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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4726/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DE PAOLINI ELENA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Confermarsi le condizioni di separazione, salve le seguenti modifiche e precisazioni:
pagina 1 di 3 - Il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e in favore della madre, pari a
1.000,00 euro mensili (euro 500,00 per figlio) viene indicato al valore attuale (senza quindi la rivalutazione annuale Istat, che decorrerà tra un anno) e con rinuncia espressa da parte della convenuta/resistente agli eventuali importi per la rivalutazione ISTAT che non fossero stati versati dalla separazione ad oggi;
- Le parti precisano che l'importo sopra indicato di euro 1.000,00 è determinato tenendo già conto di quella che sarà la variazione in peius dell'ammontare dell'AUU a partire dal febbraio prossimo, assegno che continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
- Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni del PM: “Visto, nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza davanti alla Giudice delegata le parti hanno trovato un'intesa anche in ordine alle condizioni di divorzio, sì da chiedere l'accoglimento delle conclusioni concordi riportate in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN
MA ON RG (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio, di cui al verbale di udienza del 16.01.2025, devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 2 di 3 legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli minori il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente, come del resto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
SAN MA ON RG (VR) il 13/10/2013 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri di stato civile del Comune di SAN MA ON RG - VR (atto n. 25, p. 2, Serie A), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendo atto delle ulteriori intese;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SAN MA ON RG (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4726/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DE PAOLINI ELENA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza di prima comparizione del 16.01.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Confermarsi le condizioni di separazione, salve le seguenti modifiche e precisazioni:
pagina 1 di 3 - Il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e in favore della madre, pari a
1.000,00 euro mensili (euro 500,00 per figlio) viene indicato al valore attuale (senza quindi la rivalutazione annuale Istat, che decorrerà tra un anno) e con rinuncia espressa da parte della convenuta/resistente agli eventuali importi per la rivalutazione ISTAT che non fossero stati versati dalla separazione ad oggi;
- Le parti precisano che l'importo sopra indicato di euro 1.000,00 è determinato tenendo già conto di quella che sarà la variazione in peius dell'ammontare dell'AUU a partire dal febbraio prossimo, assegno che continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
- Spese di lite integralmente compensate”.
Conclusioni del PM: “Visto, nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta e non si è opposta alla domanda di divorzio, mentre ha contestato le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza davanti alla Giudice delegata le parti hanno trovato un'intesa anche in ordine alle condizioni di divorzio, sì da chiedere l'accoglimento delle conclusioni concordi riportate in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN
MA ON RG (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di divorzio, di cui al verbale di udienza del 16.01.2025, devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 2 di 3 legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli minori il diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente, come del resto richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in
SAN MA ON RG (VR) il 13/10/2013 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri di stato civile del Comune di SAN MA ON RG - VR (atto n. 25, p. 2, Serie A), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto, integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendo atto delle ulteriori intese;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
SAN MA ON RG (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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