Articolo 9 della Legge 25 gennaio 1962, n. 12
Articolo 8
Versione
24 febbraio 1962
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonche' con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 24 febbraio 1962