Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1327/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1327 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAIERÀ (CS) il 08/09/1936. Parte_1 C.F._1
. IN Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PORTO VIRO (RO) il 26/09/1934 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SALVIONI STEFANO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso: In via provvisoria ed urgente 1)in punto STATUS, pronunciare sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16/08/1969 a Vercelli tra e , ordinandone la trascrizione Parte_1 Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli a margine dell'atto nr. 155 Parte II serie A anno 1969 del Comune di Vercelli;
conseguentemente disporre la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
2)Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. a favore della signora con Pt_1 Controparte_2 effetto dalla data di deposito del presente ricorso.
3)Respingere la richiesta di assegno divorzile della signora perché infondata e non giustificata in fatto ed in CP_1 diritto;
4)Dichiarare conseguentemente che i coniugi sono autosufficienti. Nel merito:
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conseguentemente disporre la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
2)Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del si a favore dell con Pt_1 Controparte_2 effetto dalla data di deposito del presente ricorso.
3)Respingere la richiesta di assegno divorzile della signora perché infondata e non giustificata in fatto ed in CP_1 diritto;
4)Dichiarare conseguentemente che i coniugi sono autosufficienti. In via istruttoria:
1)Ordinare alla sinora l'esibizione in giudizio ex art 210 cpc della documentazione reddituale, Controparte_2 fiscale e pensionistica della stessa relativa gli ultimi tre anni di imposta e all'anno 2024;
2)Ammettere prova per testi: 1 – vero che convivo con il sig. a far data dal 1° maggio 2024; Pt_1
2 – vero che il sig. p lle spese per la nostra abitazione familiare e per il vitto come risulta dagli Pt_1 estratti conto che mi vengono rammostrati quale doc. 4;
3 – vero che il sig. provvede alle spese per la nostra abitazione familiare e per il vitto per una cifra mensile Pt_1 di circa 700 euro;
4 – vero che la signora all'inizio del mese di dicembre 2022 rilasciò l'abitazione familiare per Controparte_1 andare a vivere dalla GL della coppia in strada Rovatella nr. 7;
5 – vero che il sig. nel mese di dicembre 2022 era impedito nella deambulazione e nelle incombenze di Pt_1 pulizia personale (lavarsi, vestirsi) e della casa (spolverare, pulire i pavimenti, cucinare) quotidiane. teste: sig.ra residente a [...]. Testimone_1
3)Ammettere prova per testi contraria a quella eventualmente articolata da controparte. Con riserva di meglio articolare prove, dedurre e produrre ed indicare testimoni.
Parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Controparte_2 Parte_1 in Vercelli in data 16/08/1969, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vercelli di
[...] e alle annotazioni di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238, ed ai successivi incombenti di legge;
2. dichiarare la perdita del cognome per la Sig. ra;
Pt_1 Controparte_2
3. disporre l'obbligo in capo al Sig. di c ente alla Sig.ra Parte_1 Controparte_2
l'importo di Euro 400,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia quale assegno periodico divorzile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Con riserva di dedurre ogni più opportuno mezzo di prova.
Pubblico ministero: Insiste nell'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Tribunale per le condizioni.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...] in data 16.8.1969 a Vercelli. CP_1
Dal matrimonio nascevano i figli (30/04/1969 a Vercelli) e (9/11/1963 a Per_1 Per_2 Vercelli) entrambi economicamente icienti.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara con sentenza n. 765 pubblicata in data 27.11.2023 e passata in giudicato in data 27.5.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi omologando le seguenti condizioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il sig. corrisponderà alla signora la somma di euro 400,00 (quattrocento) Parte_1 Controparte_1 entro il g a titolo di contributo ricon rovvisto di reddito proprio a seguito della separazione. La somma è soggetta a rivalutazione ISTAT. La somma di cui al precedente punto 2) è stata individuata di comune accordo tra i coniugi, anche in considerazione delle spese che, a seguito della separazione, resteranno in carico del solo sig. Infatti, mentre la signora sarà ospitata dalla GL , il Pt_1 CP_1 Per_1 sig. continuerà ad abitar 'attuale immobile assegnato nto al canone mensile di e 6, Pt_1 come da contratto allegato (all.4) con le relative spese per le utenze (gas e luce all. 5);
3) i coniugi non sono titolari di beni immobili;
4) non sussistono altre questioni patrimoniali da regolare;
5) i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, della carta d'identità anche valida per l'espatrio e di altro documento per cui tale assenso è o sarà necessario.” Ha rappresentato il ricorrente che la convenuta ha migliorato la propria condizione economica, in quanto è percettrice di una pensione INPS. Ha, invece, lamentato come il abbia Pt_1 peggiorato la propria situazione, atteso che dal maggio 2024 convive con un'altra stiene le spese di una nuova abitazione, con canone di locazione di € 600,00 mensili. Ha rappresentato di percepire una pensione di € 2.200,00 oltre a tredicesima mensilità. Ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* In data 24.11.2024, si è costituita parte resistente che ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha, chiesto, invece il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di € 400,00 in favore della moglie, evidenziando come il marito ha sempre gestito unilateralmente le finanze della famiglia, dissipando l'intero patrimonio. Ha rappresentato, poi, come la convenuta ha subito un delicato intervento alla vescica, per un tumore diagnosticatole nella primavera dell'anno 2024; per tale ragione, alla stessa è riconosciuta una invalidità civile. La stessa percepisce una pensione sociale dell'importo di circa € 673,50 mensili. Ancora, la medesima deve sostenere spese medico-dentistiche per un importo superiore ad € 8.328,00. Ha chiesto, quindi, il riconoscimento di un assegno mensile dell'importo di € 400,00.
* Con memoria depositata in data 26.11.2024, parte ricorrente ha eccepito “la nullità dell'atto, in quanto non recante la data della redazione dello stesso, che dunque può anche presumersi antecedente a quella del rilascio della procura alle liti e che in ogni caso è requisito essenziale per la sua validità”. Ha, poi, eccepito “la tardività della costituzione in giudizio e così di conseguenza la tardività di ogni richiesta ed eccezione svolta dalla convenuta. Si contesta anche che la stessa possa, stante la tardività della costituzione, avanzare richiesta di assegno divorzile, che si fonda peraltro su presupposti del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento, essendo incorsa, tra l'altro, nelle decadenze di Legge”.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 3.12.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. Non essendo possibile la conciliazione, il Giudice si è riservato. Con ordinanza del 3.1.2025, il Giudice ha rigettato sia la richiesta di assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti sia le prove orali articolate da parte ricorrente e ha disposto la discussione orale della causa.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono – con integrale richiamo delle ragioni indicate nel provvedimento del 3.1.2025 – le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte resistente.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 765 emessa dal Tribunale di Novara e pubblicata in data 27.11.2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sull'assegno divorzile La domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno divorzile in favore di
[...] è inammissibile in quanto tardivamente formulata. CP_1
Ed invero, nonostante la notifica al convenuto si sia perfezionata in data 29.8.2024, la parte si è costituita solo in data 26.11.2024, ben oltre il termine di giorni trenta antecedenti all'udienza, tenuto conto che l'udienza di comparizione era fissata per il giorno 3.12.2024. Il decreto di fissazione dell'udienza, poi, conteneva l'espresso avviso di cui all'art. 473 bis.14 co. 4 c.p.c. che richiama espressamente l'art. 167 c.p.p. che, a sua volta, prevede che “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”. La convenuta, dunque, al momento della costituzione era decaduta dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali, tenuto conto che, nel caso di specie, non è possibile farsi applicazione dell'art. 473 bis.19 c.p.c., tenuto conto che la domanda riconvenzionale proposta non ha ad oggetto diritti indisponibili delle parti. Per l'effetto deve disporsi, con decorrenza dalla data della domanda, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di Controparte_1
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5. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente (nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 16.8.1969 a Vercelli;
Controparte_1
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. revoca il contributo al mantenimento a carico di in favore di Parte_1 [...] con decorrenza dalla data della doman CP_1
5. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di Controparte_1
6. condanna a versare a le spese di lite, che liquidano Controparte_1 Parte_1 in comples VA e CP
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 aprile 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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