Sentenza 12 ottobre 2022
Massime • 1
La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta salva l'ipotesi in cui essa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2022, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2022 |
Testo completo
06360 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI Presidente Sent. n. sez. 2813/2022 CC 12/10/2022- RAFFAELLO MAGI R.G.N. 17034/2022 FRANCESCO ALIFFI DANIELE CAPPUCCIO - Relatore EVA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EUROLIDO SRL avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni dell'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
2 M ま 94 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento impugnato del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 21 gennaio 2022 con il quale era disposto sequestro preventivo dei beni della Eurolindo Srl, società della quale LE IG è amministratore unico, sul presupposto della riconducibilità di detta società a AR LÀ, indiziato, con ruolo apicale, del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
2. Ricorre Eurolido Srl per cassazione e deduce, con un unico, articolato motivo, la violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9-bis, cod. proc. pen, nonché art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa. Lamenta il ricorrente che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, formulato tempestivamente da LE IG e dai difensori, nonchè da un sostituto processuale il giorno dell'udienza, sia gravemente lesivo del diritto di difesa, atteso che era stata evidenziata l'impossibilità di esaminare la corposa documentazione posta a base della decisione in un ambito temporale assai ristretto: la data di avviso per l'udienza era, difatti, pervenuta nei due giorni precedenti al 10 marzo 2022 e la data fissata per l'udienza era indicata per il 15 marzo 2022. A ragione della decisione di diniego del rinvio, il Tribunale aveva posto la duplice considerazione che il sequestro era stato eseguito da più di un mese e che la richiesta formulata dal ricorrente alla banca, allegata all'istanza di rinvio, era generica. Per tale via, il Tribunale aveva sindacato le ragioni poste dalla difesa a fondamento dell'istanza, in violazione del principio espresso in sede di legittimità secondo quale il Tribunale ma deve solo considerare se le ragioni addotte rientrino nei "giustificati motivi". A conforto della propria tesi, ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte nonché della Corte Edu in tema di "giusto processo" e di "parità tra accusa e difesa", rimarcando come a fronte dell'affermazione contenuta nel - provvedimento di sequestro secondo il quale i beni oggetto di ablazione erano riconducibili alla persona di AR LÀ la mole di documentazione che la difesa intendeva produrre sarebbe servita a dimostrare le proprie, contrarie ragioni.
3. L'Avvocato generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2 개 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La difesa, nel richiamare la ricorrenza di violazione di legge e di norme processuali quanto al rigetto della richiesta di differimento dell'udienza formulata in data 15 marzo 2022, ha sostanzialmente lamentato la ricorrenza di una motivazione apparente. Il rilievo è comprovato dal tenore della motivazione, tenuto conto del contenuto dell'istanza introdotta dalla difesa, oltre che dai ristretti tempi di fissazione dell'udienza. Dalle allegazioni delle parti, incontestate nella loro portata, emerge come dopo la notifica dell'avviso di udienza e la data fissata per la stessa, sia IG LE personalmente che i suoi difensori, con distinti atti, avevano formulato richiesta di rinvio, segnalando la necessità collegata alle indagini difensive, di reperire documentazione utile per la difesa presso la BBC Mediocrati. L'istanza era stata reiterata il giorno dell'udienza e, in detta occasione, l'avvenuto inoltro della richiesta alla banca era confermata da una nota di risposta dell'istituto di credito con cui dava atto dell'avvenuto avvio della ricerca della documentazione in parola. Il Tribunale ha respinto la richiesta di differimento per le ragioni indicate in premessa, ma detta motivazione non si confronta con l'istanza e con le circostanze in essa allegate, volte ad ottenere dall'istituto creditizio la documentazione utile a predisporre un'adeguata difesa. Il tempo effettivamente ridotto a fronte dell'incontestata mole dei documenti che caratterizza il procedimento in esame e la correlata necessità da parte della difesa di reperire la documentazione bancaria, la temporanea impossibilità di disporne, come attestato dalla stessa banca, sono tutti temi rilevanti che meritavano, proprio al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente, un'adeguata risposta. La motivazione del Tribunale si presenta, dunque, eccentrica rispetto al contenuto dell'istanza e non coerente con gli elementi allegati dalla difesa, tanto da caratterizzarsi per profili di evidente apparenza.
3. Se così è, il Collegio intende qui dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data di udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le 3 الله ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, Rv. 266189-01; Sez. 6 n. 12556 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207. In motivazione di tale ultima sentenza la Corte ha precisato che «il Tribunale non ha un potere di apprezzamento della qualità delle ragioni addotte che vada oltre la verifica della sussistenza dei motivi e del se detti motivi siano attinenti a esigenze di difesa sostanziale e non siano pretestuosi». A fronte di una richiesta di rinvio, il Tribunale è chiamato a verificare: a) se siano stati indicati i motivi, b) se questi motivi siano attinenti a esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi. A parte, quindi, casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, tali da rendere giustificabile l'affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione, il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi;
non gli spetta affermare se sia, ad esempio, adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al nuovo difensore appena nominato di avere il tempo per un'adeguata preparazione. Del resto, giova ricordare che la disposizione costituisce un'eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve e assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione;
è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive. L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza da cinque a dieci giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della "qualità" dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base a esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario. Il caso in esame è peculiare perché, come già evidenziato, il Tribunale ha risposto in modo eccentrico rispetto all'istanza, senza considerare la ricorrenza di giustificati motivi e concentrando la propria decisione su un profilo affatto differente, ovverosia la distanza temporale tra l'esecuzione del sequestro e la data fissata per l'udienza e il contenuto asseritamente generico della richiesta di documentazione bancaria. Dunque, ferma restando l'affermazione di principio secondo la quale non è impugnabile la decisione di rigetto erronea, in concreto in questo caso è stata realizzata una motivazione del tutto apparente, essendosi limitato il Tribunale a richiamare un principio astratto e non coerente con l'istanza introdotta, senza in 4 ثانه الله alcun modo chiarire se ricorressero o meno giustificati motivi, concentrandosi su argomenti non pertinenti.
5. Deve quindi essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché si proceda a nuova udienza camerale in cui la parte potrà sviluppare le proprie difese nel rispetto dell'ulteriore spazio per deliberare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni Eva Toscani Main qui DEPOSITA IN CANCELLER 15 FEB 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5