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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 658/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 marzo 2025 da parte di: nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi residente a [...], assistiti e difesi dall'avvocato
Manuela Fiammanti, C.F. , indirizzo pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Email_1
Ferrara, via Contrari n. 5, giusta mandato in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare, sita in Copparo (FE), via Giovanni Falcone n. 11, di esclusiva proprietà del sig.
, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli Parte_1 Parte_2
minori e 2) i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
1 le disposizioni dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso l'immobile di via
Giovanni Falcone n. 11, Copparo (FE). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. 3) Il sig. terrà con sé i figli Pt_1
almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a scuola, e il fine settimana, dal venerdì dopo la scuola alle ore 21.30 della domenica;
almeno due giorni, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a scuola, nella settimana in cui e Per_1 Per_2
trascorreranno il fine settimana con la mamma. Ulteriori giorni di visita/frequentazione, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà e predisposizione degli stessi. 4) Durante le vacanze natalizie ciascuno genitore trascorrerà con i figli alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal 24 al 31)
e quella del capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01); in ogni caso, la sera della vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale verranno trascorsi alternativamente ogni anno con ciascun genitore a prescindere da quale genitore avrà con sé i figli la prima settimana di festività natalizie. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I ricorrenti concorderanno le ferie estive da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno, obbligandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si troveranno i figli. 5) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 18 di ogni mese, la somma Pt_2 mensile di € 450,00 (comprensiva del 50% dell'assegno unico) oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6)
I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal
SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo,
2 rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. 7) Le parti provvederanno entro il giorno 18 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco. 8) Sin dalla data della sottoscrizione del ricorso, entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto dei figli ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tali documenti verranno conservati presso la residenza dei minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 225 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
3 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 28/06/1962, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Comacchio (FE) in data 27/07/2019 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Comacchio: Atto n. 23 Parte 1 - Anno 2019).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 658/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 marzo 2025 da parte di: nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi residente a [...], assistiti e difesi dall'avvocato
Manuela Fiammanti, C.F. , indirizzo pec C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Email_1
Ferrara, via Contrari n. 5, giusta mandato in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare, sita in Copparo (FE), via Giovanni Falcone n. 11, di esclusiva proprietà del sig.
, sarà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli Parte_1 Parte_2
minori e 2) i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
1 le disposizioni dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso l'immobile di via
Giovanni Falcone n. 11, Copparo (FE). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. 3) Il sig. terrà con sé i figli Pt_1
almeno un giorno a settimana dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a scuola, e il fine settimana, dal venerdì dopo la scuola alle ore 21.30 della domenica;
almeno due giorni, anche non consecutivi, dall'uscita di scuola, ove li preleverà, sino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a scuola, nella settimana in cui e Per_1 Per_2
trascorreranno il fine settimana con la mamma. Ulteriori giorni di visita/frequentazione, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto della volontà e predisposizione degli stessi. 4) Durante le vacanze natalizie ciascuno genitore trascorrerà con i figli alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal 24 al 31)
e quella del capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01); in ogni caso, la sera della vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale verranno trascorsi alternativamente ogni anno con ciascun genitore a prescindere da quale genitore avrà con sé i figli la prima settimana di festività natalizie. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I ricorrenti concorderanno le ferie estive da trascorrere con i figli entro il 31 marzo di ogni anno, obbligandosi a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si troveranno i figli. 5) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 18 di ogni mese, la somma Pt_2 mensile di € 450,00 (comprensiva del 50% dell'assegno unico) oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6)
I ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal
SSN) e scolastiche, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo,
2 rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. 7) Le parti provvederanno entro il giorno 18 del mese a rendicontare reciprocamente le spese straordinarie sostenute, alla compensazione e/o al saldo reciproco. 8) Sin dalla data della sottoscrizione del ricorso, entrambi i genitori si obbligano a dare l'assenso al rilascio del passaporto dei figli ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio. Tali documenti verranno conservati presso la residenza dei minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 aprile 225 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
3 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 28/06/1962, e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Comacchio (FE) in data 27/07/2019 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Comacchio: Atto n. 23 Parte 1 - Anno 2019).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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