Art. 5. Ruoli organici dell'Amministrazione PT
I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono cosi' determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalita' e criteri conformi a quelli indicati nell' articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ;
c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.
I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono cosi' determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalita' e criteri conformi a quelli indicati nell' articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ;
c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.