Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
L'art. 1994 c.c. - il quale prevede che chiunque ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione non è soggetto ad azione di rivendicazione - si applica esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da un altro soggetto che non ne era proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, i quali restano soggetti alle norme generali, perché la norma miira, da un lato, ad impedire la circolazione di un titolo di credito ma non gli incassi avvenuti in forza di esso e, dall'altro, ad evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma e confermato la sentenza di accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo in relazione al versamento di una somma, a mezzo assegni bancari, in favore della ricorrente in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29476 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro CONDOMINIO VIA MAGNAGHI 1/3 GENOVA, in persona del suo amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMICIZIA AO AR, LE LO;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1019/2020 depositata il 02/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29476 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 14/11/2024 2 di 10 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014, il Condominio di Genova, via Magnaghi 1/3 conveniva in giudizio EN ER per ottenere la condanna alla restituzione della somma di € 81.459, versata in favore di quest’ultima in carenza di causa di giustificazione, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto contrattuale. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 253/2016, rigettava la domanda. 2. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1019/2020 pubblicata in data 2 novembre 2022, riformava la sentenza impugnata e accoglieva l’appello del Condominio. La Corte adita così argomentava: a) la ripetizione d’indebito oggettivo rappresenta un’azione di natura restitutoria, a carattere personale, circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento e ricorre quando il soggetto che effettua il pagamento si sia erroneamente creduto debitore o paghi ad un creditore sbagliato;
b) il diritto ad ottenere la restituzione di un pagamento ritenuto indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., sussiste quando risulta allegato e provato che il soggetto che promuove l’azione abbia effettuato un pagamento in favore del soggetto che chiede la restituzione e che il titolo, cui è stato imputato il pagamento effettuato, non sussista o sia venuto meno ovvero sia invalido. Nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, dunque, la legittimazione attiva e passiva spettano al solvens ed all’accipiens: l’articolo 2033 c.c. presuppone che il debito non deve oggettivamente esistere, con riferimento esclusivo a due soggetti, rispettivamente colui che paga e colui che riceve il pagamento indebito. Ai fini della configurazione del diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. gli unici due elementi inderogabili e necessari sono il pagamento e la carenza di causa solvendi. 3 di 10 Considerato che nel caso di specie entrambi i suddetti elementi sussistevano, il giudice dell’appello condannava EN ER a restituire all’appellante la somma di € 81.459, indebitamente percepita, con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda, non essendo provata la malafede dell’accipiens, fino al saldo. 3. Propone ricorso in cassazione EN ER, sulla base di due motivi. 3.1. Il Condominio di Genova, via Magnaghi 1/3 resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato e illustrato da memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo di ricorso principale, parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell’indebito oggettivo, quando invece in giudizio sarebbe stata raggiunta la prova dell’esecuzione del pagamento al “giusto creditore”, avendo l’amministratore del Condominio presentato i titoli all’incasso di uno sportello bancario per saldare comunque bollette emesse da EN ER. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1994 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene che la sentenza impugnata vada cassata per non aver riconosciuto applicabile alla fattispecie de qua l’art. 1994 c.c., in base al quale il possesso degli assegni bancari del Condominio, da parte di EN ER, essendo in buona fede, non sarebbe soggetto a rivendicazione. 4 di 10 5.1. Con il ricorso incidentale, evidentemente condizionato, il Condominio sostiene che nel caso de quo, in subordine, troverebbe comunque applicazione l’art. 2041 c.c., in quanto, non sussistendo tra le parti alcun vincolo contrattuale, non vi sarebbe stata una valida causa alla ricezione del pagamento delle bollette da parte di EN ER, con conseguente suo ingiustificato arricchimento e legittima richiesta del medesimo Condominio ad essere indennizzato della correlativa diminuzione patrimoniale. 6. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, perché proposto in difformità dalla previsione di cui all’art. 360 bis c.p.c. Preliminarmente, osserva il collegio come, secondo una lunga e consolidata tradizione giurisprudenziale, anche a Sezioni Unite, le ragioni di inammissibilità contemplate nella citata disposizione, impedendo al ricorso per cassazione di esistere come atto giuridicamente capace di produrre effetti, non devono necessariamente riguardare il ricorso nel suo insieme, ma possono investire i singoli motivi (v. Cass. civ., Sez. II, Ord., 1° agosto 2024, n. 21678; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 luglio 2024, n. 19549; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 4 marzo 2022, n. 7228; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13 maggio 2021, n. 12853; Cass. civ., SS.UU., 21 marzo 2017, n. 7155). In tale quadro, la stessa giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, ha precisato come l’atto propulsivo è inammissibile e, in quanto tale, non può dar vita alla fase del giudizio di legittimità quando non si confronta con il filtro previsto dalla ridetta disposizione, “omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 maggio 2024, n. 13901; Cass. civ., Sez. III, Ord., 1° marzo 2024, n. 5516; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4563; Cass. civ., 5 di 10 Sez. III, Ord., 30 dicembre 2023, n. 36580; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29 dicembre 2023, n. 36399; principio affermato da Cass. civ., SS.UU., n. 7155/2017). È quel che è accaduto nella presente fattispecie. Questa Corte regolatrice, infatti, nel distinguere tra azione di ripetizione di indebito e arricchimento senza causa, ha evidenziato i presupposti della prima, vale a dire l’accertamento dell’esecuzione della prestazione e l’assenza o il venir meno del titolo in base al quale detta prestazione è stata eseguita (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 giugno 2018, n. 15196). Poi, di recente, pronunciandosi sull’esperibilità dell’azione di ripetizione in ambito fideiussorio – precisamente nel caso di pagamento eseguito dal fideiussore nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del debito sottostante – ha ribadito che i presupposti di tale generale rimedio sono costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima causa solvendi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 11 giugno 2024, n. 16163; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 aprile 2022, n. 13418). Nel caso, la Corte di merito, riformando la sentenza di primo grado, ha reso una decisione pienamente rispettosa dei principi di diritto sopra enunciati, dal momento che, dopo aver svolto una compiuta analisi dell’intero quadro probatorio a disposizione, avuto riguardo alle acquisizioni istruttorie, ha rilevato l’esistenza di entrambi i suddetti elementi, per essere stati oggetto di prova documentale da parte del Condominio (su cui gravava il relativo onere) e pacificamente ammessi da EN ER. In particolare, ha evidenziato come, dall’esame complessivo del materiale istruttorio in atti, fosse emerso che: i) il Condominio aveva certamente eseguito il pagamento in favore di EN ER e, quindi, vi era stato uno spostamento patrimoniale attraverso l’incasso, da parte di quest’ultima, degli assegni versati dal 6 di 10 Condominio, circostanza questa peraltro non oggetto di contestazione (come risulta anche dal ricorso introduttivo di EN ER, cfr. pp. 2-5, nonché 16); ii) non esisteva una causa solvendi tra le parti tale da costituire il titolo per il pagamento oggetto di causa (v. pp.
9-11 sentenza impugnata n. 1019/2020). Inoltre, il pagamento non dovuto, quando il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo e latere accipientis, al quale si applica la disciplina dell’indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’accipiens fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del solvens, che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell’accipiens, né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell’obbligazione (Cass. civ., sez. I, sent. 11 settembre 2009, n. 19703). Su tali basi, palese è l’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale, dal momento che quanto richiesto dall’art. 360 bis c.p.c. si sostanzia in un onere argomentativo non assolto dalla ricorrente. 6.1. Il secondo motivo di ricorso principale, nella parte in cui deduce una violazione di legge della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è infondato;
mentre, nella parte in cui prospetta un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5 del medesimo articolo, è inammissibile. Non v’è infatti alcuna violazione di legge, dal momento che, se è vero che, in tema di titoli di credito, in base all’art. 1994 c.c., chiunque ha acquistato in buona fede il possesso (qualificato ad legitimationem) di un titolo di credito in conformità alle sue leggi di circolazione, non è soggetto ad azione di rivendicazione, con applicazione, in buona sostanza, della regola del possesso vale titolo ex art. 1153 c.c., è altrettanto vero che la norma richiamata dalla ricorrente – così come, del resto, l’art. 1153 c.c. – si riferisce 7 di 10 esclusivamente ad ipotesi in cui un soggetto acquista il titolo da altro soggetto che non ne era però proprietario (un terzo, quindi, rispetto al proprietario spogliato), non potendosi invece applicare ai rapporti diretti inter partes, che restano soggetti alle norme generali. In altre parole, la ratio e la finalità dell’art. 1994 c.c., come sottolineato da questa Corte, con pronuncia a cui questo collegio intende dar seguito, è duplice: da un lato, impedire la circolazione di un titolo di credito, ma non gli incassi avvenuti in forza di quel titolo;
dall’altro, evitare che di quel medesimo titolo vi sia un successivo acquisto da parte di terzo con relativo possesso di buona fede (cfr. per tutte, Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 1994, n. 10460). Ragion per cui la tesi espressa dalla ricorrente, con riferimento al possesso in buona fede da parte sua dei titoli versati dal Condominio, non può trovare accoglimento. Tanto esime questo Collegio dal vaglio se il riferimento all’art. 1994 c.c. sia del tutto fuori quadro, atteso che, per stessa ammissione, di EN ER, costei non è mai entrata in possesso degli assegni versati. Per cui, nel caso di specie, sarebbe stato configurabile, al più, l’incasso di somme oggetto di quei titoli, fattispecie però non contemplata da tale disposizione, con conseguente soggezione a rivendicazione della circolazione dei suddetti titoli (cfr. p. 16 ricorso principale). Neppure è configurabile, nella sentenza impugnata, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., potendo, come noto, essere dedotto solo l’omesso esame di un fatto storico, inteso in senso naturalistico o fenomenico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. Mentre il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato 8 di 10 comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia poi dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., Ord., 22 agosto 2024, n. 23031; Cass. civ., Sez. V, 9 agosto 2024, n. 22582; Cass. civ., Sez. V, Ord., 31 luglio 2024, n. 21565; Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 luglio 2024, n. 20430; Cass. civ., Sez. V, Ord., 16 luglio 2024, n. 19538; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24 giugno 2024, n. 17384). Nello specifico, non risulta individuata e adeguatamente illustrata anche una sola circostanza, ritenuta decisiva dalla ricorrente, non esaminata dal giudice d’appello, laddove, di contro, dalla lettura della sentenza emerge che quest’ultimo ha compiuto un accertamento in fatto in maniera complessiva e non certamente atomistica delle risultanze istruttorie. Aggiungasi che una revisione nel merito di dette risultanze sarebbe comunque preclusa in sede di legittimità dai limiti dell’oggetto di tale giudizio, circoscritto alla verifica di legalità della sentenza impugnata. Per tutte le ragioni sopraesposte, il secondo motivo di ricorso non può essere accolto. 7. Il ricorso incidentale, siccome evidentemente condizionato, è assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso principale. In ogni caso, richiamando quanto già accennato nell’analisi di detto motivo sulla diversità tra le due azioni – sia in termini di presupposti che di accertamenti di fatto differenti, sia per petitum e causa petendi – osserva questo Collegio come, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la condictio indebiti si caratterizzi per il contenuto della prestazione (id est somma di denaro o cose di genere ovvero una cosa determinata) e per la possibilità concreta di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 13 febbraio 2024, n. 3933; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 agosto 2023, n. 24015; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10810). 9 di 10 Mentre l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. trova causa nella prestazione effettuata e nell’assenza o venir meno del suo titolo e non in uno spostamento patrimoniale che abbia determinato l’arricchimento di una parte a cui corrisponde la diminuzione patrimoniale dell’altra, in assenza di causa giustificatrice. Quanto al petitum, poi, in caso di domanda ex art. 2033 c.c., esso è necessariamente limitato alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti, divergendo da quello invocabile con l’azione ex art. 2041 c.c., che è invece commisurato alla minor somma tra l’arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito (cfr. Cass. n. 15196/2018 cit.). Ferme queste premesse dogmatiche sulla diversità tra le due domande, rileva il Collegio come, nella fattispecie in esame, ricorrano tutti i presupposti per la qualificazione giuridica dell’azione del Condominio come ripetizione di indebito, da cui discendono le conseguenze determinate nella sentenza impugnata: la quale, quindi, sul punto, resiste alle critiche rivoltele. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, configurabile – anche ai fini dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 – in capo alla sola ricorrente principale.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.700 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, 10 di 10 ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 3