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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. LA Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1099/2025 promossa con ricorso congiunto in data
19.2.205 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelo Russo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- stabilire che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, è assegnata alla Sig.ra la quale si impegna a volturare a proprio nome le utenze, entro e non oltre 1 mese Pt_1 dalla pronuncia di omologa della presente separazione;
pagina 1 di 4 - il mutuo relativo alla casa coniugale continuerà ad essere sostenuto in parti uguali dai coniugi. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo della signora a decorrere dal Pt_1
07/03/2025, fintanto che la casa coniugale, resterà assegnata alla stessa.
Nel caso di vendita dell'immobile, la signora garantirà un alloggio idoneo per la figlia, Pt_1 sostenendo un eventuale canone di locazione o mutuo;
- disporre l'affido condiviso della figlia minore LA ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
- entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia, concordando le scelte educative, scolastiche e sanitarie, fino al raggiungimento di una completa indipendenza economica.
Durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, quest'ultimo potrà esercitare in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione;
- disporre il collocamento della figlia minore in modo paritetico presso la casa della madre e quella del padre (temporaneamente coincidente con l'abitazione dei nonni paterni sita in Senago, Via Fosse
Ardeatine 5/A), alternando i periodi di permanenza come segue: la minore starà dal lunedì al venerdì mattina presso l'abitazione di un genitore, il quale si occuperà di accompagnarla a scuola, recuperarla al termine delle lezioni e gestire tutte le attività extrascolastiche programmate in quei giorni. Al termine delle lezioni scolastiche del venerdì, la bambina sarà affidata all'altro genitore, con il quale resterà fino al venerdì successivo, assumendosi gli stessi compiti di accompagnamento e gestione delle attività.
Questo schema si ripeterà regolarmente, garantendo una suddivisione equa del tempo e delle responsabilità tra i genitori;
- durante le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere con la figlia un periodo di almeno
15 giorni consecutivi, da comunicarsi reciprocamente all'altro genitore con congruo preavviso;
- le vacanze natalizie e pasquali, i ponti e ogni altra festività relativa al calendario scolastico, saranno alternate ad anni alterni secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta;
- in ogni caso, resta salvo ogni più ampio accordo tra i coniugi relativo alla diversa distribuzione dei giorni di permanenza della minore presso la propria abitazione, purché previamente concordata tra loro, anche per il recupero dei giorni di permanenza della minore presso il padre o la madre in caso di malattia e/o impossibilità della figlia o del genitore stesso;
- entrambi i genitori si impegnano, nel rispetto delle idee, degli interessi, dei desideri e delle inclinazioni della figlia, a continuare a condividere e concordare le scelte educative e a sostenere le aspirazioni di studio, di sport e professionali della ragazza fino al raggiungimento di una completa maturità ed indipendenza economica;
- entrambi i genitori concordano con la necessità che LA non sia coinvolta nella crisi matrimoniale e nella gestione dei rapporti economici tra i genitori;
- in considerazione del collocamento paritetico, i genitori rinunciano reciprocamente a forme di mantenimento della minore;
- entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, rispettando i principi e la ripartizione tra quelle che presuppongono o meno pagina 2 di 4 l'accordo, secondo il protocollo del Tribunale di Monza, che le parti fanno proprio e che si intende qui integralmente trascritto e conosciuto dalle parti;
- atteso il contributo paritetico da parte dei genitori nel sostenere gli esborsi relativi alle spese ordinarie e straordinarie della figlia, le detrazioni fiscali di tali costi verranno detratti fiscalmente nella misura del 50% ciascuno;
in caso di dissenso al 100% dal solo genitore che le ha sostenute;
- gli assegni familiari, come per legge dovuti, spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
Qualora sia uno solo dei genitori a percepire materialmente tali assegni, questi si obbliga a trasferire all'altro le relative somme al 50%;
- disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti ed altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia minore;
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Senago in data 28.5.2011 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso per l'udienza del 19.3.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senago per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione delle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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