CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2051/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15223/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Dipendenti E Pensionati S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19012500031152 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, legale rappresentante del Ricorrente_2 e Società_1 S.r.L., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Comune di Torre del Greco e Publiservizi srl, impugna l'avviso di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva.
Chiede:
- nullità dell'atto impugnato;
- spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituisce in giudizio Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di causa.
Si costituisce in giudizioil comune di Torre del Greco.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Comunale;
- spese di giudizio. All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Con la scheda di censimento ai fini
TARI depositata in atti, con il timbro del CAAF A.C.A.I. si dichiara che ufficio del CAAF è in
Indirizzo_1. La data d'inizio della occupazione/detenzione, rilevato che nel riquadro della scheda di rilevazione TARI la firmataria della scheda, tale SO ET, ha dichiarato ed identificato, proprietaria dei locali, tale nome e data”, sulla medesima dichiarante, nella qualità di Titolare, correva anche l'obbligo di dichiarare la data d'inizio del possesso;
obbligo che in ogni caso non viene meno altresì di dover dimostrare, in assenza di denuncia d'inizio di attività, anche in giudizio, ed accertata l'esistenza dell'occupazione ai fini impositivi.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge in favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15223/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Dipendenti E Pensionati S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 19012500031152 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, legale rappresentante del Ricorrente_2 e Società_1 S.r.L., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Comune di Torre del Greco e Publiservizi srl, impugna l'avviso di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- carenza di legittimazione passiva.
Chiede:
- nullità dell'atto impugnato;
- spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituisce in giudizio Publiservizi S.r.l..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze di causa.
Si costituisce in giudizioil comune di Torre del Greco.
Chiede:
- carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Comunale;
- spese di giudizio. All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Con la scheda di censimento ai fini
TARI depositata in atti, con il timbro del CAAF A.C.A.I. si dichiara che ufficio del CAAF è in
Indirizzo_1. La data d'inizio della occupazione/detenzione, rilevato che nel riquadro della scheda di rilevazione TARI la firmataria della scheda, tale SO ET, ha dichiarato ed identificato, proprietaria dei locali, tale nome e data”, sulla medesima dichiarante, nella qualità di Titolare, correva anche l'obbligo di dichiarare la data d'inizio del possesso;
obbligo che in ogni caso non viene meno altresì di dover dimostrare, in assenza di denuncia d'inizio di attività, anche in giudizio, ed accertata l'esistenza dell'occupazione ai fini impositivi.
Il ricorso non trova accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge in favore di ciascuna delle resistenti costituite.