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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 240/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta con decorrenza (maggio 2024) successiva rispetto alla domanda amministrativa (febbraio 2022) determini un'ipotesi di soccombenza parziale, che, come tale, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3; ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per complessivi € 1.530,00; ritenuto, infine, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
OMOLOGA
l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%, ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - collocamento obbligatorio dei disabili ex art. 7
D.Lgs 509/88, con decorrenza dal maggio 2024; compensa le spese della procedura nella misura di 1/3 e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 1.020,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%), IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 240/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta con decorrenza (maggio 2024) successiva rispetto alla domanda amministrativa (febbraio 2022) determini un'ipotesi di soccombenza parziale, che, come tale, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
1/3; ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per complessivi € 1.530,00; ritenuto, infine, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
OMOLOGA
l'accertamento POSITIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%, ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - collocamento obbligatorio dei disabili ex art. 7
D.Lgs 509/88, con decorrenza dal maggio 2024; compensa le spese della procedura nella misura di 1/3 e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 1.020,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%), IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 2 di 2