Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalita', firmata a Parigi il 10 settembre 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalita', firmata a Parigi il 10 settembre 1964.