Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona della Giudice del Lavoro Paola Marino;
esaminati gli atti della procedura N.° 10035 R.G.L. anno 2024, introdotta da nei confronti dell' CP 1 ai sensi dell'art. Parte 1
445 bis c.p.c., intendendo proporre in giudizio domanda per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione: indennità di accompagnamento;
Visto il proprio decreto con il quale è stato assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla relativa comunicazione per dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
Letta la relazione di consulenza che ha concluso per la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario a decorrere dal 11.09.2023, data di presentazione della domanda amministrativa, e sino a tutto il
31.10.2024;
Rilevato che le suddette conclusioni non risultano contestate dalle parti;
Ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio;
CONDANNA Ľ' CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
CATALANO FABRIZIO e dell'avv. SINERI LUANA, antistatario;
PONE
Definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già provvisoriamente liquidate.
Palermo, 16/03/2025
La Giudice del Lavoro
Paola Marino
Depositato in Cancelleria il
Il Cancelliere