Art. 2.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico sullo stanziamento del capitolo delle spese di personale del servizio materiale e trazione, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ad essa si fara' fronte con corrispondenti economie da realizzarsi nella spesa per trasferte, gravante sul citato capitolo.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico sullo stanziamento del capitolo delle spese di personale del servizio materiale e trazione, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ad essa si fara' fronte con corrispondenti economie da realizzarsi nella spesa per trasferte, gravante sul citato capitolo.