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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1134/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 22.1.2025
PROMOSSO DA
, rappresentato dal tutore Parte_1 Parte_2 avv. FOSCHINI Annarita, C.so Umberto I n.41 - Montesilvano (Pe)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 22.1.2025.
1
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 28.6.2024 , Parte_2 in qualità di tutore del fratello conve Parte_1 CP_1 domandando l'accertamento del diritto del predetto di fruire del beneficio dell'assegno unico e universale nonché della maggiorazione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad €25.000,00 dalla data 9.5.2023 del decesso della madre e come da domanda del 26.5.2023, dall' denegato (con la motivazione “non risulta CP_1 soddisfatto il requisito del carico del figlio”), nonostante la sussistenza dei requisiti di legge:
• previsti dall'art.2 (Beneficiari) D.Lgs.230/2021 (recante Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46) che alla lett.c-bis (introdotta dal comma 1 dell'art.38 -Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico- del D.L.73/2022 conv. in L.122/2022, “al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità”) dispone: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari (…) c- bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
L' si costituiva in giudizio esponendo di aver provveduto a riesaminare la CP_1 pratica e, verificata la sussistenza dei requisiti per la fruizione della prestazione, di aver provveduto a riconoscere il diritto alla stessa.
L' in particolare deduceva che la domanda era stata respinta per un difetto CP_1 della procedura automatizzata, che difatti ad oggi non è ancora disponibile l'implementazione di procedura per la corretta istruttoria delle domande di orfani presentate da un tutore e, sentito l'informatico, non lo sarà a breve.
L' concludeva che da agosto 2024 l'AUU, superati i controlli automatizzati, è in CP_1
p ento con domanda presentata direttamente dal soggetto disabile tutelato e che, quanto agli importi di AUU spettanti da giugno 2023 a luglio 2024, gli stessi erano stati computati e pagati “fuori procedura”, come da prospetto contenuto nella memoria di costituzione dell' . Controparte_2
All'odierna udienza, entrambi i procuratori chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche la parte ricorrente avendo dato atto dell'avvenuto pagamento.
***
Nel prendere atto di ciò, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Con riferimento alla regolamentazione delle spese, liquidate in dispositivo, va ritenuta la soccombenza virtuale dell' , che difatti ha riconosciuto (ma dopo CP_1
l'introduzione del giudizio) il diritto dalla ricorrente azionato nel presente giudizio, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, illustrati nel ricorso.
Considerato il comportamento collaborativo dell'Ente, che si è attivato prontamente in autotutela, le spese possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua seguono la soccombenza dell' . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna l' a rifondere a , rappresentato dal tutore CP_1 Parte_1 [...] la quota residua, che liquida in complessivi €932,50, oltre rimborso Parte_2 spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.FOSCHINI Annarita.
Così deciso in Pescara in data 22.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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