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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU N. 291/2024
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Pt_1 C.F._1
Formigine (Mo), Via G. Zanasi n. 16, e da C.F. Parte_2
, residente in [...], rappresentati e C.F._2
difesi dall'Avv.to Gian Luca Morselli del Foro di Modena, presso il cui studio, sito in
Modena, Corso Canalgrande, n. 86, sono elettivamente domiciliati;
con l'ausilio dell'OCC, Avv. Alessandro Ratti;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da e da Parte_1 Parte_2
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Alessandro Ratti;
rilevato che, con decreto del 28/1/2025 da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
Contro rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l' ha proposto alcune modifiche al piano, segnatamente il pagamento del proprio compenso solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuto che le modifiche apportate al piano di ristrutturazione, in ossequio a quanto stabilito da questo Giudice nel decreto su richiamato siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori, come si dirà infra, è rimasta immutata;
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa;
dato atto che il Gestore della Crisi ha documentato di avere provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, nonché rappresentato di non aver ricevuto osservazioni;
rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di 52 mesi mediante la messa disposizione della procedura di:
- Euro 400,00 per 52 mensilità, da parte di;
Parte_1
- Euro 600,00 annui per 6 rate annuali da parte di (tramite l'ausilio di Parte_2
un'amica); considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento:
- integrale dei costi della procedura in prededuzione;
- il pagamento del 18,00 % creditore chirografario Controparte_2
(cessionario di al termine dei 52 mesi dalla data di omologa del piano;
Controparte_3
precisato che i pagamenti avverranno sulla base del seguente schema:
Entrate del dic-25 dic-26 dic-27 dic-28 dic-29 TOT. ATTIVO piano PIANO
Reddito 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.600,00 20.800,00 mensile disponibile apporto 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.600,00
Parte_2
Liquidità 6.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.200,00 24.400,00 della procedura
Piano
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Rata 5 Tot. pagamenti dic-25 Dic- 26 Dic-27 Dic-28 Dic. 29 DISTRIBUZIO procedura NE
Ipotesi saldo
- - compensi e spese gestore della crisi
Spese 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
gestione cc
Totale 50,00 50,00 50,00 50,00 1.919,04 2.119,04 prededuzio ni
Pagamento 5.950,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 280,96 22.280,96
a Sparkasse
24.400,00 ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedenti in
Formigine (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti, a fronte di un'esposizione debitoria comune pari a 137.496,02 euro1 (incluse le spese in prededuzione dovute all'OCC), non risultano titolari di un patrimonio immobiliare. Il solo risulta titolare di un reddito da lavoro pari a circa 2.200,00 euro mensili, Parte_1
oltre ad una autovettura SEAT ALTEA tg DR844DF, del valore stimato di circa 2.500 euro;
la è, invece, attualmente disoccupata e non è proprietaria di beni mobili Parte_2
registrati; rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 2.250,00 circa, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (composto da cinque persone compresi i ricorrenti, di cui tre figli minorenni); rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente, che sotto il versante soggettivo gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, CCII, trattandosi di coniugi conviventi ed avendo altresì il sovraindebitamento un'origine comune (mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare); rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella particolare tipologia di strumento di finanziamento prescelto dai debitori (soggetto ad oscillazioni in rialzo non prevedibili dagli esperti di settore), nonché nell'aumento delle spese di sostentamento del nucleo famigliare (a seguito della nascita dei figli della coppia) e nelle mutate condizioni reddituali della che hanno reso insostenibile le rate del mutuo Parte_2
contratto. Si sottolinea peraltro che la casa coniugale è stata sottoposta ad esecuzione immobiliare, ma il ricavato derivante dalla vendita forzosa dell'immobile de quo non fu sufficiente a ridurre significativamente il debito capitale;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
rilevato che, con riferimento al creditore che ha ottenuto un'ordinanza di assegnazione, “con
l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei;
analogamente, va affermata
l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche del pignoramento presso terzi, come statuito dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Sussiste dunque la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti di finanziamento” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024. in www.ilcaso.it); CP_4
ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] G. Zanasi n. 16, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Alessandro Ratti, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le previsioni e le scadenze contenute nella nota del Gestore del 7/3/2025, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4
CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 16/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'esposizione debitoria deriva essenzialmente dal residuo (al netto del ricavato dalla vendita forzosa dell'abitazione ipotecata e dal pignoramento gravante sullo stipendio del sig. ) di mutuo acceso in data Pt_1 18/1/2008 presso oggi ceduto ad , per euro 148.891,79 per l'acquisto della casa Controparte_3 Controparte_2 coniugale.
SUB 1 RD
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Designato Dott.ssa Camilla Ovi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Pt_1 C.F._1
Formigine (Mo), Via G. Zanasi n. 16, e da C.F. Parte_2
, residente in [...], rappresentati e C.F._2
difesi dall'Avv.to Gian Luca Morselli del Foro di Modena, presso il cui studio, sito in
Modena, Corso Canalgrande, n. 86, sono elettivamente domiciliati;
con l'ausilio dell'OCC, Avv. Alessandro Ratti;
OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
Vista la domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII promossa da e da Parte_1 Parte_2
vista la relazione del Gestore della Crisi, Avv. Alessandro Ratti;
rilevato che, con decreto del 28/1/2025 da intendersi integralmente richiamato, è stata disposta la comunicazione del piano ai creditori, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
Contro rilevato che, all'esito della comunicazione ai creditori, l' ha proposto alcune modifiche al piano, segnatamente il pagamento del proprio compenso solo all'esito dell'esecuzione del piano e conformemente alla liquidazione del Tribunale (art. 71, comma 4, CCII); ritenuto che le modifiche apportate al piano di ristrutturazione, in ossequio a quanto stabilito da questo Giudice nel decreto su richiamato siano marginali, posto che sostanzialmente la proposta di soddisfazione dei creditori, come si dirà infra, è rimasta immutata;
nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta, è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa;
dato atto che il Gestore della Crisi ha documentato di avere provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, nonché rappresentato di non aver ricevuto osservazioni;
rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto e delle integrazioni intervenute, attualmente il piano prevede una durata di 52 mesi mediante la messa disposizione della procedura di:
- Euro 400,00 per 52 mensilità, da parte di;
Parte_1
- Euro 600,00 annui per 6 rate annuali da parte di (tramite l'ausilio di Parte_2
un'amica); considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento:
- integrale dei costi della procedura in prededuzione;
- il pagamento del 18,00 % creditore chirografario Controparte_2
(cessionario di al termine dei 52 mesi dalla data di omologa del piano;
Controparte_3
precisato che i pagamenti avverranno sulla base del seguente schema:
Entrate del dic-25 dic-26 dic-27 dic-28 dic-29 TOT. ATTIVO piano PIANO
Reddito 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.600,00 20.800,00 mensile disponibile apporto 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.600,00
Parte_2
Liquidità 6.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.200,00 24.400,00 della procedura
Piano
Rata 1
Rata 2
Rata 3
Rata 4
Rata 5 Tot. pagamenti dic-25 Dic- 26 Dic-27 Dic-28 Dic. 29 DISTRIBUZIO procedura NE
Ipotesi saldo
- - compensi e spese gestore della crisi
Spese 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
gestione cc
Totale 50,00 50,00 50,00 50,00 1.919,04 2.119,04 prededuzio ni
Pagamento 5.950,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 280,96 22.280,96
a Sparkasse
24.400,00 ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che i ricorrenti risiedenti in
Formigine (MO); rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti, a fronte di un'esposizione debitoria comune pari a 137.496,02 euro1 (incluse le spese in prededuzione dovute all'OCC), non risultano titolari di un patrimonio immobiliare. Il solo risulta titolare di un reddito da lavoro pari a circa 2.200,00 euro mensili, Parte_1
oltre ad una autovettura SEAT ALTEA tg DR844DF, del valore stimato di circa 2.500 euro;
la è, invece, attualmente disoccupata e non è proprietaria di beni mobili Parte_2
registrati; rilevato che, dall'esame della relazione dell'OCC, risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per la somma di euro 2.250,00 circa, tenuto conto della composizione del nucleo familiare (composto da cinque persone compresi i ricorrenti, di cui tre figli minorenni); rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;
rilevato che, in questa fase e ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art 70 CCII, il giudice è tenuto ad operare una verifica sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità giuridica del piano che nel caso specifico risultano positivamente accertate, in base a quanto di seguito evidenziato;
rilevato, segnatamente, che sotto il versante soggettivo gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), CCII, dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66, comma 1, CCII, trattandosi di coniugi conviventi ed avendo altresì il sovraindebitamento un'origine comune (mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare); rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo priva dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nella particolare tipologia di strumento di finanziamento prescelto dai debitori (soggetto ad oscillazioni in rialzo non prevedibili dagli esperti di settore), nonché nell'aumento delle spese di sostentamento del nucleo famigliare (a seguito della nascita dei figli della coppia) e nelle mutate condizioni reddituali della che hanno reso insostenibile le rate del mutuo Parte_2
contratto. Si sottolinea peraltro che la casa coniugale è stata sottoposta ad esecuzione immobiliare, ma il ricavato derivante dalla vendita forzosa dell'immobile de quo non fu sufficiente a ridurre significativamente il debito capitale;
considerato che
la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
rilevato che, sulla base anche di quanto attestato dall'OCC, il piano deve ritenersi fattibile, non essendo ravvisabile una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
rilevato che, con riferimento al creditore che ha ottenuto un'ordinanza di assegnazione, “con
l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore cessionario del quinto dello stipendio (o della pensione) non ha più titolo per beneficiare di detti ratei;
analogamente, va affermata
l'inopponibilità alla procedura di ristrutturazione anche del pignoramento presso terzi, come statuito dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022. Sussiste dunque la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio o della pensione o del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 553, comma 1 c.p.c., valorizzando il profilo effettuale di tale provvedimento giudiziale, sovrapponibile a quello della cessione del quinto accessoria a contratti di finanziamento” (sul punto, Trib. Milano, 26 Dicembre 2024. in www.ilcaso.it); CP_4
ritenuto opportuno che i debitori procedano all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del presente piano e intestato alla presente procedura, di cui dovrà fornire
Contro quantomeno trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
ritenuto che
ricorrano, in definitiva, le condizioni per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, omologa il piano proposto da Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] G. Zanasi n. 16, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...],
- dispone che, per effetto dell'omologazione, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte di creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti o gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ai sensi dell'art 71 co 3, CCII, rispetto ai creditori anteriori;
- dispone che il debitore, con l'assistenza dell'OCC nominato Avv. Alessandro Ratti, compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le previsioni e le scadenze contenute nella nota del Gestore del 7/3/2025, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze contenute nel ricorso e nelle successive integrazioni apportate dal debitore e dall'OCC;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72
CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4
CCI;
- nulla dispone sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura;
Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, entro trenta giorni, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al
Gestore della crisi.
Modena, 16/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'esposizione debitoria deriva essenzialmente dal residuo (al netto del ricavato dalla vendita forzosa dell'abitazione ipotecata e dal pignoramento gravante sullo stipendio del sig. ) di mutuo acceso in data Pt_1 18/1/2008 presso oggi ceduto ad , per euro 148.891,79 per l'acquisto della casa Controparte_3 Controparte_2 coniugale.