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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1266/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 155/2019, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1677/2015, assunta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta il 17.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
ED AN di NN IC (P.I. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dell'avvocato Pasquale Matera (C.F. ) in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._3
Giovanni Antonio Terrazzano (C.F. ), unitamente e C.F._4
disgiuntamente dall'avvocato Torina Lo Conte (C.F. ) in virtù C.F._5
di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: contratto di associazione in partecipazione
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “ … riformare la sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa e, per l'effetto, respingere nel merito ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, comunque, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato registrato in data 12.10.2011 tra e a seguito del recesso risolutorio posto in essere Parte_1 CP_1
da o per qualsiasi altra causa ritenuta operante, revocare i decreti Parte_1
ingiuntivi opposti, dichiarandoli nulli, invalidi e, comunque, inefficaci;
in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta in parte fondata la pretesa avversaria, accertare la non congruità delle somme richieste della e, CP_1
per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti con riduzione delle somme dovute nella misura di € 5.450,00 o della somma ritenuta di giustizia, sulla scorta dei pagamenti effettuati;
…” per l'appellata: “ ….Gli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte, difensori della sig.ra nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, CP_1
concludono riportandosi alla comparsa conclusionale depositata il 4 settembre 2024
… e ne chiedono l'integrale accoglimento …
Prendono atto della dichiarazione di rinuncia al mandato del procuratore costituito di parte appellante comunicata con le note per la trattazione scritta udienza del
2.12.2022 con la quale parte appellante ha dichiarato “… in quanto la causa doveva essere abbandonata e fatta cancellare perché transatta.”
Si rappresenta che parte appellante, con comunicazione a mezzo pec del 28.11.2022
“si chiede quindi l'estinzione del giudizio civile n. 1266/2019 R.G. presso la Corte di
Appello di Napoli e rinuncia degli atti… Saluti . Parte_1
Gli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte, difensori della parte appellata sig.ra non si oppongono alla dichiarata rinuncia all'appello CP_1
e chiedono la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali stante la virtuale soccombenza dello stesso. In subordine, concludono come da comparsa di costituzione e risposta, da ritenere qui per riportato e trascritto, e chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto, ed inammissibile, e confermare integralmente la sentenza n. 155 del 2019 emessa dal Tribunale di Benevento in data 29.01.2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati che dichiarano di essere antistatari …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata a mezzo PEC il 10.04.2015 quale titolare Parte_1
della ditta ED AN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/15 emesso dal Tribunale di Benevento mediante cui invocava il CP_1
pagamento di € 10.250,00 quale residuo dovuto per la restituzione della somma corrisposta a titolo di conferimento in virtù di contratto di associazione in partecipazione. A supporto, deduceva di avere stipulato in data 12.10.2011 un contratto di associazione in partecipazione con mediante il quale col CP_1
conferimento di € 15.000,00 quest'ultima si impegnava a gestire il ramo di azienda afferente all'attività di noleggio dei ponteggi svolta dalla Ditta NN che, pertanto, avrebbe riconosciuto la somma di € 1,00 al mq di ponteggio;
che il 10.10.2013 la Cont Ditta comunicava formale recesso dal contratto e, alcuni giorni dopo, inviava alla una missiva in cui si specificava che le somme precedentemente versatele erano
[...]
da intendersi quale saldo dei compensi per ponteggi effettuati a seguito della sua iniziativa dalla Ditta, indicando altresì un piano di restituzione dell'intero capitale apportato dalla in virtù del contratto;
che tale missiva era stato frutto di un CP_1
errore perché alla , che non aveva eseguito ponteggi, alcun compenso sarebbe CP_1
spettato, ritenendo - di
contro
- gli effettuati versamenti per € 9.550,00 da imputare alla restituzione del contributo associativo conferito.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Con separata citazione notificato a mezzo PEC il 13.11.2015 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 948/15 emesso dal Tribunale di
Benevento mediante il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.000,00 in virtù del contratto stipulato il 13.9.2011 con cui l si impegnava a pagare la Pt_1
somma di € 600,00 mensili.
Anche tale decreto veniva opposto dall che sosteneva l'avvenuto Pt_1
superamento di detta scrittura, denominata “Compromesso”, in virtù del contratto associativo successivamente stipulato.
I due giudizi venivano riuniti e, ritenuta superflua l'istruttoria richiesta, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 17.10.2018.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta le opposizioni e dichiara esecutivi i decreti ingiuntivi opposti;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1400,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria,
€ 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore degli avv. G.A. Terrazzano e T. Lo Conte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 29.01.2019 e notificata il 5.02.2019, con citazione notificata a mezzo PEC il 7.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.03.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via principale ed in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa e, per l'effetto, respingere nel merito ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di e, CP_1 Parte_1
comunque, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato registrato in data 12.10.2011 tra e a seguito del recesso risolutorio posto in essere Parte_1 CP_1
da o per qualsiasi altra causa ritenuta operante, revocare i decreti Parte_1
ingiuntivi opposti, dichiarandoli nulli, invalidi e, comunque, inefficaci;
in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta in parte fondata la pretesa avversaria, accertare la non congruità delle somme richieste della e, CP_1
per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti con riduzione delle somme dovute nella misura di € 5.450,00 o della somma ritenuta di giustizia, sulla scorta dei pagamenti effettuati;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, con
IVA e CPA, spese successive occorrende e con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 14.06.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso, riservandosi sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva;
con provvedimento pubblicato il 24.06.2019 l'istanza di sospensione della sentenza impugnata veniva rigettata e la causa veniva rinviata al 19.02.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio prima al 16.07.2021, quindi al
2.12.2022; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente.
Mediante note autorizzate per l'udienza del 2.12.2022 il procuratore dell'appellante rappresentava la rinuncia al mandato sin dal 31.1.2021 e che, nonostante gli inviti e solleciti per la nomina di nuovo difensore, nessun riscontro veniva fornito se non espressa autorizzazione a non partecipare alla precedente udienza del 19.2.2021 in quanto la causa - nel frattempo transatta - sarebbe stata da abbandonare e cancellare con richiesta, pertanto, di breve rinvio onde contattare l impregiudicato ogni Pt_1
diritto. All'udienza del 2.12.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva il rinvio della causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 23.06.2023 ed in tale sede concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un
Giudice Ausiliario, così che all'esito della già disposta udienza del 28.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Soltanto parte appellante depositava comparsa conclusionale il 3.09.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
Parte appellante ha formalizzato rinuncia agli atti con comunicazione inviata a mezzo pec e ricevuta dalla parte appellata il 28.11.2022, comunicazione da quest'ultima prodotta il 21.06.2024; la rinuncia è stata accettata dalla , il tutto nel rispetto CP_1
del disposto di cui all'art. 306, C.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. n., 8387/1999, 23749/2011).
Non essendoci accordo sul punto, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.
Comma c.p.c. parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e del disposto di cui all'art. 4, comma 9 del D.M. 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata il 7.03.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che Parte_1
liquida in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1266/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 155/2019, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1677/2015, assunta in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta il 17.1.2025, pendente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1
ED AN di NN IC (P.I. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dell'avvocato Pasquale Matera (C.F. ) in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._3
Giovanni Antonio Terrazzano (C.F. ), unitamente e C.F._4
disgiuntamente dall'avvocato Torina Lo Conte (C.F. ) in virtù C.F._5
di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: contratto di associazione in partecipazione
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “ … riformare la sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa e, per l'effetto, respingere nel merito ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di CP_1 Parte_1
e, comunque, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato registrato in data 12.10.2011 tra e a seguito del recesso risolutorio posto in essere Parte_1 CP_1
da o per qualsiasi altra causa ritenuta operante, revocare i decreti Parte_1
ingiuntivi opposti, dichiarandoli nulli, invalidi e, comunque, inefficaci;
in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta in parte fondata la pretesa avversaria, accertare la non congruità delle somme richieste della e, CP_1
per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti con riduzione delle somme dovute nella misura di € 5.450,00 o della somma ritenuta di giustizia, sulla scorta dei pagamenti effettuati;
…” per l'appellata: “ ….Gli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte, difensori della sig.ra nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, CP_1
concludono riportandosi alla comparsa conclusionale depositata il 4 settembre 2024
… e ne chiedono l'integrale accoglimento …
Prendono atto della dichiarazione di rinuncia al mandato del procuratore costituito di parte appellante comunicata con le note per la trattazione scritta udienza del
2.12.2022 con la quale parte appellante ha dichiarato “… in quanto la causa doveva essere abbandonata e fatta cancellare perché transatta.”
Si rappresenta che parte appellante, con comunicazione a mezzo pec del 28.11.2022
“si chiede quindi l'estinzione del giudizio civile n. 1266/2019 R.G. presso la Corte di
Appello di Napoli e rinuncia degli atti… Saluti . Parte_1
Gli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte, difensori della parte appellata sig.ra non si oppongono alla dichiarata rinuncia all'appello CP_1
e chiedono la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali stante la virtuale soccombenza dello stesso. In subordine, concludono come da comparsa di costituzione e risposta, da ritenere qui per riportato e trascritto, e chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto, ed inammissibile, e confermare integralmente la sentenza n. 155 del 2019 emessa dal Tribunale di Benevento in data 29.01.2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati che dichiarano di essere antistatari …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata a mezzo PEC il 10.04.2015 quale titolare Parte_1
della ditta ED AN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 288/15 emesso dal Tribunale di Benevento mediante cui invocava il CP_1
pagamento di € 10.250,00 quale residuo dovuto per la restituzione della somma corrisposta a titolo di conferimento in virtù di contratto di associazione in partecipazione. A supporto, deduceva di avere stipulato in data 12.10.2011 un contratto di associazione in partecipazione con mediante il quale col CP_1
conferimento di € 15.000,00 quest'ultima si impegnava a gestire il ramo di azienda afferente all'attività di noleggio dei ponteggi svolta dalla Ditta NN che, pertanto, avrebbe riconosciuto la somma di € 1,00 al mq di ponteggio;
che il 10.10.2013 la Cont Ditta comunicava formale recesso dal contratto e, alcuni giorni dopo, inviava alla una missiva in cui si specificava che le somme precedentemente versatele erano
[...]
da intendersi quale saldo dei compensi per ponteggi effettuati a seguito della sua iniziativa dalla Ditta, indicando altresì un piano di restituzione dell'intero capitale apportato dalla in virtù del contratto;
che tale missiva era stato frutto di un CP_1
errore perché alla , che non aveva eseguito ponteggi, alcun compenso sarebbe CP_1
spettato, ritenendo - di
contro
- gli effettuati versamenti per € 9.550,00 da imputare alla restituzione del contributo associativo conferito.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1 Con separata citazione notificato a mezzo PEC il 13.11.2015 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 948/15 emesso dal Tribunale di
Benevento mediante il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 9.000,00 in virtù del contratto stipulato il 13.9.2011 con cui l si impegnava a pagare la Pt_1
somma di € 600,00 mensili.
Anche tale decreto veniva opposto dall che sosteneva l'avvenuto Pt_1
superamento di detta scrittura, denominata “Compromesso”, in virtù del contratto associativo successivamente stipulato.
I due giudizi venivano riuniti e, ritenuta superflua l'istruttoria richiesta, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 17.10.2018.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“1) Rigetta le opposizioni e dichiara esecutivi i decreti ingiuntivi opposti;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1400,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria,
€ 1500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore degli avv. G.A. Terrazzano e T. Lo Conte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 29.01.2019 e notificata il 5.02.2019, con citazione notificata a mezzo PEC il 7.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.03.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in via principale ed in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata per le motivazioni indicate in premessa e, per l'effetto, respingere nel merito ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di e, CP_1 Parte_1
comunque, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto di associazione in partecipazione stipulato registrato in data 12.10.2011 tra e a seguito del recesso risolutorio posto in essere Parte_1 CP_1
da o per qualsiasi altra causa ritenuta operante, revocare i decreti Parte_1
ingiuntivi opposti, dichiarandoli nulli, invalidi e, comunque, inefficaci;
in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse stata ritenuta in parte fondata la pretesa avversaria, accertare la non congruità delle somme richieste della e, CP_1
per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi opposti con riduzione delle somme dovute nella misura di € 5.450,00 o della somma ritenuta di giustizia, sulla scorta dei pagamenti effettuati;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, con
IVA e CPA, spese successive occorrende e con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 14.06.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante, invitando le parti al deposito degli atti in loro possesso, riservandosi sulla decisione in merito alla richiesta sospensiva;
con provvedimento pubblicato il 24.06.2019 l'istanza di sospensione della sentenza impugnata veniva rigettata e la causa veniva rinviata al 19.02.2021 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata d'ufficio prima al 16.07.2021, quindi al
2.12.2022; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente.
Mediante note autorizzate per l'udienza del 2.12.2022 il procuratore dell'appellante rappresentava la rinuncia al mandato sin dal 31.1.2021 e che, nonostante gli inviti e solleciti per la nomina di nuovo difensore, nessun riscontro veniva fornito se non espressa autorizzazione a non partecipare alla precedente udienza del 19.2.2021 in quanto la causa - nel frattempo transatta - sarebbe stata da abbandonare e cancellare con richiesta, pertanto, di breve rinvio onde contattare l impregiudicato ogni Pt_1
diritto. All'udienza del 2.12.2022, per esigenze di ruolo il Collegio disponeva il rinvio della causa in prosieguo conclusioni all'udienza del 23.06.2023 ed in tale sede concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 28.6.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un
Giudice Ausiliario, così che all'esito della già disposta udienza del 28.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Soltanto parte appellante depositava comparsa conclusionale il 3.09.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
Parte appellante ha formalizzato rinuncia agli atti con comunicazione inviata a mezzo pec e ricevuta dalla parte appellata il 28.11.2022, comunicazione da quest'ultima prodotta il 21.06.2024; la rinuncia è stata accettata dalla , il tutto nel rispetto CP_1
del disposto di cui all'art. 306, C.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. n., 8387/1999, 23749/2011).
Non essendoci accordo sul punto, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.
Comma c.p.c. parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari e del disposto di cui all'art. 4, comma 9 del D.M. 55/14.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata il 7.03.2019, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che Parte_1
liquida in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano e Torina Lo Conte ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente