Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 717/2025 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
) e (C.F. , tutti rappresentati e C.F._12 Parte_13 C.F._13 difesi dall'avv. Pietro Vizzini, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1
, in persona
[...] dell'ispettore ripartimentale pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dall'ing. Salvatore Bonsangue,
-resistente-
e
Controparte_2
, in persona dell'assessore pro tempore,
[...]
-contumace-
e nei confronti di
-resistente-
Oggetto: indennità professionale ex art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL 2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.02.2025, gli odierni ricorrenti chiedono dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità professionale connessa all'anzianità ex art. 11 del CIRL 2001 e art. 4 del CIRL 2017 nella misura massima di sedici scatti prevista dalla contrattazione integrativa regionale, in considerazione dell'anzianità di servizio posseduta, e, per l'effetto, condannarsi le amministrazioni convenute al pagamento, in loro favore, della suddetta indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_5
, eccependo preliminarmente la parziale
[...] prescrizione della pretesa azionata e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della CP_3
domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio l'
[...]
, del quale va pertanto dichiarata Controparte_2
la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________ Va premesso che, ai sensi dell'art. 11 del CIRL 2001, “La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata: Per gli O.T.I.: a) Dal salario nazionale stabilito dal CP_6 dell'1/9/98-31/12/2001. b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dall'1/3/2000, nella misura dell'1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. c) Dall'indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni. In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordino il settore,
l'Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare per ogni ufficio periferico una perizia unica che preveda attività lavorative su 12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al fine di superare il frazionamento ed i ritardi nel pagamento degli O.T.I. Per gli O.T.D.: a) Dal salario nazionale nella misura stabilita dal C.C.N.L. dell'1/1/1998-31/12/2001. b) Dal salario integrativo, che in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dall'1/3/2000, nella misura dell'1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. La corresponsione della retribuzione sia per gli O.T.I. che per gli
O.T.D. deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa. – Dichiarazione a verbale – Le parti convengono che può derogarsi dai tempi di pagamento delle retribuzioni previsti al precedente art. 11 esclusivamente per cause di forza maggiore”; analogamente, l'art. 4 del CIRL 2017 prevede che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I., fino ad un massimo di 16 anni. Ai lavoratori L.T.I. inquadrati al 5° livello con la qualifica di “addetto ai servizi generali amministrativi e tecnici”, con particolari caratteristiche di alta professionalità, in aggiunta all'indennità di cui al comma precedente va corrisposta una indennità di alta professionalità pari ad 85,00 euro mensili e per 14 mensilità”.
Tanto premesso, va osservato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 marzo
2022, n. 7584; Cass. 6 giugno 2022, n. 18138), “la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato”.
In particolare, la ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza “di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 25 luglio 2018, C-96/17, Persona_1
EU:C:2018:603, punto 39)”.
Sennonché, nel caso di specie, l'amministrazione resistente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio la sussistenza di ragioni oggettive che possano, in concreto, giustificare una tale disparità di trattamento, non potendo condividersi l'assunto della parte resistente secondo cui
“presso gli i lavoratori a tempo indeterminato svolgono mansioni diverse Controparte_7
rispetto ai lavoratori a tempo determinato, acquisendo una particolare esperienza professionale legata ai compiti espletati senza soluzione di continuità e per l'intera annualità” (cfr. memoria in atti).
Sul punto, si ritiene, pertanto, di dover condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di AN (cfr. sentenza 27 febbraio 2020, n. 150), alla quale si rimanda anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., secondo cui “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n.
85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
"comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza
- nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_8
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_9
con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. Pt_14
31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della data di notifica del ricorso introduttivo dinanzi al
Tribunale di Palermo (4.09.2023) e dell'intervenuta prescrizione delle somme relative al periodo antecedente al 4.09.2018, va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra il 4.09.2018 e la data di deposito del ricorso, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 2001, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo - rispetto alle quali, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748) - nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto. Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti, in relazione ai periodi di lavoro svolti tra il 4.09.2018 e la data di deposito del ricorso, a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 del CIRL 2001, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo