata, atteso che dall'osservazione dei reperti fotografici allegati dall'attore emergeva che non ricorrevano gli estremi della non visibilità per la configurazione dell'ipotesi dell'insidia e trabocchetto e che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito di evitare l'evento lesivo. In virtù del principio di soccombenza, l'attore veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando l'omessa, Parte_1 contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; l'errata valutazione delle prove assunte e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. Per tali ragioni, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità del , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., in ordine alla causazione del sinistro dedotto in lite ex art. 2051 e/o 2043
c.c. e per l'effetto la condanna dell'ente al risarcimento delle lesioni personali patite dal minore
2 quantificato nella misura di euro 2.953,66 o nella somma minore o maggiore ritenuta equa R_ dal giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che contestava la fondatezza del CP_1 CP_1 gravame attesa che alcuna responsabilità poteva essergli addebitata in relazione al sinistro de quo;
dunque, instava per il suo rigetto con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa all'udienza del 07.04.2025 causa veniva introitata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 8409/2019 veniva depositata in data 12.11.2019 e l'appello notificato in data 01.07.2020, tenendo conto della sospensione straordinaria relativa all'anno 2020 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
L'appello è altresì procedibile in quanto la causa è stata iscritta a ruolo in data 02.07.2020.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea osservando che “Invero veniva allegata alla produzione di parte attrice n. 3 rilievi fotografici dello stato dei luoghi. Dall'osservazione dei reperti fotografici emerge come perfettamente visibile il canaletto di scolo delle acque sollevato dal manto stradale di cui all'atto di citazione. Pertanto, non ricorrono gli estremi della non visibilità per la configurazione dell'ipotesi dell'insidia e trabocchetto, come profilata dalla parte attrice.
L'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito alla parte attrice di evitare il detto canaletto di scolo posto nel manto stradale. Le dichiarazioni rese dal teste , escusso in Testimone_1 istruttoria all'udienza del 01.06.18, hanno evidenziato la presenza di illuminazione pubblica funzionante, all'interno del parco, al momento del verificarsi del sinistro.”
3 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso danneggiato nella causazione del sinistro per non aver prestato la dovuta diligenza e prudenza, ritenendo così interrotto il nesso causale tra la res e le lesioni patite dal minore.
Il Vecchione rileva che quanto sostenuto dal giudice di prime cure si pone in contrasto con i principi di diritto in materia di onere probatorio a carico delle parti, atteso che l'interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno è stata solamente allegata ma non provata in giudizio da parte convenuta.
Ebbene, l'appellante lamenta che, diversamente rispetto a quanto affermato nella gravata sentenza, alla luce dell'espletata istruttoria era da affermarsi l'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, poiché la caduta era riconducibile al dislivello creato dalla grata di scolo delle acque, non installata a regola d'arte e posto in prossimità della fontana verso la quale il bambino si era diretto per bere.
L'appellante evidenzia che il non forniva in giudizio la prova del caso fortuito né CP_1 dell'espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, così da superare la presunzione di colpa codificata dall'art. 2051.
Infine, rileva che non poteva essere riconosciuto in capo all'appellante alcun concorso di colpa o di culpa in vigilando poiché la sconnessione in esame non era chiaramente visibile neanche a distanza di pochi metri dove si trovava l'appellante, padre del bambino al momento della Persona_1 caduta.
A tali osservazioni, l'appellata eccepisce che alcuna responsabilità è imputabile al CP_1
non ricorrendo gli estremi della non visibilità per la configurazione dell'insidia e
[...] trabocchetto, atteso che il ricorso all'ordinaria diligenza avrebbe consentito di evitare il detto canaletto di scolo che provocava la caduta del minore.
Il appellato sottolinea altresì che correttamente il giudice di pace aveva rilevato che il CP_1 sinistro avveniva in condizioni di luminosità, in quanto all'interno del parco al momento del verificarsi del sinistro vi era la presenza dell'illuminazione pubblica, correttamente funzionante.
Evidenziava che nel caso di specie era da ravvisarsi la responsabilità dei genitori per non aver adeguatamente vigilato sul minore e per non aver prestato adeguata attenzione agli spostamenti del bambino, esponendolo così ad una situazione di pericolo. In tal modo, vi era stata l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, escludendo la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., così come correttamente statuito nella sentenza gravata.
Infine, in relazione al quantum debeatur, l'appellato eccepiva l'eccessiva e spropositata quantificazione dei danni subiti dal minore operata dall'appellante, in contrasto con i criteri di calcolo oggettivi previsti dalla legge.
Ciò premesso, in relazione al primo motivo di gravame, ovvero il lamentato vizio di omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha
4 chiarito che il vizio di omessa motivazione della sentenza può inverarsi sia nei casi di difetto assoluto, sia nelle ipotesi in cui la motivazione risulti meramente apparente;
in particolare, quest'ultima è ravvisabile quando il giudice di merito ometta di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, ad avviso del giudicante, nella sentenza oggetto di gravame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione;
difatti, il giudice di prime cure ha esposto le ragioni del proprio convincimento, raffrontandole con il materiale probatorio acquisito ed in particolare con la deposizione testimoniale e i reperti fotografici allegati dall'attore.
Sulla scorta di queste valutazioni, non può che affermarsi che la sentenza sia stata motivata e che le motivazioni non risultino né apparenti né contraddittorie.
Al fine di pronunciarsi sul lamentato vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., giova ora soffermarsi sulla tormentata elaborazione dei principi giuridici che regolano la materia della responsabilità per danni cagionati custodia, ex art. 2051 c.c.
Nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione, per quanto di interesse in questa sede, di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
5 Ciò posto, come già evidenziato, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetta a parte attrice dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, quale fattore idoneo a spezzare il nesso causale tra la res e l'evento, in ipotesi configurabile anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato.
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981).
Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 1075/2002;
5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Pertanto, il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
In relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principiodi solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 11447/2023).
Inoltre, a partire dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 15383/2006, costituisce insegnamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto da parte dei cittadini, non sono circostanze tali da fare di per sé escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ma circostanze di fatto da apprezzare nel caso concreto da parte del giudice.
La Suprema Corte ha, in argomento, sancito che dalla proprietà pubblica dell'ente discende non solo l'obbligo di questi alla manutenzione della cosa ma anche quello della custodia “qualora abbia
6 omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (cfr. Cass. Civ. Sent. N°
11749/1998).
Tanto premesso in diritto, si rileva che correttamente il giudice di pace ha ricondotto la fattispecie concreta nell'alveo della responsabilità di cui all'art. 2051, atteso che l'evento lesivo si verificava nel parco giochi pubblico sito nel Comune di Gragnano alla via Dante Alighieri;
inoltre, la dichiarazione resa dal teste, i rilievi fotografici prodotti, così come il verbale di pronto soccorso (n.
2014/46870, all.4 produzione attorea di primo grado) offrono elementi sufficienti per ritenere provato il fatto storico nei termini descritti dall'attore e quindi il nesso causale tra la res in custodia ed i danni lamentati.
Relativamente alla prova per testi, , cugino dell'attore confermava le Testimone_1 circostanze di tempo e di luogo dell'evento lesivo e precisava che: “ad un certo punto , che R_ stava giocando, si è allontanato per andare a bere, e andando verso la fontana è inciampato in una grata di scolo, un po' sollevata dal piano stradale ed è caduto. ADR. Preciso che detta grata era posta, rispetto alla fontana, a circa 2-3 metri stima visiva. ADR. Preciso che vi erano vari tratti di griglia che servivano per convogliare lo scolo. Quello su cui è inciampato aveva una R_ larghezza di circa 15 cm stima visiva, ma non ricordo la larghezza. ADR. Detta grata sporgeva dal piano stradale di circa 2-3- cm stima visiva. ADR. A seguito dell'inciampo cadeva in avanti. R_
Ci siamo subito precipitati a soccorrere, ed io, il piccolo , ed una volta sollevatolo Pt_1 R_ ho visto che aveva il volto insanguinato. Abbiamo sciacquato il volto di ed ho visto che il R_ sangue proveniva da un taglio in zona zigomatica, ma non ricordo se a destra o a sinistra.
Immediatamente abbiamo portato in Ospedale al San Leonardo di Castellammare. ADR. Sia R_
che io eravamo ad una distanza di circa 1,5-2 metri stima visiva da dove giocava Pt_1 R_ quando mi chiese che voleva andare a bere, e poi si avviò verso la fontana. Preciso che non sapevamo che la griglia era alzata, e preciso che il massetto era nuovo. ADR. L'evento si è verificato verso le ore 22.00 del mese di agosto di quattro anni fa. ADR. Nella villa Comunale vi era pubblica illuminazione ed era funzionante. ADR Non sollecitammo l'intervento di alcuna pubblica autorità, né comunque la stessa intervenne”.
Pertanto, può ritenersi accertato che la caduta del minore sia eziologicamente riconducibile alla presenza della griglia del canaletto di scolo, leggermente sollevata di qualche centimetro rispetto alla pavimentazione del parco giochi, e che a causa di tale disconnessione il bambino inciampava per poi rovinare al suolo. L'irregolarità del suolo emerge con chiarezza dai rilievi fotografici prodotti dall'attore, dai quali è possibile osservare sia il leggero rialzamento della grata, sia la presenza di una piccola buca in prossimità della disconnessione della copertura metallica.
7 Dunque, se l'attore ha correttamente assolto all'onere probatorio su di esso ricadente, diversamente il non ha provato, né invero neanche allegato l'inesigibilità nella fattispecie Controparte_1 del dovere di custodia del bene o l'esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di custodia.
In particolare, nulla ha allegato circa il mancato espletamento dello specifico obbligo di manutenzione su di esso ricadente, tanto più doveroso poiché avente ad oggetto un'area ricreativa destinata ad essere frequentata ed utilizzata da minori e, anzi, dai rilievi fotografici – presumibilmente scattati in un momento successivo rispetto ai fatti oggetto di causa- tale irregolarità non risultava ancora essere stata ripristinata.
Né il ha provato l'esistenza del caso fortuito (cfr Cassazione civile sez. III, Controparte_1
24/01/2024, n.2376, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno).
In particolare, l'imprevedibilità va intesa, come chiarito anche da Cass. civ. n. 35966/2023, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, chiaramente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte « oggettivamente » non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Corte di cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale.
Nel caso di specie tenuto conto dell'orario in cui si è verificato il sinistro (ore 22.30) e quindi dell'assenza di luce solare, il lieve rialzo della grata di scolo rispetto alla pavimentazione stradale
(la grata sporgeva di pochi centimetri rispetto al livello del suolo), non era agevolmente avvistabile nè per il minore, all'epoca di anni sette, nè per il padre.che osservava il bambino a pochi metri di distanza.
8 In definitiva nella fattispecie non è ravvisabile nè il caso fortuito, nè un concorso di colpa del danneggiato ma lo stato della grata di scolo delle acque in oggetto si pone in efficienza causale esclusiva nella determinazione delle lesioni patite da Persona_1
Per le ragioni sovraesposte, deve essere accolto il motivo di impugnazione e deve ritenersi la sussistenza della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro di Controparte_1 cui è causa.
Venendo all'esame del quantum debeatur, circa le lesioni personali occorse a si Persona_1 rileva che risulta depositato in atti esclusivamente il verbale di pronto soccorso n. 46870 del
13.08.2014 del P.O. di Castellammare di Stabia, nel quale veniva attesta una prognosi di gg. 10 gg.
S.C. (con riserva estetica) a favore del minore per “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio” nonché “altre ferite della faccia, sito non specificato, senza menzione di complicazione”.
La predetta documentazione è senz'altro idonea e sufficiente a fornire la prova dell'esistenza di un danno biologico di tipo transitorio riportato dal minore a seguito del sinistro oggetto di lite mentre non vi è prova che la patita contusione al volto abbia determinato per postumi di Persona_1 natura permanente, non documentati del resto neanche con una consulenza di parte.
Pertanto, ad avviso del giudicante si stima equo quantificare l'inabilità temporanea in giorni 10 di
ITP di cui i primi 5 al 50%, ed i successivi 5 al 25%.
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che:
“poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative
(come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (cfr
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; Cass. 13892/2105; Cass. 9950/2017; Cass. 913/2017).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla
Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un valore medio di euro 115,00 ed un massimo aumentabile fino al 50% del detto importo
Può dunque riconoscersi all'attore per i danni in oggetto, la somma di euro 431,25 per l'inabilità temporanea (giorni 05 di ITP al 50% x 57,50, pari al 50% di euro 115,00, e giorni 5 di ITP al 25%).
L'attore non ha documentato spese di pertinenza sanitaria.
9 Ne discende un danno complessivo di euro 431,25 per danno biologico da inabilità temporanea.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-
2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass.
27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione al momento dell'incidente (13/08/2014) di € 431,25.
Sulla predetta somma, previamente devalutata, vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 13/08/2014 all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello, e dell'esito complessivo della lite, vanno rideterminate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00,), con attribuzione in favore dello Stato giusta il disposto dell'art. 133 Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 - N. 115, per quanto riguarda il primo grado di giudizio stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato (cfr
Cassazione civile sez. III, 26/05/2023, n.14688, nonché Cassazione civile sez. II, 19/01/2021,
n.777: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio
a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del
10 summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”). Le spese del grado di appello si liquidano invece direttamente in favore dell'appellante, non risultando reiterata per la fase di gravame l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e tenuto conto del rigetto della domanda in primo grado e del disposto dell'art. 120 DPR 115/2002 ( cfr Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13894 del 06/07/2020 (Rv. 658215 – 01: In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 8409/19 del Giudice di Pace di
Torre Annunziata, dichiara l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al CP_1
, in persona del Sindaco p.t., e lo condanna al pagamento in favore di
[...]
, quale genitore esercente la potestà sul minore , Parte_1 Persona_1 della somma di euro 431,25 a titolo di danno non patrimoniale, oltre la rivalutazione e gli interessi, computati come in parte motiva;
b) condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del giudizio di primo grado in favore dello Stato che liquida in euro 519,00 per compenso professionale oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
c) condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del giudizio del secondo grado in favore dell'appellante che liquida nella misura di euro 147,00 per esborsi e di euro 662,00, per compensi, oltre spese forfettarie nella
11 misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
Torre Annunziata, lì 21.07.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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