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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del Giudice Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 329 ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via Marconi n. 17, Lanusei (NU) presso il suo studio legale dall'Avv.
Fabrizio Demurtas che lo rappresenta e difende come da procura. attore contro
, (CF: ) CP_1 C.F._2
, (CF: CP_2 C.F._3
(CF: ) CP_3 C.F._4
(CF: ) CP_4 C.F._5
(CF: ), Parte_2 C.F._6
(CF ) Parte_3 C.F._7
(CF: ) Parte_4 C.F._8
(CF: ), Parte_5 C.F._9
(CF: Parte_6 C.F._10
(CF: ) Parte_7 C.F._11
(CF: Parte_8 C.F._12
(CF: ) Pt_9 C.F._13 (CF: Parte_10 C.F._14
(CF: ) Parte_11 C.F._15
(CF: Parte_12 CodiceFiscale_16
(CF: ) Parte_13 C.F._17
(CF: Pt_14 C.F._18
(CF: ) Parte_15 C.F._19
(CF: ) Parte_16 C.F._20
(CF: ) Parte_17 C.F._21
(CF: ) Parte_18 C.F._22
(CF: ) Parte_19 C.F._23
(CF: ) Parte_20 C.F._24
(CF: ) Parte_21 C.F._25
, (CF: ) Parte_22 C.F._26
, (CF: ) Parte_23 C.F._27
(CF: ) Parte_24 C.F._28
(CF: Parte_25 C.F._29
(CF: ) Parte_26 C.F._30
(CF: ) Parte_13 C.F._31
, (CF: ) Parte_27 C.F._32
(CF: ) Parte_28 C.F._33
, (CF: ) Parte_29 C.F._34
(CF: ) Parte_30 C.F._35
(CF: Parte_31 C.F._36
(CF: Parte_32 C.F._37
, (CF: ) Parte_33 C.F._38
, (CF: ) Parte_34 C.F._39
(CF: ) Parte_35 C.F._40
(CF: ) Parte_36 C.F._41
(CF: ) Parte_37 C.F._42
(CF: ) Parte_38 C.F._43
(CF: Parte_39 C.F._44
(CF: Parte_40 C.F._45
(CF: ) Parte_41 C.F._46
(CF: Parte_42 C.F._47
(CF: ) Parte_43 C.F._48
(CF: ) Parte_44 C.F._49
(CF: Parte_45 C.F._50 (CF: ) Parte_46 C.F._51
(CF: ), Parte_47 C.F._52
(CF: ) CP_5 C.F._53
(CF: Parte_48 C.F._54
(CF: ) Parte_49 C.F._55
(CF: ) Parte_50 C.F._56
(CF: ), Parte_51 C.F._57 in persona del suo legale rappr. p.t. Via Controparte_6
Giuseppe Grezar 14, 00142 Roma P.Iva e C.F. , P.IVA_1 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (Note scritte autorizzate ex art. 189 c.p.c del
28 gennaio 2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare , nato ad [...]
Arzana il 29.08.1955 ed ivi res.te in Vico I San Giovanni 7, C.F. C.F._1 proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti immobili tutti ubicati in comune di
Arzana: a) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1167 della superficie di mq 442 con/e soprastante fabbricato composto da piano terra, piano primo, mansarda con indirizzo Vico I San Giovanni n. 7 Arzana distinto in catasto Fabbricati del Comune di Arzana al F. 47 mapp. 1167; b) terreno in catasto terreni del Comune di
Arzana al F. 47 Mappale 794 della superficie di mq 145; c) terreno in catasto terreni del
Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1170 della superficie di mq 15; d) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1438 della superficie di mq 12; e) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1440 della superficie di mq 18;
f) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1441 della superficie di mq 5; g) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1442 della superficie di mq 4; il tutto, corpo unico, confina con Vico II San Vincenzo, proprietà
[...]
, famiglia eredi e;
eredi per altro alto, salvo CP_1 Parte_41 Pt_1 Pt_35 altri, 40;
2. vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili come di seguito indicati: a) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1167 (ex 790, ex 115) della superficie di mq 442 su cui è stato edificato il fabbricato composto da piano terra, piano primo, piano soffitta con indirizzo Vico II San
Giovanni n. 7 Arzana, di categoria A/3, sup. Cat. mq 152 (di cui aree scoperte mq
143), rendita 348,61 distinto in catasto Fabbricati del Comune di Arzana al F. 47 mapp. 1167 (ex 115) (Nello specifico trattasi della casa di abitazione dell'esponente; b) terreno in cat. terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale
794 (ex 115) della sup. di mq 145; c) terreno in cat. terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1170 (ex 791, 115) della sup. di mq 15; d) terreno in cat. terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1438 (ex 706, ex 91) della sup. di mq 12;
e) terreno in cat. terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1440 (ex 707, ex
91) della sup. di mq 18; f) terreno in cat. terreni del Comune di Arzana al F. 47
Mappale 1441 (ex 792, ex 115) della sup. di mq 5; g) terreno in cat. terreni del
Comune di Arzana al F. 47 Mapp. 1442 (ex 793, ex 115) sup. di mq 4;.
L'attore ha dedotto di aver occupato i terreni e la struttura di cui sopra in maniera continuativa, ha dichiarato di aver posseduto, animo domini, da oltre quarant'anni e, più precisamente, che detti immobili costituiscono un corpo unico e sono la propria casa di abitazione, il giardino e le relative pertinenze.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con l'ordinanza del 9 settembre 2022 è stata dichiarata la contumacia successivamente, all'udienza del 3 marzo 2023 è stata disposa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nei cui confronti, verificata la CP_1 regolarità della notifica, la dichiarazione di contumacia è stata resa in data 12 ottobre 2023.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario – ossia per usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. II, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. II, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
La prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre quarant'anni in capo all'attore (dichiarazioni dei testi e Parte_1 Tes_1
). Tes_2
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, di cui, il ha riconosciuto Tes_2
l'abitazione dall'estratto di mappa, esibito durante la prova, indicando l'esatto identificativo catastale: gli stessi hanno confermato che l'immobile e i terreni circostanti oggetto di domanda del presente procedimento confina con la proprietà , con proprietà fratelli e con la proprietà del fratello Pt_41 Persona_1 dell'attore CP_1
Il ha confermato che l'attore iniziò a costruire la propria abitazione nel Tes_1
Vico San Giovanni ad Arzana alla fine degli anni Ottonata/inizio anni Novanta, ricordando inoltre che -quando il teste lavorava presso l'impresa edile Stochino- venne incaricato della consegna del materiale edile all'attore, che stava costruendo la struttura, costanza confermata anche dal teste , il quale ha Tes_2 dichiarato che nel 1980 aiutò personalmente l'attore nella fase di costruzione del piano terra e del primo piano della struttura.
Entrambi i testi hanno confermato che l'immobile è composto da tre livelli (piano terra, il primo piano dove l'attore andò a vivere insieme alla sua famiglia, secondo quanto dichiarato dal alla fine degli anni Novanta, e la mansarda) e che Tes_1 il terreno risulta interamente recintato da muretti a secco e con sopra una rete metallica.
I testi e hanno altresì confermato che l'attore si è sempre Tes_1 Tes_2 comportato come proprietario dell'immobile fin dalla fine degli anni Ottanta, curandosi della manutenzione ordinaria dello stesso e della cura del terreno circostante, dove lo stesso ha coltivato a orto e piantato alcuni alberi da frutto, e che, per quanto di loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
L'ultimo testimone sentito è stato il quale ha dichiarato di aver Tes_3 eseguito il frazionamento del terreno dell'attore come da confini rilevati sul posto e che, nonostante ci siano una pluralità di particelle, il terreno si presenta come corpo unico.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà della struttura e dei terreni Parte_1 oggetto di causa per usucapione. Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara proprietario per intervenuta usucapione dei seguenti Parte_1 immobili tutti ubicati in comune di Arzana: a) terreno in catasto terreni del
Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1167 della superficie di mq 442 con/e soprastante fabbricato composto da piano terra, piano primo, mansarda con indirizzo Vico I San Giovanni n. 7 Arzana distinto in catasto
Fabbricati del Comune di Arzana al F. 47 mapp. 1167; b) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 794 della superficie di mq
145; c) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale
1170 della superficie di mq 15; d) terreno in catasto terreni del Comune di
Arzana al F. 47 Mappale 1438 della superficie di mq 12; e) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1440 della superficie di mq 18; f) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al
F. 47 Mappale 1441 della superficie di mq 5; g) terreno in catasto terreni del Comune di Arzana al F. 47 Mappale 1442 della superficie di mq 4;
2. nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci
Lanusei,1 aprile 2025.
Il Giudice
Nicoletta Serra