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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 101/2024 R. G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 55/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello ed avente ad oggetto: “reclamo in materia di impugnativa di licenziamento” promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Quirino Mescia e dall'Avv. Giuseppe Giglio, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti reclamante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Francesco Truglio, elettivamente domiciliata come in atti reclamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I difensori delle parti, dato atto dell'accordo transattivo tra le stesse intervenuto, e di cui al verbale di udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 14.06.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna reclamante avverso l'ordinanza emessa il 02.02.2023 dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. 92/2012, con la quale era stata rigettata l'impugnativa proposta da , dipendente della Parte_1 Controparte_1
avverso il licenziamento intimatole il 03.06.2021 per giusta causa dalla datrice di lavoro.
[...]
In particolare, il Giudice del lavoro ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento, ritenendo fondato il recesso in considerazione dei fatti contestati alla lavoratrice nella seconda lettera di contestazione disciplinare del 18.05.2021 (omessa comunicazione alla datrice di lavoro della patologia di cui la lavoratrice soffriva e l'avere inviato a soggetto estraneo al rapporto di lavoro una lettera ritenuta lesiva della onorabilità della società, essendo stati superati anche i limiti della continenza e pertinenza).
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo , per vederla riformata. Parte_1
Parte appellata si è costituita, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Alla odierna udienza le parti hanno dato atto dell'accordo tra loro intervenuto, nei termini di cui al verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Corte.
Entrambe hanno, dunque, chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con la dichiarazione di essere completamente soddisfatte della definizione conciliativa.
A verbale le parti hanno regolato anche le spese processuali, chiedendo che ne fosse disposta la compensazione.
3. Deve, quindi, prendersi atto che tra le parti è cessata ogni ragione di contenzioso, e comunque
"1'intervenuta conciliazione della lite, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, fa venir meno l'interesse alla naturale definizione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo" (Cassazione, sez. L, sentenza del 12.3.2001, n. 3645 ).
Anche in ordine alle spese di lite, va semplicemente recepita la regolazione convenuta tra le parti.
PQM
2 La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro - in data 14.06.2024, proposto con ricorso qui depositato il 15.07.2024 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuto accordo tra le parti.
Spese come da richiamato accordo.
Campobasso, 28.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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