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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 748 dell'anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 748/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MILANO (MI) il Parte_1 C.F._1
04/07/1990, con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in LODI (LO) il 23/12/1981, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CATTANEO LORENZA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19.06.2024.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il giorno 6.7.2013 a Salerano sul Lambro;
dalla loro unione è nato il Per_1
13.2.2010 a Lodi.
Pag. 1 − i coniugi si sono separati decreto di omologa del giorno 11.7.2022 n. 826/22, come consta dall'annotazione sull'atto di matrimonio;
− ha introdotto, con ricorso del 22.2.2023, il presente procedimento ed è Parte_1 comparso dinanzi al Presidente f.f., egli solo, il 23.5.2023;
− nel corso della fase istruttoria, si è costituita il 28.5.2024 CP_1
− all'udienza del 19.6.2024 le parti hanno chiesto l'adozione di sentenza sullo status e,
a tal fine, il giudice istruttore ha autorizzato l'immediata precisazione delle conclusioni, sulle quali la causa – previa trasmissione atti al PM – è stata rimessa in decisione;
− la camera di consiglio si è svolta il 24/06/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto 11.7.2022, a seguito di comparizione avanti al Presidente del 6.7.2022, e sono comparsi avanti al
Presidente f.f., in questa sede, il 23.5.2023. La separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La causa dev'essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, perché si provveda sulle ulteriori domande.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il giorno 6.7.2013 a
Salerano Sul Lambro da e Parte_1 CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. RIMETTE, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/06/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott. ssa Ada Cappello)
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 748/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in MILANO (MI) il Parte_1 C.F._1
04/07/1990, con il patrocinio dell'Avv. INVERNIZZI GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in LODI (LO) il 23/12/1981, con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CATTANEO LORENZA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19.06.2024.
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile il giorno 6.7.2013 a Salerano sul Lambro;
dalla loro unione è nato il Per_1
13.2.2010 a Lodi.
Pag. 1 − i coniugi si sono separati decreto di omologa del giorno 11.7.2022 n. 826/22, come consta dall'annotazione sull'atto di matrimonio;
− ha introdotto, con ricorso del 22.2.2023, il presente procedimento ed è Parte_1 comparso dinanzi al Presidente f.f., egli solo, il 23.5.2023;
− nel corso della fase istruttoria, si è costituita il 28.5.2024 CP_1
− all'udienza del 19.6.2024 le parti hanno chiesto l'adozione di sentenza sullo status e,
a tal fine, il giudice istruttore ha autorizzato l'immediata precisazione delle conclusioni, sulle quali la causa – previa trasmissione atti al PM – è stata rimessa in decisione;
− la camera di consiglio si è svolta il 24/06/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto 11.7.2022, a seguito di comparizione avanti al Presidente del 6.7.2022, e sono comparsi avanti al
Presidente f.f., in questa sede, il 23.5.2023. La separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La causa dev'essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, perché si provveda sulle ulteriori domande.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il giorno 6.7.2013 a
Salerano Sul Lambro da e Parte_1 CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. RIMETTE, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/06/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott. ssa Ada Cappello)
Pag. 2