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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1584/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ionadi - Via Mattia Preiti 89851 Ionadi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2011
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2012
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2013
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2014
- PIGNORAMENTO n. 10623 TARSU/TIA 2012
- PIGNORAMENTO n. 10623 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 19.12.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi n. 10623 T891 del Comune di Jonadi, notificato il 21.7.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati chiedendo “[..] dichiarare inesistente l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avente numero n. 10623, inviato il 21.7.2025 nonché tutti gli atti ad esso connessi;
- Nel merito annullare il citato atto di pignoramento, nonché tutti gli atti ad esso connessi, dichiarando l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria per inesistenza giuridica e/o per intervenuta prescrizione [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dei titoli esecutivi;
2) la intervenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 23.1.2026 si costituiva in giudizio il Comune di Jonadi eccependo il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 29.1.2026.
L'opposizione al pignoramento presso terzi notificato il 21.7.2025 è proposta in relazione alle ingiunzioni nn.
2859, 3644, 4679 e 5146.
Ciò precisato, deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla parte dell'opposizione che attiene alle ingiunzioni nn. 2859, 4679, 5146 avendo queste ad oggetto canoni per il servizio idrico e dunque pretese creditorie che esulano dalla giurisdizione tributaria per essere attratte a quella ordinaria.
Tanto premesso, il ricorso (per la parte relativa all'ingiunzione n. 3644) è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Jonadi ha provato che in relazione all'ingiunzione n. 3644 ha notificato alla parte ricorrente, in data 7.6.2025, la intimazione ad adempiere n. 891.
Tale intimazione ad adempiere – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi di notifica relativi agli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla ingiunzione presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella del pignoramento opposto (avvenuta il 21.7.2025) non è decorso il termine quinquennale (non essendo decorsi neppure due mesi).
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione per la parte dell'opposizione che attiene ai canoni per il servizio idrico;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1584/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ionadi - Via Mattia Preiti 89851 Ionadi VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2011
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2012
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2013
- PIGNORAMENTO n. 10623 SERVIZIO IDRICO 2014
- PIGNORAMENTO n. 10623 TARSU/TIA 2012
- PIGNORAMENTO n. 10623 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 19.12.2025 Ricorrente_2 proponeva opposizione avverso il pignoramento presso terzi n. 10623 T891 del Comune di Jonadi, notificato il 21.7.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati chiedendo “[..] dichiarare inesistente l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi avente numero n. 10623, inviato il 21.7.2025 nonché tutti gli atti ad esso connessi;
- Nel merito annullare il citato atto di pignoramento, nonché tutti gli atti ad esso connessi, dichiarando l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa tributaria per inesistenza giuridica e/o per intervenuta prescrizione [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dei titoli esecutivi;
2) la intervenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 23.1.2026 si costituiva in giudizio il Comune di Jonadi eccependo il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 47 ter D. Lgs. n. 546/1992 all'udienza del 29.1.2026.
L'opposizione al pignoramento presso terzi notificato il 21.7.2025 è proposta in relazione alle ingiunzioni nn.
2859, 3644, 4679 e 5146.
Ciò precisato, deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla parte dell'opposizione che attiene alle ingiunzioni nn. 2859, 4679, 5146 avendo queste ad oggetto canoni per il servizio idrico e dunque pretese creditorie che esulano dalla giurisdizione tributaria per essere attratte a quella ordinaria.
Tanto premesso, il ricorso (per la parte relativa all'ingiunzione n. 3644) è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio il Comune di Jonadi ha provato che in relazione all'ingiunzione n. 3644 ha notificato alla parte ricorrente, in data 7.6.2025, la intimazione ad adempiere n. 891.
Tale intimazione ad adempiere – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi di notifica relativi agli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla ingiunzione presupposta per effetto della omessa impugnazione del citato atto interruttivo del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di detta intimazione e sino a quella del pignoramento opposto (avvenuta il 21.7.2025) non è decorso il termine quinquennale (non essendo decorsi neppure due mesi).
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione per la parte dell'opposizione che attiene ai canoni per il servizio idrico;
rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.