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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2558/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 11/02/1974 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariapaola Marro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Milano (MI) il 30/06/1976 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mariapaola Marro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI) il 01/05/2000
(anno 2000 atto n. 0446 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana e Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli e verranno affidati in modo condiviso a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, a norma dell'art. 337ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza abituale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e, invece, separatamente per quelle ordinarie della vita quotidiana, che potranno essere demandate al genitore con cui si troveranno i minori al momento. Entrambi i genitori, resi edotti in relazione al principio di bigenitorialità e riconoscendo il supremo interesse dei figli a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con ambedue le figure genitoriali, s'impegnano a non ostacolare il corretto e funzionale svolgimento del ruolo dell'altro genitore.
2. La casa coniugale sita in Milano – Via Inganni 34 viene assegnata alla sig.ra che Parte_1 vi abiterà con i figli;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori:
- a fine settimana alterni, dal sabato alle 14.30 sino al lunedì successivo con l'impegno, durante il periodo scolastico di accompagnarli direttamente a scuola.
- uno o due sere settimanali dalle ore 19 sino a dopo cena con possibilità, previo accordo con la madre di pernotto con impegno a riaccompagnare, durante il periodo scolastico, i figli a scuola la mattina successiva. I giorni verranno concordati dai genitori settimanalmente con preavviso di almeno 24 ore.
Il padre potrà inoltre prendere accordi di volta in volta con la madre per ulteriori momenti di condivisione con i figli;
a tal fine la madre s'impegna a non ostacolare tali ulteriori momenti, pur potendo anteporre le esigenze organizzative dei figli e le proprie.
4. I genitori concordano la seguente suddivisione dei periodi di sospensione scolastica dei figli minori: Per_
- durante le vacanze di Natale, e trascorreranno con la madre l'intero periodo e ad Per_2 anni alterni passeranno con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano ovvero il capodanno dal 30 al 31 gennaio. I genitori acconsentono che in caso di accordo il padre, se libero da impegni lavorativi, potrà nel medesimo periodo tenere i figli con sé per una settimana dal 23.12 al 6.1.
- durante le vacanze estive, il SI. potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche non CP_1 consecutivi, da concordare con la SI.ra Consiglio entro il giorno 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, la scelta del periodo di propria spettanza sarà operata dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari.
- ciascun genitore terrà con sé i figli durante le vacanze pasquali in alternanza alle vacanze di
Carnevale.
- ulteriori festività, individuate nei giorni 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre, qualora non costituiscano ponte, seguiranno la normale organizzazione settimanale;
quando prossime al fine settimana, ne seguiranno l'alternanza, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori;
qualora, infine, costituiscano ponte, verranno suddivise tra i genitori secondo il principio dell'alternanza.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare le località e gli indirizzi ove intendono condurre i figli medesimi, se diversi da quelli abituali, nonché i rispettivi numeri di telefono, le utenze, ovvero gli indirizzi di posta elettronica, in modo da essere reperibili per ogni eventuale necessità dei figli. Per_ 5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli e il padre verserà la somma di Per_2
Euro 600,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in via anticipata di ogni mese entro il giorno 5 direttamente alla SI.ra (importo che in accordo tra i genitori potrà essere Parte_1 corrisposta anche con diverse modalità e scadenze). Somma rivalutabile annualmente secondo l'indice istat costo vita, prima valutazione gennaio 2026.
6. Il SI. corrisponderà inoltre, il 50% delle spese documentate sostenute per la mensa CP_1 dei figli, il 50% di tutte le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., ed il 50% delle altre spese extra assegno, secondo il seguente schema, elaborato in base al Protocollo – Linee Guida
Corte d'Appello - Tribunale di Milano, distinguendo tra le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, devono comunque essere rimborsate;
fermo restando, in ogni caso,
l'obbligo di invio di adeguata pezza contabile giustificativa da parte dell'anticipatario, comprovante l'avvenuto esborso, entro 30 giorni e con l'obbligo di rimborso da parte dell'altro entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite e-mail, SMS, Whatsapp o raccomandata), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (tramite email, SMS, Whatsapp o raccomandata) e entro i 10 giorni successivi alla richiesta;
il silenzio sarà inteso come consenso.
7. I genitori potranno condurre i figli all'estero solo per motivi ludici e turistici e previo consenso dell'altro genitore, da esprimere almeno 30 giorni prima della data prevista per la partenza, per consentire l'adeguata organizzazione, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta;
il silenzio sarà inteso come consenso.
8. L'assegno unico universale ammontante ad Euro 440,00 sarà percepito al 100% dalla SI.ra
. Parte_1
9. Il SI. ha già reperito altra abitazione ove ha trasferito la residenza portando via tutti CP_1 gli effetti personali.
10. Essendo le parti economicamente indipendenti nulla avranno a che pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento reciproco.
11. Le parti acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
ulteriori pattuizioni:
12. La rata di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale verrà corrisposto dalle parti in parti uguali mediante il versamento di ciascuna delle parti sul conto contestato. n. 4417 acceso presso la banca Intesa Milano attualmente in uso alla SI.ra e dal quale il SI ha Parte_1 CP_1 già prelevato le somme di sua spettanza e sul quale dichiara di non vantare alcun diritto. Lo stesso sin d'ora acconsente l'utilizzo esclusivo alla SI.ra e si rende disponibile alla sua chiusura Parte_1
a richiesta della SI.ra con un termine di 15 giorni. Parte_1
13. Il SI. provvederà inoltre al pagamento delle spese condominiali straordinarie gravanti CP_1 sull'immobile di via Inganni 34. Lo stesso inoltre provvederà al saldo delle spese condominiali ordinarie e straordinarie arretrate al dicembre 2023. Nonché a quelle già deliberate per il lavori effettuati con l'agevolazioni fiscali (bonus 110) e preventivate fino ad un massimo di Euro 15.000 prendendo accordi direttamente con lo studio di amministrazione condominiale per il relativo pagamento.
14. Preso atto che, in accordo con la SI.ra il SI. ha utilizzato parte delle Parte_1 CP_1 giacenze sul conto comune, lo stesso si impegna a restituire alla SI.ra la somma di Euro Parte_1
10.000 con le seguenti modalità: Euro 5000,00 già corrisposte e le restanti Euro 5000,00 entro e non oltre il prossimo giugno 2026..
15. Attualmente il SI. ha in utilizzo la vettura Renault Civic intestata alla SI.ra CP_1 Parte_1 acquistata mediante un finanziamento pagato dal SI. che provvederà ad assumersi CP_1
l'obbligazione di pagamento con la finanziaria fino a sua totale estinzione. La SI.ra ha in Parte_1 uso la vettura Nissan MI intestata al SI. . Le parti si impegnano sin d'ora a fare il cambio CP_1 di intestazione a semplice richiesta di ciascuno.
16. Le parti riconoscono che il finanziamento cointestato acceso presso la per un ammontare Pt_2 complessivo di Euro 30.000,00 è stato concesso per esigenze del SI. e che lo stesso è sempre CP_1 stato dallo stesso pagato e continuerà ai pagamenti delle rate in scadenza fino alla sua totale estinzione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano (MI) in data 01/05/2000
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG