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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
3686/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3686/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Garbellini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì con il presente accordo di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 26-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...] ed chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Pt_1 Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'1-9- 2019 a IN (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (PD) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2019, e deducevano che:
- dall'unione non erano nati figli;
1 - con sentenza n. 1023/2023, depositata il 5-12-2023, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5-12-2023, svoltasi in forma cartolare;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di Continuos Improvement Manager presso Parte_1
IT EN e di consulente a chiamata presso Aretena Srl e aveva percepito un reddito pari a 32.061,00 euro nell'anno d'imposta 2022, mentre Parte_2 svolgeva l'attività di pianificatore del personale presso l'impresa Facility Menagement di Treviso e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 5-12-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5-12-2023, svoltasi in forma cartolare, è stata pronunciata con la sentenza n. 1023/2023 (doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 3686/2024 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1- 9-2019 a IN (PD) da ed , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (PD) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2019;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3686/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Garbellini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì con il presente accordo di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 26-9-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...] ed chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Pt_1 Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto l'1-9- 2019 a IN (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (PD) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2019, e deducevano che:
- dall'unione non erano nati figli;
1 - con sentenza n. 1023/2023, depositata il 5-12-2023, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5-12-2023, svoltasi in forma cartolare;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di Continuos Improvement Manager presso Parte_1
IT EN e di consulente a chiamata presso Aretena Srl e aveva percepito un reddito pari a 32.061,00 euro nell'anno d'imposta 2022, mentre Parte_2 svolgeva l'attività di pianificatore del personale presso l'impresa Facility Menagement di Treviso e percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 5-12-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 5-12-2023, svoltasi in forma cartolare, è stata pronunciata con la sentenza n. 1023/2023 (doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 3686/2024 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1- 9-2019 a IN (PD) da ed , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (PD) al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2019;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 5 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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