Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3918 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RESTUCCIA DOMENICO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/11/2024 i coniugi Pt_1
1
, nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/01/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, p. 1;
- che dall'unione erano nati, in data 16/03/1995 (ME), la figlia
[...]
(economicamente autosufficiente) e, in data 27/05/2012 (ME), la Per_1
figlia ; Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/05/2014;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
ù
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dagli istanti, celebrato con rito civile in data 08-01-1994 nel
Comune di Messina (ME), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina: Anno 1994, Atto 4, Parte 1, Serie Mandamento
UNICO; 2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione abitativa presso la residenza materna;
3) salvo il necessario preavviso e coordinamento, i genitori continueranno a tenere normali rapporti con la figlia minore adottando l'allegato “piano genitoriale” e il seguente protocollo: il padre potrà tenere la figlia a fine settimana alterne dalle ore 13:00 del sabato fino alle ore 19:00 della domenica, con l'impegno
2 di prenderla e accompagnarla dalla madre;
un giorno infrasettimanale, da concordare, dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00; una notte infrasettimanale da concordare, dalle ore 14:00 fino all'ingresso a scuola della mattina dopo;
nel periodo estivo, con preavviso e da concordare, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo estivo, con preavviso e da concordare, la minore trascorrerà con la madre quindici giorni di ferie e, per tale breve periodo, resta sospeso il diritto di visita del padre;
le parti, nella rispettiva settimana estiva (ferie) con la figlia, possono viaggiare con la minore, anche all'estero; festività natalizie: ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
festività pasquali: ad anni alterni, domenica o lunedì; nelle giornate assegnate al padre, lo stesso si impegna a prendere e riportare la figlia a casa dalla madre;
4) avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, il marito provvederà alla corresponsione a favore della Sig.ra di Controparte_1
un assegno divorzile mensile dell'importo di € 100,00 annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT;
5) considerato che la figlia non necessita più di alcun contributo Persona_1
al suo mantenimento in quanto economicamente autonoma, sia disposta la revoca del concorso al mantenimento a carico del padre disposto in sede di separazione personale dei coniugi;
6) per quanto sopra, il Sig. Per_1
contribuirà al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile Per_2
di € 100,00, da versare alla Sig.ra entro il cinque di ogni mese, CP_1
annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento
ISTAT; 7) tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti la figlia minore – Per_2
concordate o necessitate e documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
8) i coniugi con la
3 sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere già transatto ogni loro reciproca richiesta e pendenza economica, senza più nulla a pretendere, ritenendosi interamente soddisfatti;
9) ordinare alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Messina (ME), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
All'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/05/2014, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina l'08/01/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, p. 1, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 28/12/1972, e , nata a [...] Controparte_1
l'01/01/1974, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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