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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. N. 12612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. LI AR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12612/2024 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti FRANCESCO ROTONDI e ANGELO
[...] QUARTO presso lo studio dei quali in Milano Largo Augusto n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti RICORRENTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti GLIOZZI CP_1 C.F._1
IP e FA CA MA con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano
Piazza Diaz n 6 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30.10.2024 e ritualmente notificato a controparte,
e hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“In via principale:
a. Accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza del 13 febbraio 2023,
pagina 1 di 13 sottoscritto tra e l'Ing. , e la violazione degli obblighi assunti dal Parte_1 CP_1 convenuto con il patto di non concorrenza de quo, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto
b. Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del patto di non concorrenza inter partes, per i motivi di cui sopra, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione delle somme a lui corrisposte a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, nella misura di euro
67.320,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) e, in ogni caso,
c. Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Ing. degli obblighi CP_1 assunti con il patto di non concorrenza del 13 febbraio 2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore di la somma di euro 134.640,00 (o nella maggiore o minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia), a titolo di penale per l'inadempimento, ai sensi della clausola n. 5 del patto stesso.
In ogni caso, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale e in caso di eventuale accertamento della nullità (eventualmente eccepita ex adverso) del patto di non concorrenza stipulato inter partes, accertare l'insussistenza delle ragioni giustificative/causa del pagamento di euro
67.320,00 eseguito da e da in favore dell'Ing. Parte_1 Parte_2 CP_1 in esecuzione del patto di non concorrenza dal medesimo sottoscritto e datato 13 febbraio 2023;
[...] per l'effetto, condannare ai sensi dell' art. 2033 c.c., ovvero dell'art. 2041 c.c.., il medesimo Ing.
alla restituzione di quanto dal medesimo indebitamente percepito o, in subordine, CP_1 della minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di CO. CIV., nel merito ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese chiedendo:
“In via principale
Dichiarare ed accertare la nullità del patto di non concorrenza, previa ove occorra, la natura simulata dell'accordo per cui è causa e la natura retributiva delle somme erogate all'ing. CP_1
a titolo di Patto di Non concorrenza per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, respingere
[...] tutte le domande avversarie in quanto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In subordine
Nell'ipotesi di ritenuta validità del patto di non concorrenza, e di accertata violazione degli obblighi in esso assunti da parte del convenuto, dichiarare ed accertare la sproporzionalità della pagina 2 di 13 penale applicata e ridurne l'importo ex art. 1384 c.c. al giusto ed equo come meglio indicato in memoria;
- nonché limitare gli importi che il convenuto dovesse restituire agli importi netti effettivamente percepiti in corso di rapporto, con esclusione dell'importo erogato alla cessazione del rapporto
- compensare quanto il convenuto fosse condannato a restituire alla ricorrente sino a concorrenza con quanto allo stesso dovuto in forza dei titoli meglio dedotti ed illustrati in memoria”.
Spese vinte.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 25.9.2025, poi rinviata per repliche al 16.10.2025.
All'esito la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Preliminarmente, va rigettata in quanto infondata l'eccezione proposta dal convenuto in merito alla carenza di legittimazione attiva di Parte_2
È documentale e pacifico in causa che l'Ing. è stato assunto presso Impregilo S.p.A. (ora CP_1
in data 1° gennaio 2013, con qualifica di dirigente;
che il 31 ottobre 2013 tale Parte_1 rapporto di lavoro è stato sospeso (doc. 3 ric.), al fine di consentire all'Ing. di stipulare un CP_1 contratto di lavoro con il con decorrenza dal 1° novembre 2013 (doc. 4 ric.) e Parte_2 che con lettera del 30 luglio 2021, la titolarità del rapporto di lavoro con l'Ing. (all'epoca CP_1 sospeso) è stato trasferito da ad una sua controllata, a seguito del Parte_1 Parte_1 conferimento a quest'ultima società del ramo di azienda di cui l'Ing. faceva parte (doc. 6 ric.). CP_1
L'eccezione appare destituita di fondamento nella misura in cui nella lettera di assunzione del
9.10.2013 è proprio il CONSORZIO CO.CIV. ad assumere (doc. 4 ric.) così come è anche lo CP_1 stesso dirigente che, nel dimettersi con lettera dell'11.10.2023, indirizza la stessa comunicazione tanto alla quanto al Parte_1 Parte_2
Si aggiunga che pure nel patto di non concorrenza per cui è causa, sottoscritto il 13.2.2023, alla clausola 9 si legge che in ipotesi di suo “inadempimento agli obblighi derivanti dal patto, e le Pt_1 società del Gruppo Webuild per cui lei presterà servizio al momento della cessazione del rapporto per sue dimissioni saranno creditori in solido del pagamento della penale prevista dal punto 5 e potranno promuovere qualsiasi azione a tutela dei diritti derivanti dal patto”.
Tanto basta per ritenere sussistente in capo al attore la legittimazione ad agire in giudizio nei Parte_2 confronti dell'Ing. per violazione del patto di non concorrenza. CP_1
* pagina 3 di 13 Le società ricorrenti hanno dedotto che nel mese di gennaio 2023 rappresentava Parte_1 all'Ing. la necessità di sottoscrivere un patto di non concorrenza, per tutelare il
CP_1 patrimonio immateriale aziendale costituito dalla formazione professionale dell'Ing. in
CP_1 considerazione: i. della lunga esperienza professionale nel settore, maturata dall'Ing. che
CP_1 lavorava per il Gruppo Webuild sin dal 2001; ii. dell'acquisizione, da parte dell'Ing. di una
CP_1 conoscenza specifica in diversi settori dell'azienda, tra i quali le pratiche e le metodologie impiegate in ambito tunnelling e nell'amianto; iii. delle diverse competenze di carattere gestionale ed amministrativo delle commesse complesse, maturate dal Dirigente.
Le parti sottoscrivevano il 13.2.2023 un patto di non concorrenza del seguente tenore:
pagina 4 di 13 Le società, previo accertamento della piena validità ed efficacia del patto, lamentano l'intervenuta violazione dello stesso da parte dell'Ing. il quale, dimessosi con decorrenza del 12.10.2023, CP_1 veniva assunto poco dopo presso Itinera S.p.a., espressamente indicata all'art. 1 del patto tra le società che dovevano considerarsi concorrenti di (art. 1 del doc. 8). Pt_1 pagina 5 di 13 Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del al patto di non concorrenza in quanto per sua CP_1 stessa ammissione in “sede di costituzione dell'ambito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c promosso dalla Società odierna ricorrente (cfr. doc. 25)… ha dichiarato “A gennaio del 2024 l'ing. ha iniziato a lavorare per la società ITINERA SPA, la quale nel ruolo conferito gli ha assegnato CP_1 la Direzione Operativa di Coordinamento di tutti i progetti ferroviari in Itinera spa (a diretto riporto dell'AD)” (cfr. doc. 25 ric.).
Atteso il dedotto inadempimento, le società chiedono quindi la condanna dell'ex dipendente al pagamento del doppio dell'importo complessivamente già percepito a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza e, quindi, dell'importo complessivo di euro 134.640,00 (67.320,00 x 2).
Il ricorso è infondato per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
*
Sulla validità ed efficacia del patto di non concorrenza.
L'art. 2125 c.c. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.
Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
La finalità principale della disposizione in esame è quella di contemperare due interessi opposti, entrambi di rango costituzionale: garantire all'imprenditore la tutela del proprio patrimonio immateriale e, contestualmente, assicurare al lavoratore la possibilità di trovare una nuova e soddisfacente occupazione con salvaguardia del patrimonio professionale.
Sul punto, da ultimo, la Cassazione civile sez. lav., 1.3.2021, n. 5540 ha osservato che “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi
"esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e,
d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014). Proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pagina 6 di 13 pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c., in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557
c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002).
Più nello specifico, la ratio della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite.
Ne consegue che, sotto un profilo di ordine generale, l'oggetto del patto non può che essere considerato in modo inversamente proporzionale rispetto all'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi a fronte poi della individuazione dei confini del patto deve essere valutata la sufficienza del corrispettivo.
Con specifico riguardo al patto di non concorrenza, la Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che "il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, è pienamente autonomo, rispetto a quest'ultimo, sotto il profilo causale;
di conseguenza il corrispettivo in esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti, in via generale, per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 cod. civ. in relazione al successivo art. 1418 cod. civ. ed, in particolare, il requisito della determinatezza o della determinabilità" (Cass. lav. 4.4.1991, n. 3507; Cass. 13.5.1975 n. 1846).
Sul punto, da ultimo Cassazione lav. 1.3.2021, n. 5540 “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta (Cass. n.
16489/2009), configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Cass. n. 2221 del 1988)”.
Al fine di valutare la legittimità del patto di non concorrenza per cui è causa è necessario analizzare gli elementi richiesti a tal fine dall'art. 2125 c.c.:
a) forma scritta,
b) delimitazione di oggetto,
c) delimitazione territoriale e temporale,
d) corrispettivo.
Quanto alla forma scritta, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il patto del 13.2.2023 la rispetti. pagina 7 di 13 Sotto tale profilo si può valutare però l'eccezione del convenuto, il quale ha dedotto che la somma formalmente imputata a compenso per il patto di non concorrenza debba essere correttamente qualificata come aumento retributivo e, quindi, in sostanza deducendo la simulazione del patto di non concorrenza.
Non è fondata l'eccezione del convenuto di irripetibilità di tali somme sulla base della loro natura retributiva e del fatto che il patto sarebbe stato stipulato in mancanza di corrispettivo.
Dalla documentazione in atti, risulta che le parti hanno concluso il patto di non concorrenza con un determinato compenso (importo annuo lordo di euro 22.440,00 dal 13.2.2023 al 31.1.2026, tempo di validità del patto).
Orbene, a tal riguardo occorre evidenziare che le modalità con cui le parti hanno pattuito di corrispondere la suddetta indennità di non concorrenza non assume nessuna rilevanza in ordine alla giustificazione causale della relativa attribuzione patrimoniale, la quale non muta per il solo fatto di essere stata inclusa nella retribuzione lorda annua, in quanto le somme in questione risultano essere pur sempre causalmente riconducibili all'esecuzione del patto di non concorrenza, come risulta chiaramente dalla buste paga prodotte in atti.
Nessun rilievo in tal senso può assumere il fatto, dedotto comunque solo genericamente in memoria, che esso sia stato presentato come modo per aver un aumento retributivo, poiché l'accordo del
13.2.2023 stipulato successivamente dal lavoratore è chiaro nel suo tenore testuale e tale chiara pattuizione supera qualsiasi asserita generica prospettazione della natura retributiva.
Ove la parte convenuta avesse voluto far valere una simulazione relativa oggettiva del accordo, ossia la simulazione del patto di non concorrenza a favore del dissimulato accordo di aumento retributivo, avrebbe dovuto offrire prova scritta del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c.
Né tale prova può ritenersi assolta con la produzione della lettera sub doc. 18 di parte resistente, con cui la ricorrente si impegna, al termine di validità del patto, a riconoscere al un aumento Pt_1 CP_1 del suo trattamento economico annuo lordo di euro 22.440,00 “includendo quanto precedentemente corrisposto a titolo di patto di non concorrenza”. Tale impegno non integra alcuna dichiarazione confessoria né dimostra qualsivoglia volontà delle parti di pattuire ab origine l'importo annuo di euro
22.440,00 a titolo di aumento retributivo, anziché quale corrispettivo per il patto di non concorrenza, la cui previsione appare, peraltro, del tutto ragionevole in ragione del ruolo e della professionalità dell'Ing. CP_1
*
La censura di parte resistente è infondata anche sotto il profilo della dedotta indeterminatezza del corrispettivo e la imprevedibilità del suo ammontare. pagina 8 di 13 A mente della previsione contrattuale (doc. 8 del ricorso), è stabilito
Pertanto, il corrispettivo appare determinato al momento della sottoscrizione del patto, e di certo, deve considerarsi determinabile in quanto rigidamente legato alla durata del rapporto di lavoro tra le parti, quindi certamente non dipendente dall'arbitrio del datore di lavoro.
È poi documentale che il ha percepito tante rate mensili di compenso per il patto di non CP_1 concorrenza quanti sono stati i mesi di durata del rapporto di lavoro tra le parti in giudizio decorrenti dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza.
La parte ricorrente ha infatti dedotto e provato che il ha percepito a titolo di corrispettivo per il CP_1 patto di non concorrenza la somma di euro 16.830,00 e ulteriori euro 50.490,00 al termine del rapporto, come espressamente previsto dal su riportato art. 3 del patto.
*
La censura dell'Ing. al patto di non concorrenza azionato in questa sede dalle ricorrenti appare CP_1 invece fondata sotto il profilo della eccepita nullità del patto per la incongruità del corrispettivo a fronte delle rilevanti limitazioni professionali imposte.
L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2125 c.c. si è posta nel senso di leggervi l'esigenza, a pena di nullità, di una equa contropartita alla compressione delle potenzialità lavorative insita nel patto e la
Corte di cassazione ha statuito che:
«con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza - salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli art. 1448 e 1467 cod. civ. - l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue pagina 9 di 13 possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato» (massima tratta da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4891 del 14/05/1998).
La citata giurisprudenza, conforme a precedenti autorevoli pronunce (v. in particolare Cass. sez. L., 26 novembre 1994, n. 10062) e non successivamente disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, evidenzia, dunque, l'esigenza di valutare la congruità del corrispettivo pattuito.
La valutazione circa la validità del patto va condotta necessariamente ex ante, in via generale ed astratta, e va da elaborata, di volta in volta, a seconda del caso concreto e degli elementi fattuali apportati nel processo, anche con riferimento ai limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Sul punto, del resto, è bene anche riflettere che, ai fini di un giudizio di nullità del patto, l'adeguatezza del corrispettivo previsto non possa certo esser valutata in maniera svincolata dal resto della regolamentazione pattizia, poiché il concetto di sproporzione indicato dalla Corte è intrinsecamente relativo: implica, cioè, che il valore di una prestazione sia apprezzato in rapporto alla controprestazione.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha indicato quale debba essere il termine di confronto del corrispettivo: non già l'utilità che il vincolo assicura al datore di lavoro, in ipotesi anche esigua, ma il concreto sacrificio che esso impone alla parte che vi è obbligata.
Venendo al caso concreto, come visto, il patto del 13.2.2023 obbligava l'Ing. per i due anni CP_1 successivi alla cessazione del rapporto a “non prestare la Sua attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nel settore delle infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili in Italia, per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come dipendente, o consulente, o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know how). Allo stesso modo, Ella si obbliga anche a non esercitare attività in concorrenza con ovvero con altre Società del gruppo Parte_1
”. In particolare, nel patto era precisato che dovesse intendersi “concorrente” “chi, nella zona Pt_1 geografica di cui sopra, studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”. La stessa Società indicava espressamente quali Società dovessero essere considerate concorrenti, tra cui
“Autostrade, Ghella, Itinera, Pizzarotti, CMC, Rizzani, de Eccher, CMB, Amplia Infrastructures, Toto
Costruzioni, Manelli Impresa, Trevi, ICM, ICOP e Vianini. Detta specificazione non è da considerarsi esaustiva”.
Quale zona di estensione del patto era poi previsto che “Considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è, pagina 10 di 13 pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla
Sua presenza fisica in tale luogo”.
A fronte di tali vincoli di oggetto, luogo e tempo, al convenuto veniva riconosciuto un corrispettivo pari all'importo annuo di euro 22.440,00 (suddiviso in n. 12 rate di pari importo) “erogato per tutto il periodo di vigenza” del patto (febbraio 2023/31.1.2026) e quindi un importo complessivo di Euro
67.320,00, con espressa previsione che qualora il rapporto fosse cessato prima della scadenza del 31 gennaio 2026, la Società avrebbe versato all'Ing. il residuo importo fino a concorrenza di Euro CP_1
67.320,00, detratto quindi quanto corrisposto nel corso del rapporto.
Il dirigente deduce che “il giudizio di proporzionalità va dunque effettuato mettendo a confronto il
PNC annuale con la RAL annuale o il PNC triennale con la RAL triennale” e non, come fatto da parte ricorrente, il corrispettivo integralmente percepito dal per euro 67.320,00 con la RAL annuale CP_1 dell'ultimo anno di lavoro (il 2023) pari ad euro 168.000, che darebbe una percentuale erronea pari al
40% anziché pari al 13,3%.
È noto che la giurisprudenza, in assenza di indicazioni legislative sul corrispettivo del patto, ha individuato un limite costituito dalla irrisorietà o incongruità della somma prevista.
Per valutare la congruità del corrispettivo si fa riferimento a vari parametri, quali la retribuzione percepita, l'estensione territoriale del patto, la professionalità del dipendente, il sacrificio richiesto al dipendente medesimo, i minori guadagni e le maggiori spese necessarie al lavoratore per ricollocarsi sul mercato del lavoro o per cambiare il luogo di lavoro.
Nella specie, il compenso pattuito nel caso di specie ( pari ad euro € 1.870,00 lordi al mese) non è simbolico né irrisorio, ma neppure può ritenersi adeguato, tenuto conto, in particolare, dell'ambito territoriale e della compressione dell'esplicazione dell'attività professionale del lavoratore, la cui attività viene limitata non per “attività” ma per “settori” quali “infrastrutture e Grandi Opere Edilizie,
Ferroviarie, Stradali e Civili” ed in favore di qualunque soggetto che, nella medesima area geografica,
“studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”.
Infatti, la limitazione contenuta nel patto si estende a tutta l'Italia, da intendersi sia come luogo dal quale verrà effettuata l'attività sia come luogo in cui verrà utilizzata in tutto o in parte detta attività, di fatto consentendo al o di lavorare solo all'Estero su progetti esteri e di lavorare dall'Italia ma CP_1 unicamente su progetti esteri, rendendo di fatto quasi impossibile una sua permanenza in . Pt_1
Inoltre, come detto, le attività vietate dal patto sono molto ampie, anzi, non attengono neppure ad attività in senso proprio quanto piuttosto a veri e propri settori (quelli di “infrastrutture e Grandi Opere pagina 11 di 13 Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”) a favore di qualunque soggetto che, in detti già vasti e ampi settori, “studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how”.
Tutto ciò, tenuto conto della specifica professionalità acquisita dal convenuto, evidentemente comporta una drastica ed inaccettabile limitazione della libertà della capacità lavorativa e professionale del convenuto medesimo, rispetto al quale il corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza e pari al
13,3% della RAL appare del tutto incongruo rispetto al sacrificio professionale richiesto al CP_1
Dall'accertata nullità del patto di non concorrenza deriva l'irrilevanza di una sua eventuale violazione.
Le domande delle ricorrenti non possono quindi trovare accoglimento.
*
In ragione dell'accertata invalidità del patto e del rigetto delle eccezioni riconvenzionali avanzate dal resistente, trova dunque piena ragione d'essere la pretesa subordinata restitutoria delle ricorrenti avente ad oggetto i compensi percepiti dal dirigente a titolo di remunerazione del PNC.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Le ricorrenti avanzano la pretesa restitutoria per l'intero importo erogato al quale corrispettivo CP_1 per il PNC, pari all'importo complessivo di euro 67.320,00.
Tuttavia, l'importo che andrà restituito dal resistente alle società, in solido tra loro, è la somma al netto delle ritenute fiscali “Come osservato in giurisprudenza contabile, la restituzione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve essere effettuata soltanto in base all'effettivo percetto e non alla misura degli esborsi e, quindi, al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, non potendosi pretendere il pagamento di somme mai entrate nella sfera patrimoniale del percipiente (C. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043). Ciò anche in ragione della circostanza che, venuto meno il titolo di attribuzione, il pagante potrà provvedere alla richiesta dell'importo versato a titolo di trattenuta fiscale o di contribuzione previdenziale non dovuta a seguito della pronuncia giudiziale (Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2002, n. 2844)” (così, Trib. Milano, Dott. Lombardi, 25.3.2015).
L'Ing. va quindi condannato a versare alle ricorrenti, in solido tra loro, l'importo netto CP_1 corrispondente al lordo di euro 67.320,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la invalidità del patto di non concorrenza sottoscritto tra Parte_1
e in data 13.2.2023 e, per l'effetto, condanna a versare a
[...] CP_1 CP_1
pagina 12 di 13 e a in solido tra loro, la somma netta corrispondente al Parte_1 Parte_2 lordo di euro 67.320,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del resistente delle spese di lite liquidate in euro 7.377,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
LI AR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. LI AR in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12612/2024 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti FRANCESCO ROTONDI e ANGELO
[...] QUARTO presso lo studio dei quali in Milano Largo Augusto n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti RICORRENTI
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti GLIOZZI CP_1 C.F._1
IP e FA CA MA con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano
Piazza Diaz n 6 come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30.10.2024 e ritualmente notificato a controparte,
e hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“In via principale:
a. Accertare e dichiarare la validità del patto di non concorrenza del 13 febbraio 2023,
pagina 1 di 13 sottoscritto tra e l'Ing. , e la violazione degli obblighi assunti dal Parte_1 CP_1 convenuto con il patto di non concorrenza de quo, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto
b. Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del patto di non concorrenza inter partes, per i motivi di cui sopra, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione delle somme a lui corrisposte a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, nella misura di euro
67.320,00 (o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) e, in ogni caso,
c. Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Ing. degli obblighi CP_1 assunti con il patto di non concorrenza del 13 febbraio 2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore di la somma di euro 134.640,00 (o nella maggiore o minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia), a titolo di penale per l'inadempimento, ai sensi della clausola n. 5 del patto stesso.
In ogni caso, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In via subordinata: in caso di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale e in caso di eventuale accertamento della nullità (eventualmente eccepita ex adverso) del patto di non concorrenza stipulato inter partes, accertare l'insussistenza delle ragioni giustificative/causa del pagamento di euro
67.320,00 eseguito da e da in favore dell'Ing. Parte_1 Parte_2 CP_1 in esecuzione del patto di non concorrenza dal medesimo sottoscritto e datato 13 febbraio 2023;
[...] per l'effetto, condannare ai sensi dell' art. 2033 c.c., ovvero dell'art. 2041 c.c.., il medesimo Ing.
alla restituzione di quanto dal medesimo indebitamente percepito o, in subordine, CP_1 della minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di CO. CIV., nel merito ha contestato in fatto ed in diritto le avverse pretese chiedendo:
“In via principale
Dichiarare ed accertare la nullità del patto di non concorrenza, previa ove occorra, la natura simulata dell'accordo per cui è causa e la natura retributiva delle somme erogate all'ing. CP_1
a titolo di Patto di Non concorrenza per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto, respingere
[...] tutte le domande avversarie in quanto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In subordine
Nell'ipotesi di ritenuta validità del patto di non concorrenza, e di accertata violazione degli obblighi in esso assunti da parte del convenuto, dichiarare ed accertare la sproporzionalità della pagina 2 di 13 penale applicata e ridurne l'importo ex art. 1384 c.c. al giusto ed equo come meglio indicato in memoria;
- nonché limitare gli importi che il convenuto dovesse restituire agli importi netti effettivamente percepiti in corso di rapporto, con esclusione dell'importo erogato alla cessazione del rapporto
- compensare quanto il convenuto fosse condannato a restituire alla ricorrente sino a concorrenza con quanto allo stesso dovuto in forza dei titoli meglio dedotti ed illustrati in memoria”.
Spese vinte.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 25.9.2025, poi rinviata per repliche al 16.10.2025.
All'esito la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Preliminarmente, va rigettata in quanto infondata l'eccezione proposta dal convenuto in merito alla carenza di legittimazione attiva di Parte_2
È documentale e pacifico in causa che l'Ing. è stato assunto presso Impregilo S.p.A. (ora CP_1
in data 1° gennaio 2013, con qualifica di dirigente;
che il 31 ottobre 2013 tale Parte_1 rapporto di lavoro è stato sospeso (doc. 3 ric.), al fine di consentire all'Ing. di stipulare un CP_1 contratto di lavoro con il con decorrenza dal 1° novembre 2013 (doc. 4 ric.) e Parte_2 che con lettera del 30 luglio 2021, la titolarità del rapporto di lavoro con l'Ing. (all'epoca CP_1 sospeso) è stato trasferito da ad una sua controllata, a seguito del Parte_1 Parte_1 conferimento a quest'ultima società del ramo di azienda di cui l'Ing. faceva parte (doc. 6 ric.). CP_1
L'eccezione appare destituita di fondamento nella misura in cui nella lettera di assunzione del
9.10.2013 è proprio il CONSORZIO CO.CIV. ad assumere (doc. 4 ric.) così come è anche lo CP_1 stesso dirigente che, nel dimettersi con lettera dell'11.10.2023, indirizza la stessa comunicazione tanto alla quanto al Parte_1 Parte_2
Si aggiunga che pure nel patto di non concorrenza per cui è causa, sottoscritto il 13.2.2023, alla clausola 9 si legge che in ipotesi di suo “inadempimento agli obblighi derivanti dal patto, e le Pt_1 società del Gruppo Webuild per cui lei presterà servizio al momento della cessazione del rapporto per sue dimissioni saranno creditori in solido del pagamento della penale prevista dal punto 5 e potranno promuovere qualsiasi azione a tutela dei diritti derivanti dal patto”.
Tanto basta per ritenere sussistente in capo al attore la legittimazione ad agire in giudizio nei Parte_2 confronti dell'Ing. per violazione del patto di non concorrenza. CP_1
* pagina 3 di 13 Le società ricorrenti hanno dedotto che nel mese di gennaio 2023 rappresentava Parte_1 all'Ing. la necessità di sottoscrivere un patto di non concorrenza, per tutelare il
CP_1 patrimonio immateriale aziendale costituito dalla formazione professionale dell'Ing. in
CP_1 considerazione: i. della lunga esperienza professionale nel settore, maturata dall'Ing. che
CP_1 lavorava per il Gruppo Webuild sin dal 2001; ii. dell'acquisizione, da parte dell'Ing. di una
CP_1 conoscenza specifica in diversi settori dell'azienda, tra i quali le pratiche e le metodologie impiegate in ambito tunnelling e nell'amianto; iii. delle diverse competenze di carattere gestionale ed amministrativo delle commesse complesse, maturate dal Dirigente.
Le parti sottoscrivevano il 13.2.2023 un patto di non concorrenza del seguente tenore:
pagina 4 di 13 Le società, previo accertamento della piena validità ed efficacia del patto, lamentano l'intervenuta violazione dello stesso da parte dell'Ing. il quale, dimessosi con decorrenza del 12.10.2023, CP_1 veniva assunto poco dopo presso Itinera S.p.a., espressamente indicata all'art. 1 del patto tra le società che dovevano considerarsi concorrenti di (art. 1 del doc. 8). Pt_1 pagina 5 di 13 Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del al patto di non concorrenza in quanto per sua CP_1 stessa ammissione in “sede di costituzione dell'ambito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c promosso dalla Società odierna ricorrente (cfr. doc. 25)… ha dichiarato “A gennaio del 2024 l'ing. ha iniziato a lavorare per la società ITINERA SPA, la quale nel ruolo conferito gli ha assegnato CP_1 la Direzione Operativa di Coordinamento di tutti i progetti ferroviari in Itinera spa (a diretto riporto dell'AD)” (cfr. doc. 25 ric.).
Atteso il dedotto inadempimento, le società chiedono quindi la condanna dell'ex dipendente al pagamento del doppio dell'importo complessivamente già percepito a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza e, quindi, dell'importo complessivo di euro 134.640,00 (67.320,00 x 2).
Il ricorso è infondato per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
*
Sulla validità ed efficacia del patto di non concorrenza.
L'art. 2125 c.c. stabilisce che “il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.
Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
La finalità principale della disposizione in esame è quella di contemperare due interessi opposti, entrambi di rango costituzionale: garantire all'imprenditore la tutela del proprio patrimonio immateriale e, contestualmente, assicurare al lavoratore la possibilità di trovare una nuova e soddisfacente occupazione con salvaguardia del patrimonio professionale.
Sul punto, da ultimo, la Cassazione civile sez. lav., 1.3.2021, n. 5540 ha osservato che “dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, questa Corte ha affermato che le clausole di non concorrenza sono finalizzate, da un canto, a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi
"esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, e,
d'altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Cass. n. 9790 del 2020, conf. a Cass. n. 24662 del 2014). Proprio perché la regola è che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore recuperi la piena ed assoluta libertà di collocare le proprie prestazioni in ogni settore del mercato e della produzione, affinché detta libertà - pagina 6 di 13 pur se assoggettabile a condizionamenti in ossequio alla regola dell'autonomia contrattuale - non possa essere limitata in modo tale da compromettere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore, pregiudicandone ogni potenzialità reddituale, il legislatore ha dettato, nell'ambito della generale disciplina ex art. 2596 c.c., in tema di limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza, una specifica regolamentazione che porta a differenziare integralmente il lavoratore subordinato da tutti gli altri soggetti pur essi destinatari del divieto di concorrenza (cfr. al riguardo: art. 1751 bis c.c.; art. 2557
c.c.; artt. 2301 e 2390 c.c.; così Cass. n. 5691 del 2002).
Più nello specifico, la ratio della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite.
Ne consegue che, sotto un profilo di ordine generale, l'oggetto del patto non può che essere considerato in modo inversamente proporzionale rispetto all'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi a fronte poi della individuazione dei confini del patto deve essere valutata la sufficienza del corrispettivo.
Con specifico riguardo al patto di non concorrenza, la Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che "il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, è pienamente autonomo, rispetto a quest'ultimo, sotto il profilo causale;
di conseguenza il corrispettivo in esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti richiesti, in via generale, per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 cod. civ. in relazione al successivo art. 1418 cod. civ. ed, in particolare, il requisito della determinatezza o della determinabilità" (Cass. lav. 4.4.1991, n. 3507; Cass. 13.5.1975 n. 1846).
Sul punto, da ultimo Cassazione lav. 1.3.2021, n. 5540 “dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta (Cass. n.
16489/2009), configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Cass. n. 2221 del 1988)”.
Al fine di valutare la legittimità del patto di non concorrenza per cui è causa è necessario analizzare gli elementi richiesti a tal fine dall'art. 2125 c.c.:
a) forma scritta,
b) delimitazione di oggetto,
c) delimitazione territoriale e temporale,
d) corrispettivo.
Quanto alla forma scritta, non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il patto del 13.2.2023 la rispetti. pagina 7 di 13 Sotto tale profilo si può valutare però l'eccezione del convenuto, il quale ha dedotto che la somma formalmente imputata a compenso per il patto di non concorrenza debba essere correttamente qualificata come aumento retributivo e, quindi, in sostanza deducendo la simulazione del patto di non concorrenza.
Non è fondata l'eccezione del convenuto di irripetibilità di tali somme sulla base della loro natura retributiva e del fatto che il patto sarebbe stato stipulato in mancanza di corrispettivo.
Dalla documentazione in atti, risulta che le parti hanno concluso il patto di non concorrenza con un determinato compenso (importo annuo lordo di euro 22.440,00 dal 13.2.2023 al 31.1.2026, tempo di validità del patto).
Orbene, a tal riguardo occorre evidenziare che le modalità con cui le parti hanno pattuito di corrispondere la suddetta indennità di non concorrenza non assume nessuna rilevanza in ordine alla giustificazione causale della relativa attribuzione patrimoniale, la quale non muta per il solo fatto di essere stata inclusa nella retribuzione lorda annua, in quanto le somme in questione risultano essere pur sempre causalmente riconducibili all'esecuzione del patto di non concorrenza, come risulta chiaramente dalla buste paga prodotte in atti.
Nessun rilievo in tal senso può assumere il fatto, dedotto comunque solo genericamente in memoria, che esso sia stato presentato come modo per aver un aumento retributivo, poiché l'accordo del
13.2.2023 stipulato successivamente dal lavoratore è chiaro nel suo tenore testuale e tale chiara pattuizione supera qualsiasi asserita generica prospettazione della natura retributiva.
Ove la parte convenuta avesse voluto far valere una simulazione relativa oggettiva del accordo, ossia la simulazione del patto di non concorrenza a favore del dissimulato accordo di aumento retributivo, avrebbe dovuto offrire prova scritta del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c.
Né tale prova può ritenersi assolta con la produzione della lettera sub doc. 18 di parte resistente, con cui la ricorrente si impegna, al termine di validità del patto, a riconoscere al un aumento Pt_1 CP_1 del suo trattamento economico annuo lordo di euro 22.440,00 “includendo quanto precedentemente corrisposto a titolo di patto di non concorrenza”. Tale impegno non integra alcuna dichiarazione confessoria né dimostra qualsivoglia volontà delle parti di pattuire ab origine l'importo annuo di euro
22.440,00 a titolo di aumento retributivo, anziché quale corrispettivo per il patto di non concorrenza, la cui previsione appare, peraltro, del tutto ragionevole in ragione del ruolo e della professionalità dell'Ing. CP_1
*
La censura di parte resistente è infondata anche sotto il profilo della dedotta indeterminatezza del corrispettivo e la imprevedibilità del suo ammontare. pagina 8 di 13 A mente della previsione contrattuale (doc. 8 del ricorso), è stabilito
Pertanto, il corrispettivo appare determinato al momento della sottoscrizione del patto, e di certo, deve considerarsi determinabile in quanto rigidamente legato alla durata del rapporto di lavoro tra le parti, quindi certamente non dipendente dall'arbitrio del datore di lavoro.
È poi documentale che il ha percepito tante rate mensili di compenso per il patto di non CP_1 concorrenza quanti sono stati i mesi di durata del rapporto di lavoro tra le parti in giudizio decorrenti dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza.
La parte ricorrente ha infatti dedotto e provato che il ha percepito a titolo di corrispettivo per il CP_1 patto di non concorrenza la somma di euro 16.830,00 e ulteriori euro 50.490,00 al termine del rapporto, come espressamente previsto dal su riportato art. 3 del patto.
*
La censura dell'Ing. al patto di non concorrenza azionato in questa sede dalle ricorrenti appare CP_1 invece fondata sotto il profilo della eccepita nullità del patto per la incongruità del corrispettivo a fronte delle rilevanti limitazioni professionali imposte.
L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2125 c.c. si è posta nel senso di leggervi l'esigenza, a pena di nullità, di una equa contropartita alla compressione delle potenzialità lavorative insita nel patto e la
Corte di cassazione ha statuito che:
«con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza - salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli art. 1448 e 1467 cod. civ. - l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod. civ., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue pagina 9 di 13 possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato» (massima tratta da Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4891 del 14/05/1998).
La citata giurisprudenza, conforme a precedenti autorevoli pronunce (v. in particolare Cass. sez. L., 26 novembre 1994, n. 10062) e non successivamente disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, evidenzia, dunque, l'esigenza di valutare la congruità del corrispettivo pattuito.
La valutazione circa la validità del patto va condotta necessariamente ex ante, in via generale ed astratta, e va da elaborata, di volta in volta, a seconda del caso concreto e degli elementi fattuali apportati nel processo, anche con riferimento ai limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Sul punto, del resto, è bene anche riflettere che, ai fini di un giudizio di nullità del patto, l'adeguatezza del corrispettivo previsto non possa certo esser valutata in maniera svincolata dal resto della regolamentazione pattizia, poiché il concetto di sproporzione indicato dalla Corte è intrinsecamente relativo: implica, cioè, che il valore di una prestazione sia apprezzato in rapporto alla controprestazione.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha indicato quale debba essere il termine di confronto del corrispettivo: non già l'utilità che il vincolo assicura al datore di lavoro, in ipotesi anche esigua, ma il concreto sacrificio che esso impone alla parte che vi è obbligata.
Venendo al caso concreto, come visto, il patto del 13.2.2023 obbligava l'Ing. per i due anni CP_1 successivi alla cessazione del rapporto a “non prestare la Sua attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nel settore delle infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili in Italia, per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come dipendente, o consulente, o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know how). Allo stesso modo, Ella si obbliga anche a non esercitare attività in concorrenza con ovvero con altre Società del gruppo Parte_1
”. In particolare, nel patto era precisato che dovesse intendersi “concorrente” “chi, nella zona Pt_1 geografica di cui sopra, studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”. La stessa Società indicava espressamente quali Società dovessero essere considerate concorrenti, tra cui
“Autostrade, Ghella, Itinera, Pizzarotti, CMC, Rizzani, de Eccher, CMB, Amplia Infrastructures, Toto
Costruzioni, Manelli Impresa, Trevi, ICM, ICOP e Vianini. Detta specificazione non è da considerarsi esaustiva”.
Quale zona di estensione del patto era poi previsto che “Considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è, pagina 10 di 13 pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla
Sua presenza fisica in tale luogo”.
A fronte di tali vincoli di oggetto, luogo e tempo, al convenuto veniva riconosciuto un corrispettivo pari all'importo annuo di euro 22.440,00 (suddiviso in n. 12 rate di pari importo) “erogato per tutto il periodo di vigenza” del patto (febbraio 2023/31.1.2026) e quindi un importo complessivo di Euro
67.320,00, con espressa previsione che qualora il rapporto fosse cessato prima della scadenza del 31 gennaio 2026, la Società avrebbe versato all'Ing. il residuo importo fino a concorrenza di Euro CP_1
67.320,00, detratto quindi quanto corrisposto nel corso del rapporto.
Il dirigente deduce che “il giudizio di proporzionalità va dunque effettuato mettendo a confronto il
PNC annuale con la RAL annuale o il PNC triennale con la RAL triennale” e non, come fatto da parte ricorrente, il corrispettivo integralmente percepito dal per euro 67.320,00 con la RAL annuale CP_1 dell'ultimo anno di lavoro (il 2023) pari ad euro 168.000, che darebbe una percentuale erronea pari al
40% anziché pari al 13,3%.
È noto che la giurisprudenza, in assenza di indicazioni legislative sul corrispettivo del patto, ha individuato un limite costituito dalla irrisorietà o incongruità della somma prevista.
Per valutare la congruità del corrispettivo si fa riferimento a vari parametri, quali la retribuzione percepita, l'estensione territoriale del patto, la professionalità del dipendente, il sacrificio richiesto al dipendente medesimo, i minori guadagni e le maggiori spese necessarie al lavoratore per ricollocarsi sul mercato del lavoro o per cambiare il luogo di lavoro.
Nella specie, il compenso pattuito nel caso di specie ( pari ad euro € 1.870,00 lordi al mese) non è simbolico né irrisorio, ma neppure può ritenersi adeguato, tenuto conto, in particolare, dell'ambito territoriale e della compressione dell'esplicazione dell'attività professionale del lavoratore, la cui attività viene limitata non per “attività” ma per “settori” quali “infrastrutture e Grandi Opere Edilizie,
Ferroviarie, Stradali e Civili” ed in favore di qualunque soggetto che, nella medesima area geografica,
“studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”.
Infatti, la limitazione contenuta nel patto si estende a tutta l'Italia, da intendersi sia come luogo dal quale verrà effettuata l'attività sia come luogo in cui verrà utilizzata in tutto o in parte detta attività, di fatto consentendo al o di lavorare solo all'Estero su progetti esteri e di lavorare dall'Italia ma CP_1 unicamente su progetti esteri, rendendo di fatto quasi impossibile una sua permanenza in . Pt_1
Inoltre, come detto, le attività vietate dal patto sono molto ampie, anzi, non attengono neppure ad attività in senso proprio quanto piuttosto a veri e propri settori (quelli di “infrastrutture e Grandi Opere pagina 11 di 13 Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili”) a favore di qualunque soggetto che, in detti già vasti e ampi settori, “studi, sviluppi e progetti, produca, venda od offra a terzi prodotti, processi o know-how”.
Tutto ciò, tenuto conto della specifica professionalità acquisita dal convenuto, evidentemente comporta una drastica ed inaccettabile limitazione della libertà della capacità lavorativa e professionale del convenuto medesimo, rispetto al quale il corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza e pari al
13,3% della RAL appare del tutto incongruo rispetto al sacrificio professionale richiesto al CP_1
Dall'accertata nullità del patto di non concorrenza deriva l'irrilevanza di una sua eventuale violazione.
Le domande delle ricorrenti non possono quindi trovare accoglimento.
*
In ragione dell'accertata invalidità del patto e del rigetto delle eccezioni riconvenzionali avanzate dal resistente, trova dunque piena ragione d'essere la pretesa subordinata restitutoria delle ricorrenti avente ad oggetto i compensi percepiti dal dirigente a titolo di remunerazione del PNC.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Le ricorrenti avanzano la pretesa restitutoria per l'intero importo erogato al quale corrispettivo CP_1 per il PNC, pari all'importo complessivo di euro 67.320,00.
Tuttavia, l'importo che andrà restituito dal resistente alle società, in solido tra loro, è la somma al netto delle ritenute fiscali “Come osservato in giurisprudenza contabile, la restituzione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve essere effettuata soltanto in base all'effettivo percetto e non alla misura degli esborsi e, quindi, al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, non potendosi pretendere il pagamento di somme mai entrate nella sfera patrimoniale del percipiente (C. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043). Ciò anche in ragione della circostanza che, venuto meno il titolo di attribuzione, il pagante potrà provvedere alla richiesta dell'importo versato a titolo di trattenuta fiscale o di contribuzione previdenziale non dovuta a seguito della pronuncia giudiziale (Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2002, n. 2844)” (così, Trib. Milano, Dott. Lombardi, 25.3.2015).
L'Ing. va quindi condannato a versare alle ricorrenti, in solido tra loro, l'importo netto CP_1 corrispondente al lordo di euro 67.320,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la invalidità del patto di non concorrenza sottoscritto tra Parte_1
e in data 13.2.2023 e, per l'effetto, condanna a versare a
[...] CP_1 CP_1
pagina 12 di 13 e a in solido tra loro, la somma netta corrispondente al Parte_1 Parte_2 lordo di euro 67.320,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del resistente delle spese di lite liquidate in euro 7.377,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del lavoro
LI AR
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