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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott.ssa Marina Cavallo Giudice
dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11084/2016 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pugliese, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati, dott.ssa Patrizia Di Giorgio ed avv. Angela Alberotanza,
giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa
Larato, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa
1 ex art. 615, comma 1, c.p.c., con querela di falso proposta in via incidentale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate all'udienza del 13.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.07.2016,
[...]
, dopo aver allegato: Pt_1
1) che in data 09.03.2016 l'Equitalia Sud s.p.a. le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
01420169006710453000, relativa alla cartella esattoriale n. 01420060063288916000, asseritamente notificatale il
29.11.2006;
2) che, non avendo mai ricevuto la notifica della suddetta cartella di pagamento, aveva richiesto all'Equitalia Sud
s.p.a. il rilascio di copia della relata di notifica;
3) che, con comunicazione trasmessa in data 11.04.2016,
l'Agente di Riscossione le aveva inviato copia del documento richiesto;
4) che, dall'esame della suddetta relata, la aveva Pt_1
riscontrato che la cartella di pagamento era stata notificata ad un indirizzo diverso da quello nel quale aveva la propria residenza e che, inoltre, la firma, a lei
2 attribuita, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la cartella di pagamento era stata apposta da un'altra persona;
5) che, non avendo, pertanto, mai ricevuto la cartella di pagamento de qua, il credito esattoriale, indicato nell'intimazione di pagamento, si era estinto, essendo maturato il relativo termine di prescrizione;
ha adito il Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) nel merito, accertare e dichiarare la mancata e/o erronea notifica della cartella esattoriale n.
01420060063288916000, per le causali di cui in premessa;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria della , per CP_3 il decorso del termine di prescrizione quinquennale;
c) per l'effetto, annullare la cartella di pagamento recante
n. 01420060063288916000 e la sanzione amministrativa della
Cont
ad essa sottesa;
d) Con vittoria di spese e competenze di causa.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
28.11.2016 si è costituita la Controparte_1
, la quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, dovendo l'opposizione all'intimazione di pagamento essere promossa esclusivamente nei propri confronti l'Agente di Riscossione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 15.12.2016, si è, infine, costituita l'
[...]
cui è succeduta ex lege, nelle more Controparte_4 del giudizio, l' chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del giudizio.
I.
5-Con atto prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183,
3 comma VI n.2 c.p.c., depositata in data 16.02.2017, , Parte_1 per il tramite del difensore, munito di procura speciale, ha presentato querela di falso in relazione alla sottoscrizione, a lei attribuita, nell'avviso di ricevimento, relativo alla cartella di pagamento n. 01420060063288916000.
I.
6-Avendo l'Agente di Riscossione, dichiarato di volersi avvalere del suddetto documento, il Tribunale con ordinanza del
10.07.2018, dopo aver espletato nell'udienza, svolta in pari data, gli adempimenti previsti dall'art. 223 c.p.c. ed autorizzato la presentazione della querela di falso, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare l'autografia della sottoscrizione, apposta da sull'avviso di Parte_1 ricevimento de quo.
I.
7-Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del
13.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla
[...]
Controparte_1
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Rimarcato, in particolare, che la ha incentrato Pt_1
l'opposizione sulla sopravvenuta estinzione del diritto di credito esattoriale, essendo decorso il relativo termine prescrizione, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva, oltre che dell'Agente di Riscossione, anche dell'ente creditore, avendo l'opponente eccepito l'estinzione del diritto di
4 credito, vantato nei suoi confronti dalla Direzione Territoriale del
Lavoro di Bari.
III.
1-Nel merito, l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
III.
2-Deve, innanzitutto, rilevarsi che è fondata la querela di falso, presentata, in via incidentale da nei Parte_1 confronti della sottoscrizione, attribuitale sull'avviso di ricevimento, relativo alla cartella di pagamento, indicata nell'intimazione opposta.
III.
3-Si osserva, in particolare, che la nominata CTU, dott.ssa
Laureata in Tecniche Grafologiche, all'esito di un Persona_1 percorso logico-argomentativo, che, risultando immune da incongruenze ed incompletezze, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, ha accertato1 che “la sottoscrizione disconosciuta ad apparente nome apposta sull'avviso di ricevimento Parte_1 della cartella esattoriale n. 01420060063288916000 del 29.11.2006 è
APOCRIFA, non riferibile grafologicamente alla mano della sig.ra
”. Parte_1
III.
4-A tali conclusioni la dott.ssa è pervenuta, Per_1 ispezionando, in primo luogo, il documento in originale, utilizzando il microscopio elettronico multispettrale MiScope della Forinst di
Torino ad ingrandimento 40x – 140x ad irradiazione a luce bianca, ad infrarosso e ad ultravioletto, attraverso il quale ha effettuato sulla verificanda scrittura le seguenti analisi:
• esami al microscopio per accertare la fisiologica conduzione del filo grafico o la incoerenza del tessuto grafico;
• esame con la lampada di Wood (o ultravioletto) al fine di evidenziare la presenza di macchie o residui dovuti al danneggiamento della carta conseguente a cancellature per pregresse scritte o per l'uso di scolorina visibili grazie alla fluorescenza;
• esame all'infrarosso al fine di consentire il rilevamento dell'utilizzo di uno o più inchiostri nella stesura di una scrittura nell'ipotesi sia stata modificata con l'aggiunta di cifre o parole rispetto all'iniziale stesura.
III.
5-La dott.ssa , dopo aver escluso che il documento de Per_1 quo è stato oggetto di alterazioni, cancellature, abrasioni della cellulosa, manomissioni o ripassi su tracce preesistenti ha confrontato la sottoscrizione, attribuita alla sull'avviso di Pt_1 ricevimento, con:
1. la sottoscrizione, apposta da sul proprio Parte_1
documento d'identità;
2. la firma rilasciata sul mandato difensivo, redatto in calce all'atto di citazione;
3. la sottoscrizione apposta sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, prodotto dalla stessa Pt_1
4. saggi grafici, acquisiti dallo stesso querelante, nel corso delle operazioni peritali.
III.
6-In applicazione, pertanto, delle metodologie e delle tecniche elaborate dalla più moderna ed accreditata letteratura grafologica, il CTU ha riscontrato2, nel confronto tra la firma apposta dalla sul documento de quo con le suddette scritture Pt_1 di comparazione, la presenza di analogie piuttosto vaghe nell'aspetto formale ma anche profonde discordanze nella struttura psiconeuromuscolare dei rispettivi autori.
III.7-Le rare similitudini estetiche, prosegue la dott.ssa
, non sono sufficienti a decretare l'autografia della firma Per_1 oggetto di verificazione grafologica dato che risultano di gran lunga più rilevanti le diversità negli altri parametri, dalla pressione al ritmo, dalla velocità alla microgestualità. Le generiche affinità morfologiche rappresentano il risultato di una contraffazione eseguita intenzionalmente da un soggetto che conosceva la sottoscrizione abituale della sig.ra Pt_1
La comparazione con l'autografia di costei evidenzia similarità soprattutto di carattere generale e di aspetto calligrafico, ma si tratta di affinità che derivano da un tentativo di imitazione posto in essere da qualcuno che si è ispirato alla vera firma della perizianda.
Il contraffattore, però, non è riuscito pienamente nel suo intento e non ne ha saputo ripetere in toto le caratteristiche grafomotorie.
Il simulatore, nonostante abbia cercato di riprodurre le forme più appariscenti, non è stato in grado di realizzare quei tratti distintivi e soggettivi che sono specifici ed esclusivi della manoscrittura della sig.ra . Pt_1
Il falsario, nel cercare di riprodurre la vera sottoscrizione della perizianda, si è lasciato sfuggire alcuni “gesti fuggitivi” che gli appartengono in modo esclusivo, che personalizzano la sua gestualità e che non si rilevano mai nelle comparative della . Pt_1
III.
8-L'esperta grafologa ha, infine, escluso l'ipotesi della dissimulazione, ovverosia la possibilità che la abbia Pt_1 artatamente camuffato la propria grafia per disconoscere ex post la firma, in quanto tale eventualità avrebbe dovuto essere avvalorata dal riscontro degli elementi minuti, inconsci e automatizzati tipici di costei (in grafologia denominati “gesti fuggitivi”) che ella non avrebbe potuto reprimere né in caso di alterazione volontaria del grafismo né, tanto meno, in firme prodotte con rapidità.
III.
9- Le discrepanze qualitative tra le scritture messe a raffronto, conclude quindi il CTU, confermano, pertanto, l'apocrifia della sottoscrizione sottoposta ad indagine tecnica.
III.10-La validità dell'apparato logico-argomentativo, che sorregge la consulenza tecnica di ufficio, è, infine, corroborata
7 dall'atteggiamento processuale, assunto sia dall'
[...] sia dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Controparte_2
Bari la quali, oltre a non partecipare, nonostante siano state regolarmente convocate, alle operazioni peritali, non hanno trasmesso al CTU alcuna osservazione, nel termine assegnato dal
Tribunale ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. né hanno contestato, nei successivi scritti difensivi, l'accertamento, effettuato dalla dott.ssa . Per_1
III.11-In definitiva, avendo le risultanze processuali incontrovertibilmente accertato l'apocrifia della sottoscrizione apposta dalla sulla verificanda scrittura, deve essere, Pt_1 pertanto, dichiarata la falsità della firma apposta dalla querelante sull'avviso di ricevimento, relativo alla notifica della cartella esattoriale n. 01420060063288916000 del 29.11.2006.
IV.
1-Acclarata la falsità della suddetta sottoscrizione, nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
IV.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che, non essendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento, relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 01420060063288916000, riconducibile a non vi è prova che in data 29.11.2006 la cartella Parte_1 medesima sia stata notificata all'opponente né a persona legittimata a ricevere l'atto per conto di quest'ultima, non essendovi alcuna attestazione in tal senso sull'avviso di ricevimento medesimo.
IV.
3-Ciò posto, considerato che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4,
c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore” (ex multis Cass. 27412/2021) deve evidenziarsi che, non essendovi la prova che la cartella di pagamento de qua sia stata notificata all'opponente, la stessa è inidonea ad interrompere la
8 prescrizione.
IV.
4-Tanto precisato, nel caso di specie, l'atto presupposto, posto a base della cartella di pagamento de quo, è costituito dall'ordinanza-ingiunzione n.329 del 22.07.2002, emessa dalla di confermata, a seguito Controparte_5 CP_1 del ricorso presentato dalla , dal Tribunale di Taranto- Pt_1
Sezione distaccata di Ginosa, con sentenza n. 133/2005, pubblicata il 14.10.2005, passata in giudicato.
IV.
5-Essendo stata, pertanto, la suddetta ordinanza- ingiunzione, confermata in sede giurisdizionale, il termine di prescrizione più breve si converte ex art. 2953 c.c. in quello ordinario decennale.
IV.
6-Si veda, sul punto, Cass. 20261/2021 “In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta
l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell' Controparte_6 trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella”.
IV.
7-Considerando, pertanto, come dies a quo la data del
14.10.2005, corrispondente a quella di pubblicazione della sentenza che aveva rigettato l'opposizione promossa dalla avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Controparte_5
di Bari, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento è
[...] stata notificata soltanto in data 09.03.2016, allorquando il termine decennale di prescrizione era, ormai, definitivamente maturato.
IV.
8-In accoglimento dell'opposizione, deve essere, pertanto, dichiarato estinto per prescrizione il credito esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 01420060063288916000 e
9 conseguentemente annullata l'intimazione di pagamento opposta.
V.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra la e l'Agente di Riscossione. Pt_1
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17
c.p.c., quello determinato dal valore del credito per cui si procede, pari ad € 37.997,05
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale espletata, applicando, per tutte le fasi, un aumento del 20% sugli onorari medi, in considerazione dell'aggravamento, nello svolgimento del processo, determinato dalla trattazione della querela, presentata, in via incidentale, dall'opponente.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...] 1.701,00 +20% 2.041,20
[...] Introduttiva 1.204,00 +20% 1.444,80
10 Istruttoria 1.806,00 +20% 2.167,20 Decisoria 2.905,00 +20% 3.486,00
TOTALE € 9.139,20
V.
4-Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_1 [...]
, considerato che la sopravvenuta Controparte_1 estinzione del credito esattoriale è estranea alla sfera di controllo dell'ente creditore, essendo, invece, esclusivamente imputabile all'attività di riscossione, attribuita ex lege all'
[...]
sussistono, nella specie, ai sensi dell'art. Controparte_2
92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
V.
5-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico dell'
[...]
le spese della CTU, come liquidate con decreto Controparte_2 del 15.05.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione,
presentata da con atto di citazione notificato il Parte_1
09.07.2016, nei confronti della Controparte_1
e dell' avverso
[...] Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 01420169006710453000, notificata dall'Agente di Riscossione in data 09.03.2016, nonché sulla querela di falso, presentata in via incidentale dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCERTA E DICHIARA la falsità della sottoscrizione, riferibile a , apposta sull'avviso di ricevimento, relativo Parte_1
alla raccomandata n.60495145490-7, spedita in data 16.11.2006
dall'Ufficio di Bologna ed indirizzata a , alla Parte_1
11 via Bachelet 23, 70018 RUTIGLIANO (BA), progressivo utente n.02140200601403926470 02;
B. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza,
il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del suddetto documento la cancellazione della firma imputabile a
[...]
; Pt_1
C. ACCOGLIE l'opposizione, presentata da , avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 01420169006710453000,
notificatale dall'Agente di Riscossione in data 09.03.2016;
D. DICHIARA, per l'effetto, estinto per prescrizione il diritto di credito di cui alla cartella di pagamento n.
01420060063288916000, posta a base della suddetta intimazione di pagamento;
E. per l'ulteriore effetto, l'intimazione di pagamento CP_7
opposta;
F. CONDANNA l' al pagamento, in Controparte_2
favore di , delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 545,00 per esborsi ed € 9.139,20, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MICHELE PUGLIESE,
dichiaratosi antistatario;
G. COMPENSA integralmente le spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
[...]
H. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
15.05.2019, definitivamente a carico dell'
[...]
, condannando quest'ultima a rifondere alle Controparte_2
altre parti processuali, quanto dalle stesse versato a tale titolo.
12 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
civile, addì 09.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedasi le conclusioni, formulate a pag. 43 dell'elaborato peritale, depositato il 03.05.2019;
5 2 vedasi le pagine 35 e seguenti dell'elaborato peritale.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott.ssa Marina Cavallo Giudice
dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11084/2016 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Pugliese, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati, dott.ssa Patrizia Di Giorgio ed avv. Angela Alberotanza,
giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa
Larato, giusta procura in atti;
-parte opposta-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa
1 ex art. 615, comma 1, c.p.c., con querela di falso proposta in via incidentale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate all'udienza del 13.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.07.2016,
[...]
, dopo aver allegato: Pt_1
1) che in data 09.03.2016 l'Equitalia Sud s.p.a. le aveva notificato l'intimazione di pagamento n.
01420169006710453000, relativa alla cartella esattoriale n. 01420060063288916000, asseritamente notificatale il
29.11.2006;
2) che, non avendo mai ricevuto la notifica della suddetta cartella di pagamento, aveva richiesto all'Equitalia Sud
s.p.a. il rilascio di copia della relata di notifica;
3) che, con comunicazione trasmessa in data 11.04.2016,
l'Agente di Riscossione le aveva inviato copia del documento richiesto;
4) che, dall'esame della suddetta relata, la aveva Pt_1
riscontrato che la cartella di pagamento era stata notificata ad un indirizzo diverso da quello nel quale aveva la propria residenza e che, inoltre, la firma, a lei
2 attribuita, apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la cartella di pagamento era stata apposta da un'altra persona;
5) che, non avendo, pertanto, mai ricevuto la cartella di pagamento de qua, il credito esattoriale, indicato nell'intimazione di pagamento, si era estinto, essendo maturato il relativo termine di prescrizione;
ha adito il Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) nel merito, accertare e dichiarare la mancata e/o erronea notifica della cartella esattoriale n.
01420060063288916000, per le causali di cui in premessa;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa pretesa creditoria della , per CP_3 il decorso del termine di prescrizione quinquennale;
c) per l'effetto, annullare la cartella di pagamento recante
n. 01420060063288916000 e la sanzione amministrativa della
Cont
ad essa sottesa;
d) Con vittoria di spese e competenze di causa.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
28.11.2016 si è costituita la Controparte_1
, la quale, dopo aver eccepito il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva, dovendo l'opposizione all'intimazione di pagamento essere promossa esclusivamente nei propri confronti l'Agente di Riscossione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 15.12.2016, si è, infine, costituita l'
[...]
cui è succeduta ex lege, nelle more Controparte_4 del giudizio, l' chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del giudizio.
I.
5-Con atto prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183,
3 comma VI n.2 c.p.c., depositata in data 16.02.2017, , Parte_1 per il tramite del difensore, munito di procura speciale, ha presentato querela di falso in relazione alla sottoscrizione, a lei attribuita, nell'avviso di ricevimento, relativo alla cartella di pagamento n. 01420060063288916000.
I.
6-Avendo l'Agente di Riscossione, dichiarato di volersi avvalere del suddetto documento, il Tribunale con ordinanza del
10.07.2018, dopo aver espletato nell'udienza, svolta in pari data, gli adempimenti previsti dall'art. 223 c.p.c. ed autorizzato la presentazione della querela di falso, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad accertare l'autografia della sottoscrizione, apposta da sull'avviso di Parte_1 ricevimento de quo.
I.
7-Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del
13.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla
[...]
Controparte_1
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Rimarcato, in particolare, che la ha incentrato Pt_1
l'opposizione sulla sopravvenuta estinzione del diritto di credito esattoriale, essendo decorso il relativo termine prescrizione, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva, oltre che dell'Agente di Riscossione, anche dell'ente creditore, avendo l'opponente eccepito l'estinzione del diritto di
4 credito, vantato nei suoi confronti dalla Direzione Territoriale del
Lavoro di Bari.
III.
1-Nel merito, l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
III.
2-Deve, innanzitutto, rilevarsi che è fondata la querela di falso, presentata, in via incidentale da nei Parte_1 confronti della sottoscrizione, attribuitale sull'avviso di ricevimento, relativo alla cartella di pagamento, indicata nell'intimazione opposta.
III.
3-Si osserva, in particolare, che la nominata CTU, dott.ssa
Laureata in Tecniche Grafologiche, all'esito di un Persona_1 percorso logico-argomentativo, che, risultando immune da incongruenze ed incompletezze, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, ha accertato1 che “la sottoscrizione disconosciuta ad apparente nome apposta sull'avviso di ricevimento Parte_1 della cartella esattoriale n. 01420060063288916000 del 29.11.2006 è
APOCRIFA, non riferibile grafologicamente alla mano della sig.ra
”. Parte_1
III.
4-A tali conclusioni la dott.ssa è pervenuta, Per_1 ispezionando, in primo luogo, il documento in originale, utilizzando il microscopio elettronico multispettrale MiScope della Forinst di
Torino ad ingrandimento 40x – 140x ad irradiazione a luce bianca, ad infrarosso e ad ultravioletto, attraverso il quale ha effettuato sulla verificanda scrittura le seguenti analisi:
• esami al microscopio per accertare la fisiologica conduzione del filo grafico o la incoerenza del tessuto grafico;
• esame con la lampada di Wood (o ultravioletto) al fine di evidenziare la presenza di macchie o residui dovuti al danneggiamento della carta conseguente a cancellature per pregresse scritte o per l'uso di scolorina visibili grazie alla fluorescenza;
• esame all'infrarosso al fine di consentire il rilevamento dell'utilizzo di uno o più inchiostri nella stesura di una scrittura nell'ipotesi sia stata modificata con l'aggiunta di cifre o parole rispetto all'iniziale stesura.
III.
5-La dott.ssa , dopo aver escluso che il documento de Per_1 quo è stato oggetto di alterazioni, cancellature, abrasioni della cellulosa, manomissioni o ripassi su tracce preesistenti ha confrontato la sottoscrizione, attribuita alla sull'avviso di Pt_1 ricevimento, con:
1. la sottoscrizione, apposta da sul proprio Parte_1
documento d'identità;
2. la firma rilasciata sul mandato difensivo, redatto in calce all'atto di citazione;
3. la sottoscrizione apposta sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, prodotto dalla stessa Pt_1
4. saggi grafici, acquisiti dallo stesso querelante, nel corso delle operazioni peritali.
III.
6-In applicazione, pertanto, delle metodologie e delle tecniche elaborate dalla più moderna ed accreditata letteratura grafologica, il CTU ha riscontrato2, nel confronto tra la firma apposta dalla sul documento de quo con le suddette scritture Pt_1 di comparazione, la presenza di analogie piuttosto vaghe nell'aspetto formale ma anche profonde discordanze nella struttura psiconeuromuscolare dei rispettivi autori.
III.7-Le rare similitudini estetiche, prosegue la dott.ssa
, non sono sufficienti a decretare l'autografia della firma Per_1 oggetto di verificazione grafologica dato che risultano di gran lunga più rilevanti le diversità negli altri parametri, dalla pressione al ritmo, dalla velocità alla microgestualità. Le generiche affinità morfologiche rappresentano il risultato di una contraffazione eseguita intenzionalmente da un soggetto che conosceva la sottoscrizione abituale della sig.ra Pt_1
La comparazione con l'autografia di costei evidenzia similarità soprattutto di carattere generale e di aspetto calligrafico, ma si tratta di affinità che derivano da un tentativo di imitazione posto in essere da qualcuno che si è ispirato alla vera firma della perizianda.
Il contraffattore, però, non è riuscito pienamente nel suo intento e non ne ha saputo ripetere in toto le caratteristiche grafomotorie.
Il simulatore, nonostante abbia cercato di riprodurre le forme più appariscenti, non è stato in grado di realizzare quei tratti distintivi e soggettivi che sono specifici ed esclusivi della manoscrittura della sig.ra . Pt_1
Il falsario, nel cercare di riprodurre la vera sottoscrizione della perizianda, si è lasciato sfuggire alcuni “gesti fuggitivi” che gli appartengono in modo esclusivo, che personalizzano la sua gestualità e che non si rilevano mai nelle comparative della . Pt_1
III.
8-L'esperta grafologa ha, infine, escluso l'ipotesi della dissimulazione, ovverosia la possibilità che la abbia Pt_1 artatamente camuffato la propria grafia per disconoscere ex post la firma, in quanto tale eventualità avrebbe dovuto essere avvalorata dal riscontro degli elementi minuti, inconsci e automatizzati tipici di costei (in grafologia denominati “gesti fuggitivi”) che ella non avrebbe potuto reprimere né in caso di alterazione volontaria del grafismo né, tanto meno, in firme prodotte con rapidità.
III.
9- Le discrepanze qualitative tra le scritture messe a raffronto, conclude quindi il CTU, confermano, pertanto, l'apocrifia della sottoscrizione sottoposta ad indagine tecnica.
III.10-La validità dell'apparato logico-argomentativo, che sorregge la consulenza tecnica di ufficio, è, infine, corroborata
7 dall'atteggiamento processuale, assunto sia dall'
[...] sia dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Controparte_2
Bari la quali, oltre a non partecipare, nonostante siano state regolarmente convocate, alle operazioni peritali, non hanno trasmesso al CTU alcuna osservazione, nel termine assegnato dal
Tribunale ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. né hanno contestato, nei successivi scritti difensivi, l'accertamento, effettuato dalla dott.ssa . Per_1
III.11-In definitiva, avendo le risultanze processuali incontrovertibilmente accertato l'apocrifia della sottoscrizione apposta dalla sulla verificanda scrittura, deve essere, Pt_1 pertanto, dichiarata la falsità della firma apposta dalla querelante sull'avviso di ricevimento, relativo alla notifica della cartella esattoriale n. 01420060063288916000 del 29.11.2006.
IV.
1-Acclarata la falsità della suddetta sottoscrizione, nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
IV.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che, non essendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento, relativo alla notifica della cartella di pagamento n. 01420060063288916000, riconducibile a non vi è prova che in data 29.11.2006 la cartella Parte_1 medesima sia stata notificata all'opponente né a persona legittimata a ricevere l'atto per conto di quest'ultima, non essendovi alcuna attestazione in tal senso sull'avviso di ricevimento medesimo.
IV.
3-Ciò posto, considerato che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4,
c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore” (ex multis Cass. 27412/2021) deve evidenziarsi che, non essendovi la prova che la cartella di pagamento de qua sia stata notificata all'opponente, la stessa è inidonea ad interrompere la
8 prescrizione.
IV.
4-Tanto precisato, nel caso di specie, l'atto presupposto, posto a base della cartella di pagamento de quo, è costituito dall'ordinanza-ingiunzione n.329 del 22.07.2002, emessa dalla di confermata, a seguito Controparte_5 CP_1 del ricorso presentato dalla , dal Tribunale di Taranto- Pt_1
Sezione distaccata di Ginosa, con sentenza n. 133/2005, pubblicata il 14.10.2005, passata in giudicato.
IV.
5-Essendo stata, pertanto, la suddetta ordinanza- ingiunzione, confermata in sede giurisdizionale, il termine di prescrizione più breve si converte ex art. 2953 c.c. in quello ordinario decennale.
IV.
6-Si veda, sul punto, Cass. 20261/2021 “In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta
l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell' Controparte_6 trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella”.
IV.
7-Considerando, pertanto, come dies a quo la data del
14.10.2005, corrispondente a quella di pubblicazione della sentenza che aveva rigettato l'opposizione promossa dalla avverso Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Controparte_5
di Bari, deve evidenziarsi che l'intimazione di pagamento è
[...] stata notificata soltanto in data 09.03.2016, allorquando il termine decennale di prescrizione era, ormai, definitivamente maturato.
IV.
8-In accoglimento dell'opposizione, deve essere, pertanto, dichiarato estinto per prescrizione il credito esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 01420060063288916000 e
9 conseguentemente annullata l'intimazione di pagamento opposta.
V.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei rapporti processuali tra la e l'Agente di Riscossione. Pt_1
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17
c.p.c., quello determinato dal valore del credito per cui si procede, pari ad € 37.997,05
V.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale espletata, applicando, per tutte le fasi, un aumento del 20% sugli onorari medi, in considerazione dell'aggravamento, nello svolgimento del processo, determinato dalla trattazione della querela, presentata, in via incidentale, dall'opponente.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_2
[...] 1.701,00 +20% 2.041,20
[...] Introduttiva 1.204,00 +20% 1.444,80
10 Istruttoria 1.806,00 +20% 2.167,20 Decisoria 2.905,00 +20% 3.486,00
TOTALE € 9.139,20
V.
4-Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_1 [...]
, considerato che la sopravvenuta Controparte_1 estinzione del credito esattoriale è estranea alla sfera di controllo dell'ente creditore, essendo, invece, esclusivamente imputabile all'attività di riscossione, attribuita ex lege all'
[...]
sussistono, nella specie, ai sensi dell'art. Controparte_2
92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
V.
5-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico dell'
[...]
le spese della CTU, come liquidate con decreto Controparte_2 del 15.05.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione,
presentata da con atto di citazione notificato il Parte_1
09.07.2016, nei confronti della Controparte_1
e dell' avverso
[...] Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 01420169006710453000, notificata dall'Agente di Riscossione in data 09.03.2016, nonché sulla querela di falso, presentata in via incidentale dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCERTA E DICHIARA la falsità della sottoscrizione, riferibile a , apposta sull'avviso di ricevimento, relativo Parte_1
alla raccomandata n.60495145490-7, spedita in data 16.11.2006
dall'Ufficio di Bologna ed indirizzata a , alla Parte_1
11 via Bachelet 23, 70018 RUTIGLIANO (BA), progressivo utente n.02140200601403926470 02;
B. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza,
il Cancelliere provveda ad annotare sull'originale del suddetto documento la cancellazione della firma imputabile a
[...]
; Pt_1
C. ACCOGLIE l'opposizione, presentata da , avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 01420169006710453000,
notificatale dall'Agente di Riscossione in data 09.03.2016;
D. DICHIARA, per l'effetto, estinto per prescrizione il diritto di credito di cui alla cartella di pagamento n.
01420060063288916000, posta a base della suddetta intimazione di pagamento;
E. per l'ulteriore effetto, l'intimazione di pagamento CP_7
opposta;
F. CONDANNA l' al pagamento, in Controparte_2
favore di , delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 545,00 per esborsi ed € 9.139,20, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MICHELE PUGLIESE,
dichiaratosi antistatario;
G. COMPENSA integralmente le spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_1 Controparte_1
[...]
H. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
15.05.2019, definitivamente a carico dell'
[...]
, condannando quest'ultima a rifondere alle Controparte_2
altre parti processuali, quanto dalle stesse versato a tale titolo.
12 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
civile, addì 09.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedasi le conclusioni, formulate a pag. 43 dell'elaborato peritale, depositato il 03.05.2019;
5 2 vedasi le pagine 35 e seguenti dell'elaborato peritale.
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