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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOL ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Mendicino, giusta procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado, 45, Bologna (BO);
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 259/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 27.02.2018 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che il giorno 5.08.2015, alle ore 17.45 circa, si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. Persona_1
DV029RK, di proprietà di e mentre percorreva via Leonardo da Vinci, in Parte_2 agro nel Comune di Lamezia Terme, la detta vettura veniva tamponata dall'autovettura
VO PO tg. EX012WN, condotta e di proprietà di;
che in Persona_2 particolare, il , nell'immettersi nel flusso di circolazione, uscendo da un'aerea di Persona_2 parcheggio, andava a tamponare l'autovettura attorea che circolava regolarmente nella sua corsia nel suo senso di marcia;
che, nell'immediatezza del sinistro, con la sottoscrizione del
Pagina 1 di 12 modello CAI il si assumeva in toto la responsabilità del sinistro;
che, a seguito Persona_2 dell'incidente, l'autovettura di proprietà dell'attrice riportava danni per euro 4.421,52 come da documentazione allegata agli atti di causa;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione dell'auto dell'attrice
[...]
essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Controparte_1
Si costituiva con apposita comparsa di risposta la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto perché infondata sia in punto di an sia di quantum debeatur, con liquidazione a suo favore delle spese di processo.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (consistente nell'escussione dei testi di parte attrice).
Con sentenza n. 259/2018 emessa il 27.02.2018 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme dichiarava che il sinistro si era realizzato per pari colpa, ex art. 2054, c. 2,
c.p.c., dei conducenti dei due veicoli coinvolti e, per l'effetto, condannava la Compagnia di in p.l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni materiali, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di euro 2.210,76, oltre interessi c.d. compensativi;
compensava per la metà le spese di lite, ponendo la restante metà, liquidata in complessivi euro 800,00, a carico della convenuta ed in favore dell'attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronunciamento proponeva appello lamentando l'erroneità Parte_2 della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto a carico di
[...]
la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto di causa. Persona_2
In particolare, l'appellante denunciava l'erronea valutazione dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato ad affermare erroneamente la colpa concorrente di essa appellante nella verificazione dell'incidente in violazione del disposto di cui all'art. 2054
c.c.; contestava altresì la mancata ammissione della Ctu tecnico-modale che avrebbe potuto accertare la dinamica del sinistro.
La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma totale della decisione impugnata con il pieno accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado e condanna dell'appellata al risarcimento di tutti i danni materiali subiti e quantificati in euro 4.421,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché fermo tecnico e deprezzamento del veicolo da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con il favore delle spese e competenze del doppio
Pagina 2 di 12 grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Non si costituiva nel giudizio di appello la rimanendo contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU modale volta a verificare la dinamica del sinistro oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dall'ing. e Persona_3 depositato in data 14.06.2024) e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/
04/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni.
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata nei termini che si dirà e, pertanto, ad avviso del Tribunale, deve trovare accoglimento con conseguente riforma della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame.
L'appellante ha lamentato innanzitutto l'erroneità della sentenza n. 259/2018 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure con particolare riferimento al mancato accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto, , Persona_2 nella determinazione del sinistro.
Tale censura è fondata e, quindi, va accolta.
Pagina 3 di 12 Il Giudice di prime cure, difatti, non ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e, in special modo, ha mancato di fare esatta attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Nella fattispecie in disamina il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture).
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n.
19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso
(Cass. n. 477/2003; Cass. nn. 7453/01, 14412/01).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n.
477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.
n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01;
Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto
Pagina 4 di 12 tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. N. 1198/97; Cass. N.
8287/96; Cass. N. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale
(Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Tanto detto in termini generali e di norme applicabili alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che all'esito dell'istruttoria compiuta in prime cure ed integrata dalla CTU modale espletata nel corso di questa fase di gravame è emersa inequivocabilmente la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura VO PO tg. EX012WN nel verificarsi del sinistro in questione, contrariamente a quanto invece rilevato dal giudice di prime cure.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, infatti, non ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c. sostenendo che la dinamica del sinistro descritta nella citazione introduttiva non aveva trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado, non essendo stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo.
Tale argomentazione non è condivisibile, essendo invece emersa dall'istruttoria svoltasi la responsabilità esclusiva del nel determinismo materiale degli accaduti. Persona_2
Invero, il CTU ing. ha condotto l'accertamento tecnico richiesto sulla Persona_3 scorta degli atti e documenti di causa, delle schede tecniche dei veicoli e delle immagini registrate nella banca dati di Google EarthStreet View, oltre che l'accertamento tecnico diretto
Pagina 5 di 12 sui luoghi teatro del sinistro stradale e ha così ricostruito la dinamica del sinistro: “in data 05 agosto 2015, alle ore 17:45 circa, in Lamezia Terme- via Leonardo da Vinci, strada rettilinea lievemente in discesa, ad unica carreggiata e doppio senso di marcia a visuale libera, in condizioni atmosferiche serene, illuminazione naturale delle ore 17:45, si verificava il sinistro stradale per cui è causa. L'autovettura Lancia Y, guidata dal sig. Persona_4 percorreva via Leonardo da Vinci in direzione “Liceo Classico”, viaggiando a velocità adeguata ai luoghi, giungeva all'altezza del Bar Linton. Allorché la VO PO, guidata dal sig. , in sosta al margine destro dell'anzidetta corsia di Persona_2 marcia, nel rimettersi nel flusso della circolazione, andava ad impattare con il proprio spigolo anteriore sinistro contro il lato posteriore destro della che l'aveva CP_2 sopravanzata. Si concretizzava l'urto laterale a destra obliquo da dietro in avanti tra la parte anteriore laterale sinistra della AG OL e la parte posteriore laterale destra della nel punto d'urto planimetrico all'interno della corsia di marcia della CP_2
” (vedi pagg. 7 e 10 CTU in atti). CP_2
Pertanto, dall'accertamento peritale appena richiamato è emerso che: 1) il conducente della
Lancia Y viaggiava ad una velocità adeguata ai luoghi, circolando regolarmente nella propria corsia di marcia;
2) il conducente della VO PO si rimetteva nel flusso di circolazione in uscita dallo stallo di sosta al margine destro della corsia di marcia della Lancia
Y e impattava da tergo quest'ultima che l'aveva sopravanzata.
E' evidente che la condotta di guida del , conducente della VO PO, non Persona_2 si è uniformata ai principi di prudenza e cautela nella conduzione del veicolo violando le specifiche prescrizioni di cui all'art. 154 C.d.S. che (in materia di cambio di direzione o di corsia) così dispone: “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (…) 3. I conducenti devono, altresi' … c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Diversamente, non si ravvisa alcuna colpa a carico del guidatore del veicolo di parte
Pagina 6 di 12 appellante atteso che la sua condotta di guida è stata congrua rispetto ai luoghi di causa e, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto (impatto subito da tergo), deve escludersi che potesse effettuare una qualche manovra di emergenza idonea ad evitare la collisione.
Le risultanze della consulenza tecnico modale, peraltro, confermano la dinamica riferita dall'attrice nel libello introduttivo nonché la ricostruzione operata nel modello CAI a doppia firma allegato agli atti.
A tale ultimo proposito, gioverà ricordare che la Suprema Corte, secondo una prassi interpretativa ormai consolidata, ha più volte precisato che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno al proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n.3567/2013).
Ne consegue che la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata dal decidente, tenendo conto, per ovvio, di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio.
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla ricostruzione operata dal CTU e nella totale assenza di elementi oggettivi e univoci di segno diverso, non vi è motivo per ritenere che l'incidente si sia verificato con modalità differenti da quelle indicate nel modello CAI.
Deve ritenersi, cioè, accertato all'esito del giudizio di primo grado che il sinistro per cui è causa è avvenuto in quanto il veicolo antagonista, immettendosi nel flusso della circolazione, nell'uscire dal parcheggio, ha omesso di dare precedenza all'auto dell'attrice in marcia e mancato di assicurarsi di poter effettuare la manovra in sicurezza prima di procedervi.
Alla luce delle riportate considerazioni, il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie la presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c. posto che, invece, non può che essere riconosciuta la responsabilità esclusiva di nella causazione del Persona_2 sinistro per cui è causa.
Va riformata, pertanto, la pronuncia del giudice impugnato nel senso che è Persona_2
l'esclusivo responsabile nella causazione dei danni materiali subiti dall'attrice.
I detti danni, che il CTU ha attestato essere compatibili con la dinamica dell'incidente descritta, devono essere pertanto integralmente risarciti nella misura, pure ritenuta congrua dal
Pagina 7 di 12 perito rispetto ai prezzi di mercato delle riparazioni di autovetture Lancia Y dello stesso tipo e anno di costruzione di quella dell'appellante (cfr. pag. 12 CTU in atti), riportata nella fattura di riparazione in atti di euro 4.421,52.
Alcuna altra somma può, invece, essere riconosciuta in relazione al dedotto danno da fermo tecnico ovvero da svalutazione commerciale dell'auto di parte attrice.
Invero, il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell'auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente (così
Tribunale Lucca 07 aprile 2018 n. 590).
Lo stesso danno, comunque, secondo la giurisprudenza prevalente cui il Tribunale presta convinta adesione, non è sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (così Cass. civ., Sez. III, 19/11/1999, n. 12820;
Trib. Catania, Sez. V, 08/10/2005; Trib. Bari, Sez. III, 24/11/2005; Trib. Monza, Sez. II,
15/11/2006; Trib. Roma, 03/01/2008; Tribunale Milano, sez. X, 22/01/2021, n. 429; cfr. Trib.
Salerno sez. II, 31/07/2017, n. 3848; conformi: Corte appello Bari sez. III, 22/01/2018, n. 104;
Trib. Udine, 03/07/2018, n. 876; Trib. Ferrara, 20/06/2018, n. 481 Trib. Pordenone,
21/03/2018, n. 253; Trib. Milano sez. X, 13/09/2017, n.9234; Trib. Pisa, 03/08/2017, n.1016).
In altri termini, per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario di un automezzo derivante dall'impossibilità di utilizzarlo per il tempo necessario alla riparazione: si tratta di danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere - nonostante l'inutilizzo - spese vive per far fronte a detta situazione, che incidono negativamente sul suo patrimonio, determinando una perdita economica. Al fine del risarcimento, è richiesta la prova specifica del danno, vale a dire che la diminuzione patrimoniale lamentata dal proprietario danneggiato sia direttamente collegata al fermo del veicolo, posto che nel nostro ordinamento non trovano ingresso i cosiddetti danni in re ipsa.
Sotto tale aspetto la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di risarcimento del danno a
Pagina 8 di 12 seguito di sinistro stradale, nel riconoscimento dei danni patiti dal danneggiato, il danno da fermo tecnico non può essere considerato in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, e sussistente per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione, occorrendo, al contrario, la prova specifica della durata del fermo e del danno, posto che, al pari di qualsiasi altro danno, esso va allegato e provato" (cfr. Cass. civile sez. III,
08/01/2016, n. 124).
Ciò detto, nel caso specifico, la parte attrice non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo le sia derivato un danno effettivo: la , infatti, non ha allegato alcuna prova in merito all'effettivo sostenimento Pt_2 di costi per l'utilizzo di un veicolo alternativo, né per spese sostenute a causa del mancato utilizzo dello stesso, o degli eventuali proventi non conseguiti a causa dell'indisponibilità del mezzo.
Analogamente l'attrice non ha offerto prova dell'entità degli oneri fiscali e assicurativi gravanti sul mezzo incidentato (vedi Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019, n. 9348: “Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, idonei a determinare la misura del pregiudizio subito”).
Inoltre, la non ha dimostrato di non avere avuto a disposizione altro mezzo per i Pt_2 propri spostamenti durante il periodo necessario per le riparazioni della sua autovettura.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un danno da fermo tecnico in quando non provata.
Alla stessa stregua, va respinta la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte appellante per il deprezzamento del mezzo incidentato di sua proprietà.
In generale, è bene ricordare che la svalutazione tecnico-commerciale rappresenta una perdita di valore del veicolo, dovuta a due tipologie di cause e valutate prima da un punto di vista tecnico materiale e poi da un punto di vista commerciale.
I due tipi di svalutazione possono essere: 1) la svalutazione tecnica: è la perdita di valore del veicolo determinata da una diminuzione o alterazione delle caratteristiche tecniche dell'auto danneggiata rispetto all'originale (ad esempio diminuzione della deformabilità strutturale, imperfezione dell'allineamento delle geometrie, applicazione di vernici differenti ecc.); 2) la svalutazione commerciale: è la perdita di valore del veicolo che si concretizza al momento della vendita e che essenzialmente coincide con un fattore psicologico;
essa influenza
Pagina 9 di 12 l'acquirente nella fase di selezione dell'auto usata da acquistare.
La svalutazione tecnico-commerciale si manifesta, quindi, in due modi e tempi distinti. Infatti, il veicolo subisce la svalutazione tecnica al momento della riparazione e la svalutazione commerciale al momento della vendita, ma entrambe le svalutazioni sono sempre state accumunate nella prassi in un unico calcolo.
Ad ogni modo, si deve tenere presente che un veicolo subisce una reale svalutazione tecnico- commerciale nel momento in cui gli interventi di ripristino siano comunque intercettabili facilmente.
Invero, secondo la giurisprudenza, “il deprezzamento commerciale rappresenta l'effetto normale di ogni collisione fra veicoli che importi la necessità di effettuare sulla carrozzeria di uno di essi riparazioni di una certa consistenza, o la sostituzione di parti della medesima, con conseguente verniciatura dei pezzi riparati o sostituiti. Invero anche quando eseguito a regola d'arte, questo tipo d'intervento lascia segni obiettivi di alterazione all'originaria struttura del veicolo, con riflessi più o meno gravi sul suo valore commerciale” (cfr. Tribunale Palermo, 09 ottobre 1984).
La giurisprudenza di merito, comunque, in assenza di prova, tende ad escludere l'automaticità di tale voce di danno: difatti “in caso di risarcimento danni da sinistro stradale nulla può essere riconosciuto per fermo tecnico e per svalutazione del veicolo danneggiato qualora l'attore non fornisca in proposito alcun elemento di prova e di valutazione al giudicante” (cfr.
Pretura Spoleto, 15 luglio 1992)
Le corti di merito, poi, hanno precisato che “in tema di responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, per potersi dire sussistente il deprezzamento commerciale del veicolo danneggiato e, conseguentemente, potersi accogliere la relativa domanda di risarcimento, è necessario che il danno, per la sua incidenza su vaste superfici del veicolo o su parti dello stesso, sia tale che, nonostante le più accurate riparazioni, sia pur sempre avvertibile fisicamente, senza l'ausilio di particolari analisi dell'automezzo o di sofisticati strumenti d'indagine” (vedi Corte appello Milano, 14 dicembre 2001; conformi
Corte appello Reggio Calabria, 22 luglio 2004 e Pretura Brindisi, 23 novembre 1984).
Ciò posto, applicando al caso de quo i suesposti principi di diritto, non può che rimarcarsi che nessuna prova è stata fornita, sul punto, dalla parte attrice in primo grado sicchè la relativa voce risarcitoria non può essere riconosciuta.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere in parte qua rigettato.
Pagina 10 di 12 Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Ciò detto, in ragione del principio della soccombenza, è Controparte_1 tenuta al pagamento delle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio così come liquidate in dispositivo, in base al valore della controversia e alla complessità delle questioni giuridiche trattate (compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
Le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata n. 259/2018 del Giudice di Pace di
Pagina 11 di 12 Lamezia Terme, condanna , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.421,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di primo grado pari ad euro 150,00 per spese ed euro 1.265,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio pari ad euro 190,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della presente fase di appello, per come liquidate in separato decreto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti.
Lamezia Terme, 24.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POOL ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaella Mendicino, giusta procura alle liti in atti;
appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ) con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado, 45, Bologna (BO);
appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 259/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 27.02.2018 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Parte_2
Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attrice esponeva: che il giorno 5.08.2015, alle ore 17.45 circa, si trovava alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. Persona_1
DV029RK, di proprietà di e mentre percorreva via Leonardo da Vinci, in Parte_2 agro nel Comune di Lamezia Terme, la detta vettura veniva tamponata dall'autovettura
VO PO tg. EX012WN, condotta e di proprietà di;
che in Persona_2 particolare, il , nell'immettersi nel flusso di circolazione, uscendo da un'aerea di Persona_2 parcheggio, andava a tamponare l'autovettura attorea che circolava regolarmente nella sua corsia nel suo senso di marcia;
che, nell'immediatezza del sinistro, con la sottoscrizione del
Pagina 1 di 12 modello CAI il si assumeva in toto la responsabilità del sinistro;
che, a seguito Persona_2 dell'incidente, l'autovettura di proprietà dell'attrice riportava danni per euro 4.421,52 come da documentazione allegata agli atti di causa;
che erano risultate senza esito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione dell'auto dell'attrice
[...]
essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Controparte_1
Si costituiva con apposita comparsa di risposta la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava la domanda attorea domandandone il rigetto perché infondata sia in punto di an sia di quantum debeatur, con liquidazione a suo favore delle spese di processo.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (consistente nell'escussione dei testi di parte attrice).
Con sentenza n. 259/2018 emessa il 27.02.2018 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme dichiarava che il sinistro si era realizzato per pari colpa, ex art. 2054, c. 2,
c.p.c., dei conducenti dei due veicoli coinvolti e, per l'effetto, condannava la Compagnia di in p.l.r.p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni materiali, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di euro 2.210,76, oltre interessi c.d. compensativi;
compensava per la metà le spese di lite, ponendo la restante metà, liquidata in complessivi euro 800,00, a carico della convenuta ed in favore dell'attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronunciamento proponeva appello lamentando l'erroneità Parte_2 della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto a carico di
[...]
la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto di causa. Persona_2
In particolare, l'appellante denunciava l'erronea valutazione dei fatti di processo e delle prove che aveva condotto il giudice appellato ad affermare erroneamente la colpa concorrente di essa appellante nella verificazione dell'incidente in violazione del disposto di cui all'art. 2054
c.c.; contestava altresì la mancata ammissione della Ctu tecnico-modale che avrebbe potuto accertare la dinamica del sinistro.
La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma totale della decisione impugnata con il pieno accoglimento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado e condanna dell'appellata al risarcimento di tutti i danni materiali subiti e quantificati in euro 4.421,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché fermo tecnico e deprezzamento del veicolo da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con il favore delle spese e competenze del doppio
Pagina 2 di 12 grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Non si costituiva nel giudizio di appello la rimanendo contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU modale volta a verificare la dinamica del sinistro oggetto di causa (con elaborato peritale redatto dall'ing. e Persona_3 depositato in data 14.06.2024) e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/
04/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni.
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata nei termini che si dirà e, pertanto, ad avviso del Tribunale, deve trovare accoglimento con conseguente riforma della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame.
L'appellante ha lamentato innanzitutto l'erroneità della sentenza n. 259/2018 del Giudice di
Pace di Lamezia Terme sotto il profilo dell'erronea valutazione delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di prime cure con particolare riferimento al mancato accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto, , Persona_2 nella determinazione del sinistro.
Tale censura è fondata e, quindi, va accolta.
Pagina 3 di 12 Il Giudice di prime cure, difatti, non ha correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e, in special modo, ha mancato di fare esatta attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie.
Nella fattispecie in disamina il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture).
La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto - nell'art. 2054, comma 2, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (Cass. n.
19053/2003; Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, è tuttavia opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso
(Cass. n. 477/2003; Cass. nn. 7453/01, 14412/01).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n.
477/2003; Cass. n. 18941/2003; Cass. n. 12692/98; Cass. n. 11235/97; Cass. n. 1198/97).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.
n. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. n. 4639/2002; Cass. n. 7453/01; Cass. n. 14412/01;
Cass. n. 5671/2000).
La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto
Pagina 4 di 12 tutto il possibile per evitarlo - può tuttavia risultare anche indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n. 3804). Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. N. 1198/97; Cass. N.
8287/96; Cass. N. 3958/94).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale
(Cassazione penale sez. IV, 15 novembre 2012, n. 48439): le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente.
Tanto detto in termini generali e di norme applicabili alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che all'esito dell'istruttoria compiuta in prime cure ed integrata dalla CTU modale espletata nel corso di questa fase di gravame è emersa inequivocabilmente la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura VO PO tg. EX012WN nel verificarsi del sinistro in questione, contrariamente a quanto invece rilevato dal giudice di prime cure.
Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, infatti, non ha ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c. sostenendo che la dinamica del sinistro descritta nella citazione introduttiva non aveva trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado, non essendo stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo.
Tale argomentazione non è condivisibile, essendo invece emersa dall'istruttoria svoltasi la responsabilità esclusiva del nel determinismo materiale degli accaduti. Persona_2
Invero, il CTU ing. ha condotto l'accertamento tecnico richiesto sulla Persona_3 scorta degli atti e documenti di causa, delle schede tecniche dei veicoli e delle immagini registrate nella banca dati di Google EarthStreet View, oltre che l'accertamento tecnico diretto
Pagina 5 di 12 sui luoghi teatro del sinistro stradale e ha così ricostruito la dinamica del sinistro: “in data 05 agosto 2015, alle ore 17:45 circa, in Lamezia Terme- via Leonardo da Vinci, strada rettilinea lievemente in discesa, ad unica carreggiata e doppio senso di marcia a visuale libera, in condizioni atmosferiche serene, illuminazione naturale delle ore 17:45, si verificava il sinistro stradale per cui è causa. L'autovettura Lancia Y, guidata dal sig. Persona_4 percorreva via Leonardo da Vinci in direzione “Liceo Classico”, viaggiando a velocità adeguata ai luoghi, giungeva all'altezza del Bar Linton. Allorché la VO PO, guidata dal sig. , in sosta al margine destro dell'anzidetta corsia di Persona_2 marcia, nel rimettersi nel flusso della circolazione, andava ad impattare con il proprio spigolo anteriore sinistro contro il lato posteriore destro della che l'aveva CP_2 sopravanzata. Si concretizzava l'urto laterale a destra obliquo da dietro in avanti tra la parte anteriore laterale sinistra della AG OL e la parte posteriore laterale destra della nel punto d'urto planimetrico all'interno della corsia di marcia della CP_2
” (vedi pagg. 7 e 10 CTU in atti). CP_2
Pertanto, dall'accertamento peritale appena richiamato è emerso che: 1) il conducente della
Lancia Y viaggiava ad una velocità adeguata ai luoghi, circolando regolarmente nella propria corsia di marcia;
2) il conducente della VO PO si rimetteva nel flusso di circolazione in uscita dallo stallo di sosta al margine destro della corsia di marcia della Lancia
Y e impattava da tergo quest'ultima che l'aveva sopravanzata.
E' evidente che la condotta di guida del , conducente della VO PO, non Persona_2 si è uniformata ai principi di prudenza e cautela nella conduzione del veicolo violando le specifiche prescrizioni di cui all'art. 154 C.d.S. che (in materia di cambio di direzione o di corsia) così dispone: “
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (…) 3. I conducenti devono, altresi' … c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Diversamente, non si ravvisa alcuna colpa a carico del guidatore del veicolo di parte
Pagina 6 di 12 appellante atteso che la sua condotta di guida è stata congrua rispetto ai luoghi di causa e, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto (impatto subito da tergo), deve escludersi che potesse effettuare una qualche manovra di emergenza idonea ad evitare la collisione.
Le risultanze della consulenza tecnico modale, peraltro, confermano la dinamica riferita dall'attrice nel libello introduttivo nonché la ricostruzione operata nel modello CAI a doppia firma allegato agli atti.
A tale ultimo proposito, gioverà ricordare che la Suprema Corte, secondo una prassi interpretativa ormai consolidata, ha più volte precisato che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno al proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, n.3567/2013).
Ne consegue che la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata dal decidente, tenendo conto, per ovvio, di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio.
Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla ricostruzione operata dal CTU e nella totale assenza di elementi oggettivi e univoci di segno diverso, non vi è motivo per ritenere che l'incidente si sia verificato con modalità differenti da quelle indicate nel modello CAI.
Deve ritenersi, cioè, accertato all'esito del giudizio di primo grado che il sinistro per cui è causa è avvenuto in quanto il veicolo antagonista, immettendosi nel flusso della circolazione, nell'uscire dal parcheggio, ha omesso di dare precedenza all'auto dell'attrice in marcia e mancato di assicurarsi di poter effettuare la manovra in sicurezza prima di procedervi.
Alla luce delle riportate considerazioni, il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile al caso di specie la presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c. posto che, invece, non può che essere riconosciuta la responsabilità esclusiva di nella causazione del Persona_2 sinistro per cui è causa.
Va riformata, pertanto, la pronuncia del giudice impugnato nel senso che è Persona_2
l'esclusivo responsabile nella causazione dei danni materiali subiti dall'attrice.
I detti danni, che il CTU ha attestato essere compatibili con la dinamica dell'incidente descritta, devono essere pertanto integralmente risarciti nella misura, pure ritenuta congrua dal
Pagina 7 di 12 perito rispetto ai prezzi di mercato delle riparazioni di autovetture Lancia Y dello stesso tipo e anno di costruzione di quella dell'appellante (cfr. pag. 12 CTU in atti), riportata nella fattura di riparazione in atti di euro 4.421,52.
Alcuna altra somma può, invece, essere riconosciuta in relazione al dedotto danno da fermo tecnico ovvero da svalutazione commerciale dell'auto di parte attrice.
Invero, il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell'auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente (così
Tribunale Lucca 07 aprile 2018 n. 590).
Lo stesso danno, comunque, secondo la giurisprudenza prevalente cui il Tribunale presta convinta adesione, non è sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (così Cass. civ., Sez. III, 19/11/1999, n. 12820;
Trib. Catania, Sez. V, 08/10/2005; Trib. Bari, Sez. III, 24/11/2005; Trib. Monza, Sez. II,
15/11/2006; Trib. Roma, 03/01/2008; Tribunale Milano, sez. X, 22/01/2021, n. 429; cfr. Trib.
Salerno sez. II, 31/07/2017, n. 3848; conformi: Corte appello Bari sez. III, 22/01/2018, n. 104;
Trib. Udine, 03/07/2018, n. 876; Trib. Ferrara, 20/06/2018, n. 481 Trib. Pordenone,
21/03/2018, n. 253; Trib. Milano sez. X, 13/09/2017, n.9234; Trib. Pisa, 03/08/2017, n.1016).
In altri termini, per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario di un automezzo derivante dall'impossibilità di utilizzarlo per il tempo necessario alla riparazione: si tratta di danno emergente che si configura ogni qual volta il titolare del bene deve sostenere - nonostante l'inutilizzo - spese vive per far fronte a detta situazione, che incidono negativamente sul suo patrimonio, determinando una perdita economica. Al fine del risarcimento, è richiesta la prova specifica del danno, vale a dire che la diminuzione patrimoniale lamentata dal proprietario danneggiato sia direttamente collegata al fermo del veicolo, posto che nel nostro ordinamento non trovano ingresso i cosiddetti danni in re ipsa.
Sotto tale aspetto la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di risarcimento del danno a
Pagina 8 di 12 seguito di sinistro stradale, nel riconoscimento dei danni patiti dal danneggiato, il danno da fermo tecnico non può essere considerato in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, e sussistente per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato perché in riparazione, occorrendo, al contrario, la prova specifica della durata del fermo e del danno, posto che, al pari di qualsiasi altro danno, esso va allegato e provato" (cfr. Cass. civile sez. III,
08/01/2016, n. 124).
Ciò detto, nel caso specifico, la parte attrice non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo le sia derivato un danno effettivo: la , infatti, non ha allegato alcuna prova in merito all'effettivo sostenimento Pt_2 di costi per l'utilizzo di un veicolo alternativo, né per spese sostenute a causa del mancato utilizzo dello stesso, o degli eventuali proventi non conseguiti a causa dell'indisponibilità del mezzo.
Analogamente l'attrice non ha offerto prova dell'entità degli oneri fiscali e assicurativi gravanti sul mezzo incidentato (vedi Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019, n. 9348: “Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, idonei a determinare la misura del pregiudizio subito”).
Inoltre, la non ha dimostrato di non avere avuto a disposizione altro mezzo per i Pt_2 propri spostamenti durante il periodo necessario per le riparazioni della sua autovettura.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un danno da fermo tecnico in quando non provata.
Alla stessa stregua, va respinta la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla parte appellante per il deprezzamento del mezzo incidentato di sua proprietà.
In generale, è bene ricordare che la svalutazione tecnico-commerciale rappresenta una perdita di valore del veicolo, dovuta a due tipologie di cause e valutate prima da un punto di vista tecnico materiale e poi da un punto di vista commerciale.
I due tipi di svalutazione possono essere: 1) la svalutazione tecnica: è la perdita di valore del veicolo determinata da una diminuzione o alterazione delle caratteristiche tecniche dell'auto danneggiata rispetto all'originale (ad esempio diminuzione della deformabilità strutturale, imperfezione dell'allineamento delle geometrie, applicazione di vernici differenti ecc.); 2) la svalutazione commerciale: è la perdita di valore del veicolo che si concretizza al momento della vendita e che essenzialmente coincide con un fattore psicologico;
essa influenza
Pagina 9 di 12 l'acquirente nella fase di selezione dell'auto usata da acquistare.
La svalutazione tecnico-commerciale si manifesta, quindi, in due modi e tempi distinti. Infatti, il veicolo subisce la svalutazione tecnica al momento della riparazione e la svalutazione commerciale al momento della vendita, ma entrambe le svalutazioni sono sempre state accumunate nella prassi in un unico calcolo.
Ad ogni modo, si deve tenere presente che un veicolo subisce una reale svalutazione tecnico- commerciale nel momento in cui gli interventi di ripristino siano comunque intercettabili facilmente.
Invero, secondo la giurisprudenza, “il deprezzamento commerciale rappresenta l'effetto normale di ogni collisione fra veicoli che importi la necessità di effettuare sulla carrozzeria di uno di essi riparazioni di una certa consistenza, o la sostituzione di parti della medesima, con conseguente verniciatura dei pezzi riparati o sostituiti. Invero anche quando eseguito a regola d'arte, questo tipo d'intervento lascia segni obiettivi di alterazione all'originaria struttura del veicolo, con riflessi più o meno gravi sul suo valore commerciale” (cfr. Tribunale Palermo, 09 ottobre 1984).
La giurisprudenza di merito, comunque, in assenza di prova, tende ad escludere l'automaticità di tale voce di danno: difatti “in caso di risarcimento danni da sinistro stradale nulla può essere riconosciuto per fermo tecnico e per svalutazione del veicolo danneggiato qualora l'attore non fornisca in proposito alcun elemento di prova e di valutazione al giudicante” (cfr.
Pretura Spoleto, 15 luglio 1992)
Le corti di merito, poi, hanno precisato che “in tema di responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, per potersi dire sussistente il deprezzamento commerciale del veicolo danneggiato e, conseguentemente, potersi accogliere la relativa domanda di risarcimento, è necessario che il danno, per la sua incidenza su vaste superfici del veicolo o su parti dello stesso, sia tale che, nonostante le più accurate riparazioni, sia pur sempre avvertibile fisicamente, senza l'ausilio di particolari analisi dell'automezzo o di sofisticati strumenti d'indagine” (vedi Corte appello Milano, 14 dicembre 2001; conformi
Corte appello Reggio Calabria, 22 luglio 2004 e Pretura Brindisi, 23 novembre 1984).
Ciò posto, applicando al caso de quo i suesposti principi di diritto, non può che rimarcarsi che nessuna prova è stata fornita, sul punto, dalla parte attrice in primo grado sicchè la relativa voce risarcitoria non può essere riconosciuta.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere in parte qua rigettato.
Pagina 10 di 12 Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Ciò detto, in ragione del principio della soccombenza, è Controparte_1 tenuta al pagamento delle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio così come liquidate in dispositivo, in base al valore della controversia e alla complessità delle questioni giuridiche trattate (compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali).
Le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata n. 259/2018 del Giudice di Pace di
Pagina 11 di 12 Lamezia Terme, condanna , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 4.421,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 processuali del giudizio di primo grado pari ad euro 150,00 per spese ed euro 1.265,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio pari ad euro 190,00 per spese ed euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della presente fase di appello, per come liquidate in separato decreto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti.
Lamezia Terme, 24.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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