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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 354/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 354/2022 R.G. vertente:
TRA
, nato a [...] in data [...] (CF: Parte_1
) ed ivi residente in C/da Caforchio n.1, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv.to Santino Piraino (C.F. ) – (Pec: C.F._2 Email_1 giusta procura allegata in atti;
-Appellante -
CONTRO
in persona del Curatore dr.ssa Controparte_1 [...]
P.I. , elett.dom.to in Gliaca di Piraino, via Nazionale CP_2 P.IVA_1
159, presso e nello studio dell'avv.to Angelina Sidoti (C.F.: ) – C.F._3
(Pec: che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 rilasciata in atti e giusta autorizzazione del G.D. emessa in data 25.10.2022;
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 258/2022 pubblicata in data 11.04.2022, emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 1120/2016.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: 1) In via preliminare, per quanto sopra esposto, stante il pregiudizio che ne deriverebbe all'appellante dall'esecuzione della decisione impugnata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.258/2022, resa dal Tribunale ordinario di Patti in data 11.04.2022;
2) In via preliminare, ritenere e dichiarare la mancanza di condizione di procedibilità dell'azione, rilevandosi nella specie l'omessa richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori ex art. 72 L.F. per l'esperimento dell'azione.
3) Nel merito, ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare di compravendita e per l'effetto rigettare con ogni statuizione tutte le domande avanzate dalla Curatela del poiché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto. Nella non temuta ipotesi in cui dovesse essere adottato un provvedimento di scioglimento del contratto de quo e restituzione di somme, ritenere e dichiarare che la somma di euro 193.367,94 sia legittimamente decurtata della somma di euro 27.113,98 che ha diritto di trattenere a titolo di caparra confirmatoria quale Parte_1 parte non inadempiente.
4) Dare atto che l'appellante espressamente ripropone le stesse domande, anche di ordine istruttorio, e le eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado, dichiarando espressamente il proprio interesse al loro accoglimento.
5) Salvo ogni altro diritto anche di ordine istruttorio.
6) Condannare il al pagamento di spese e compensi del Controparte_1 doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA.
Per l'appellato: 1) Dire inammissibile e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n° 258/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 11.4.2022 e, questa confermando integralmente, condannare l'appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio. 2) In ogni subordinata ipotesi e per scrupolo difensivo, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia accogliere le domande formulate dalla curatela nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e che qui di seguito si trascrivono: 1) Ritenere e dichiarare avvenuto, sin dal dicembre 2007, per facta concludentia del curatore fallimentare, consistenti nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, come meglio specificato in premessa, lo scioglimento ex art. 72 L.F. del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30.08.2001 tra il sig. Parte_1
e la società 2) In subordine, dato atto della dichiarazione del
[...] Controparte_1 curatore, ritualmente sopra formulata, di volersi sciogliere dal preliminare per cui è causa, accertare e dichiarare il recesso della curatela fallimentare ex art. 72 L.F. dal suddetto preliminare di compravendita;
3) Conseguentemente, condannare il sig.
a restituire alla curatela fallimentare la somma di € 193.367,94 Parte_1 versata dalla fallita in esecuzione del suddetto contratto, oltre al pagamento degli
2 interessi di legge dalla data di scioglimento del contratto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.06.2016, il conveniva in Controparte_1 giudizio affinché venisse dichiarato, ai sensi dell'art. 72 L.F., per Parte_1 facta concludentia consistenti nella proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, l'avvenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato il 30.08.2001 avente ad oggetto un capannone, sito in Patti, c/da Caforchio, individuato in catasto al fg. 34, part. 123.
In virtù di tale atto, aveva promesso di vendere alla società Parte_1 CP_1
che, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca sig. , si
[...] Parte_2 era impegnata ad acquistare, il suddetto capannone per il prezzo di £. 525.000.000 (pari ad € 271.139,872) oltre IVA, da versarsi, quanto a £. 52.000.000 (pari ad € 27.113,987) all'atto della firma a titolo di caparra confirmatoria, e quanto alla restante somma di £. 475.000.000 (pari ad € 244.025,885) da corrispondersi al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento, da farsi a richiesta della presso un Controparte_1
Notaio dalla stessa designato.
Intervenuto in data 23-26/02/2007 il fallimento della società promissaria acquirente, il curatore Dr.ssa debitamente autorizzata dal G.D., chiedeva al Tribunale di CP_2
Patti, con ricorso iscritto al n° 1362/2007, l'emissione di un decreto ingiuntivo, a carico di , per la restituzione della somma di € 193.367,94 pari al Parte_1 corrispettivo via via versato nel corso degli anni dalla al promittente Controparte_1 venditore in virtù del suddetto preliminare di compravendita. Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo non ancora sorto il diritto alla restituzione, non essendosi dato luogo alla risoluzione del contratto.
Presone atto, il curatore, previa autorizzazione del G.D, promuoveva un'azione ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso.
Il Tribunale adito, con sentenza del 20.12.2013, rigettava la domanda della Curatela e dichiarava improponibile la riconvenzionale formulata da . Parte_1
Premesso quanto sopra, la curatela fallimentare instaurava un nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Patti, iscritto al n.1120/2016, oggi oggetto del presente gravame.
Nel proprio atto introduttivo, sosteneva che il preliminare doveva considerarsi sciolto a far data dal termine di proposizione del citato decreto ingiuntivo e, in via subordinata, chiedeva il recesso dal suddetto preliminare ex art. 72 L.F. con diritto alla restituzione della somma di euro 193.367,94 oltre interessi legali con efficacia retroattiva, dovendosi ritenere che per conseguenza le prestazioni eseguite dai contraenti rimangono soggette alla ripetizione d'indebito. In via ancora più subordinata, sosteneva
3 che il contratto doveva comunque considerarsi sciolto con diritto alla restituzione della predetta somma, oltre interessi, tenuto conto degli adempimenti reciproci.
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso atto di citazione ed Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione per mancanza di chiesta autorizzazione ex art. 72 legge fallimentare al comitato dei creditori. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare in questione e, in caso di accoglimento della domanda attorea, la decurtazione della caparra confirmatoria di € 27.113,98 dalla somma di € 193.367,94 già pagata dalla . CP_1
La causa era istruita mediante interrogatorio formale dell' e prove Parte_1 testimoniali;
precisate le conclusioni, veniva poi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, in data 11.04.2022, veniva emessa la sentenza n. 258/2022 con la quale il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1120/2016 R.G.: “Rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'incoata azione;
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara risolto il contratto preliminare del 30.08.2001 con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione in favore della Curatela dell'importo di € 193.367,84, oltre interessi di legge maturati dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 792,94 per spese ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”
Secondo il decidente preliminarmente, “deve essere escluso che il difetto di autorizzazione da parte del comitato dei creditori possa integrare una condizione di procedibilità, quanto piuttosto operare come vizio nella formazione della volontà e quindi incidere sulla validità dell'atto negoziale posto in essere dal curatore. Nel caso in esame, quindi, va esclusa la legittimazione dell' a far valere il difetto Parte_1 autorizzativo. In definitiva…OMISSIS… le domande proposte dalla curatela non possono essere ritenute improcedibili, come invocato dalla parte convenuta.”
Nel merito, “la domanda attorea di risoluzione del contratto preliminare del 30.08.2001 va accolta in considerazione che detto preliminare alla data di apertura del fallimento era ancora ineseguito…OMISSIS… e che sussiste, oltre ad essere provata e non contestata, la chiara ed inequivocabile volontà risolutiva della Curatela. Per l'effetto, …OMISSIS… il sig. dovrà restituire alla Curatela Parte_1 tutte le somme ricevute comprensive di caparra anch'essa Parte_3 da restituire, non ravvisandosi inadempimento della promittente venditrice per l'avvenuto fallimento né della Curatela- pari ad euro193.367,84, oltre interessi di legge maturati e sino al soddisfo”.
§
Con atto di appello, depositato telematicamente in data 11.05.2022, notificato il 10.05.2022, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
4 sentenza, affidandolo ai motivi di cui infra si dirà e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 07.11.2022, si costituiva il n persona del Curatore dr.ssa Controparte_1 [...]
chiedendo, nel merito, il rigetto dell'atto di appello, per CP_2
l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, con vittoria di spese e compensi di causa e conferma integrale del provvedimento impugnato.
§
All'udienza del 02.12.2022, la Corte di Appello, ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., “stante la mancata articolazione di motivi specifici relativi al danno”, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte con ordinanza rinviava per carico di ruolo all'udienza del 19.02.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato per i motivi di cui si dirà.
In mancanza di numerazione dei motivi di gravame nella parte narrativa dell'atto di appello, si procederà seguendo l'ordine di priorità logica, come appresso indicato e come risultante dalle conclusioni del medesimo atto di impugnazione.
§ 1. Con il primo dei motivi di appello (n. 2 delle conclusioni) Parte_1 chiede dichiararsi la mancanza di condizione di procedibilità dell'azione, evidenziando l'assenza di richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori ex art. 72 L.F. per l'esperimento dell'azione promossa.
Secondo l'appellante, la domanda attorea di scioglimento del contratto non poteva essere accolta perché l'azione giudiziaria era stata attivata in assenza del potere autorizzativo del comitato dei creditori intervenuto tardivamente, ovvero solo al momento delle memorie ex art.183 c.p.c.; pertanto, tale autorizzazione deve ritenersi del tutto assente, come prevede l'art. 72 L.F., quale condizione di procedibilità.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'odierno appellante non ha mai contestato l'autorizzazione del G.D. concessa al Curatore per promuovere l'azione che avrebbe legittimato il rimedio del reclamo ex art. 36 L.F., ma,
5 al contrario, ha rilevato che tale provvedimento era intervenuto senza l'autorizzazione del comitato dei creditori cosa diversa dal vizio dell'autorizzazione del G.D.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Conformemente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, nell'ambito della procedura fallimentare vi sono casi specifici nei quali l'attività di gestione del curatore è subordinata all'intervento autorizzativo del comitato dei creditori;
uno di questi è sicuramente l'azione di cui all'art. 72 della legge fallimentare.
Invero, nel caso di specie, il comitato dei creditori integra, mediante la propria autorizzazione, i poteri del curatore che si esplicano, pertanto, nell'adozione di atti complessi.
In tale ottica, l'autorizzazione assume rilevanza esterna, dato che integra, anche nei confronti dei terzi, i poteri del curatore come chiaramente affermato dall'art. 35 della legge fallimentare. Ne deriva che il vizio concernente l'autorizzazione si riverbera sull'atto, non producendo, tuttavia, gli effetti indicati dall' con il proprio Parte_1 gravame.
L'illegittimità o la mancanza dell'autorizzazione prevista per legge, giustifica la proposizione, da parte di qualsiasi soggetto interessato, del reclamo ex art. 36 legge fallimentare contro la stessa autorizzazione o contro l'atto del curatore invalido per un vizio che attiene l'autorizzazione stessa.
Nello specifico, deve ritenersi che i vizi relativi alla procedura di autorizzazione del curatore del fallimento al compimento di atti negoziali e ad agire in giudizio, così come anche i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori, non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il reclamo ex art. 36 legge fallimentare non riguarda solo l'assenza di autorizzazione del G.D. ma anche del comitato dei creditori laddove prevista per legge.
Nondimeno, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, una volta che siano inutilmente decorsi i termini per l'eventuale reclamo, i terzi interessati non avranno a disposizione alcuno strumento per impedire che il curatore dia esecuzione all'atto privo di autorizzazione.
Infatti, se il curatore esercita il proprio potere in assenza di autorizzazione del comitato dei creditori, richiesta per legge, - nel caso di specie attivando il rimedio di cui all'articolo 72 legge fallimentare - dà esecuzione ad un atto viziato;
tuttavia, tale vizio
6 deve ritenersi sanabile potendo l'autorizzazione intervenire anche successivamente. La ratio va ravvisata nella circostanza che l'autorizzazione prevista dalla legge è comunque volta a tutelare l'interesse dell'amministrazione fallimentare.
Alla luce di quanto esposto, non può accogliersi la tesi prospettata dall'odierno appellante secondo la quale il difetto originario – comunque successivamente sanato – dell'assenza dell'autorizzazione del comitato dei creditori, si ponga come condizione di procedibilità dell'azione promossa, in primo grado, dal curatore odierno appellato.
Orbene, andando al caso di specie, intanto va osservato che il senso letterale della norma (“…il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito…”) lascerebbe intendere che la necessità della autorizzazione da parte del comitato dei creditori sia prevista espressamente solo nel caso di subentro nel contratto e non anche nel caso di scioglimento.
Militerebbe in tal senso la circostanza che solo il subentro implica l'esercizio di un atto effettivo di disposizione del patrimonio fallimentare, comportante l'assunzione di tutti gli obblighi propri del contratto ed incidente sulle risorse da destinare alla soddisfazione di creditori.
Ma, a prescindere da tale rilievo, comunque, come già sopra detto, la mancanza di autorizzazione prevista dall'art. 72 L. Fall. secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, potrà giustificare solo la proposizione, da parte di qualsiasi soggetto interessato, del reclamo ex art. 36 L.F. contro l'atto del curatore da cui risulti la manifestazione della volontà di subentro, con l'ulteriore precisazione che, ove sia decorso il relativo termine, il vizio (come in tutte le altri ipotesi di mancanza di autorizzazioni necessarie che integrano i poteri e quindi la legittimazione ad agire del curatore) “importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ.” (Cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 13242 del 26.06.2015; Cass., n. 5334 del 1981, n. 8669 del 1995, n. 3563 del 1971).
§
§ 2. Con altro motivo di appello (n. 3 delle conclusioni) si contesta l'assoluta mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare di compravendita.
Nello specifico, l'appellante si duole della pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente non ha valutato che la curatela ha chiesto lo scioglimento del preliminare del 30.08.2001, ma non ha mai domandato specificamente la risoluzione del contratto e, in ogni caso – osserva l'appellante – non avrebbe potuto, posto che già prima della dichiarazione di fallimento della la stessa società si era resa Controparte_1 inadempiente al versamento del saldo del corrispettivo stabilito, rendendo impossibile il rogito notarile di trasferimento della proprietà.
7 Pertanto, secondo l' , il primo giudice avrebbe errato laddove ha dichiarato Parte_1 risolto il preliminare in assenza delle condizioni richieste dalla legge ovvero l'inadempimento dell'odierno appellante e l'assenza di una specifica domanda di controparte non desumibile dal testo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
§
La suesposta doglianza risulta infondata.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il fallimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo Controparte_1 grado al punto 4 scriveva “in via del tutto subordinata, e con espressa riserva di gravame, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimenti reciproci delle parti e per volontà delle stesse, e conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione della somma già versate di Parte_1 euro 193.367,94 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi di legge dalla domanda al soddisfo”. Pertanto, non corrisponde al vero la circostanza che controparte non abbia mai domandato specificamente la risoluzione del contratto come sostenuto dall'odierno appellante a pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Premesso quanto sopra, questo Collegio ritiene dirimente il fatto che dalla lettura della sentenza impugnata emerga chiaramente come il decidente (al di là della terminologia adottata in quale passaggio motivazione) nell'accogliere la domanda attorea abbia inteso disporre lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare. Invero, dalla disamina del provvedimento impugnato è evidente, ictu oculi, che il primo giudice abbia utilizzato i termini scioglimento e risoluzione come sinonimi, posto che la fattispecie giuridica trattata risulta pienamente inquadrata nell'ambito dell'istituto previsto dalla suindicata norma.
Ciò si desume palesemente dall'indicazione testuale dell'articolo richiamato e, altresì, dalla giurisprudenza citata che fa riferimento “all'esercizio da parte del curatore del potere di sciogliersi dal contratto preliminare” e ancora “allo scioglimento del contratto…senza che possa parlarsi di inadempimento del curatore ai fini della necessaria e conseguente restituzione al fallimento di acconti, caparre ed importi versati in virtù del preliminare sottoscritto”.
Tale ricostruzione è rafforzata dalla circostanza che gli stessi giudici di legittimità nella pronuncia richiamata nell'odierno provvedimento impugnato, fanno riferimento al potere di agire per la risoluzione L. fall. ex art. 72 (Cass. civile sez. VI n.20215 del 25.07.2019).
§
§ 3. Con l'ultimo motivo di appello, chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha disatteso, respingendola, la 8 domanda tendente alla decurtazione della caparra confirmatoria pari ad euro 27.113,98 posto che si tratta di specifico effetto derivante dalla dichiarazione di risoluzione del contratto.
Anche tale motivo deve essere rigettato per infondatezza delle doglianze esposte.
Come già rilevato, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di risoluzione del contratto bensì di scioglimento ex art. 72 legge fallimentare;
ne deriva che, come correttamente sostenuto dal primo giudice, la promessa di vendita viene meno fin dall'origine con effetti retroattivi e definitivi, senza che possa parlarsi di inadempimento ai fini della restituzione di eventuali caparre.
Ciò posto, a nulla rilevano le mere affermazioni dell'odierno appellante secondo le quali la società si era già resa inadempiente anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Esito diverso si sarebbe potuto avere, qualora l' , sostenuto l'inadempimento Parte_1 di controparte, avesse promosso un'azione di risoluzione prima del fallimento, perché, in tal caso, il contraente adempiente acquisterebbe il diritto alla risoluzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mediante la proposizione della domanda giudiziale che produrrebbe, tra l'altro, effetti restitutori di un'eventuale caparra confirmatoria.
Invero, il diritto di recesso dal contratto, previsto dall'art. 1385 c.c., comma 2, quando sia stata data caparra confirmatoria, è esercitato dalla parte non inadempiente mediante dichiarazione fatta pervenire alla parte inadempiente ed è un mezzo di autotutela il cui presupposto giustificante è l'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di controparte (Cass., Sez. 2^, 23 gennaio 1989, n. 398).
Tale soluzione, trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità “Il fallimento - afferma Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1982, n. 6713 - produce, con l'indisponibilità dei beni del fallito, la par condicio creditorum, con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi;
i quali, pertanto, se di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non si siano avvalsi del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non possono esercitarlo dopo la dichiarazione di fallimento con l'effetto di modificare, a proprio favore e verso la massa, la posizione di cui sono titolari”.
Ancora più recentemente si è invero sostenuto che “Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente
9 pattuita prima dell'apertura del concorso” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 23462 del 02.09.2024).
In tale ottica, il potere attribuito al curatore ex art. 72 legge fallimentare, troverebbe un ostacolo in tutte quelle situazioni suscettibili di essere considerate come oramai consolidate alla stregua dell'ordinamento giuridico. La domanda di recesso con restituzione della caparra confirmatoria è infatti una dichiarazione di natura sostanziale che produce il proprio effetto immediato al di fuori del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante non avendo esercitato il recesso prima del fallimento, non può acquistare, vista la peculiare situazione, il potere di sciogliersi dal rapporto contrattuale trattenendo la caparra versata dal promissario acquirente, la quale per l'effetto va restituita insieme agli altri acconti ricevuti.
§
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 7.160,00 (di cui €1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 2.552,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 sopra generalizzato, avverso la sentenza n. 258/2022 pubblicata dal
[...]
Tribunale di Patti in data 11.04.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
10 2. Condanna INCINCITTA al pagamento in favore del Pt_1 [...]
in persona del curatore dr.ssa , delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.160,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 354/2022 R.G. vertente:
TRA
, nato a [...] in data [...] (CF: Parte_1
) ed ivi residente in C/da Caforchio n.1, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv.to Santino Piraino (C.F. ) – (Pec: C.F._2 Email_1 giusta procura allegata in atti;
-Appellante -
CONTRO
in persona del Curatore dr.ssa Controparte_1 [...]
P.I. , elett.dom.to in Gliaca di Piraino, via Nazionale CP_2 P.IVA_1
159, presso e nello studio dell'avv.to Angelina Sidoti (C.F.: ) – C.F._3
(Pec: che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 rilasciata in atti e giusta autorizzazione del G.D. emessa in data 25.10.2022;
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 258/2022 pubblicata in data 11.04.2022, emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 1120/2016.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: 1) In via preliminare, per quanto sopra esposto, stante il pregiudizio che ne deriverebbe all'appellante dall'esecuzione della decisione impugnata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.258/2022, resa dal Tribunale ordinario di Patti in data 11.04.2022;
2) In via preliminare, ritenere e dichiarare la mancanza di condizione di procedibilità dell'azione, rilevandosi nella specie l'omessa richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori ex art. 72 L.F. per l'esperimento dell'azione.
3) Nel merito, ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare di compravendita e per l'effetto rigettare con ogni statuizione tutte le domande avanzate dalla Curatela del poiché infondate in fatto e in Controparte_1 diritto. Nella non temuta ipotesi in cui dovesse essere adottato un provvedimento di scioglimento del contratto de quo e restituzione di somme, ritenere e dichiarare che la somma di euro 193.367,94 sia legittimamente decurtata della somma di euro 27.113,98 che ha diritto di trattenere a titolo di caparra confirmatoria quale Parte_1 parte non inadempiente.
4) Dare atto che l'appellante espressamente ripropone le stesse domande, anche di ordine istruttorio, e le eccezioni non accolte con la sentenza di primo grado, dichiarando espressamente il proprio interesse al loro accoglimento.
5) Salvo ogni altro diritto anche di ordine istruttorio.
6) Condannare il al pagamento di spese e compensi del Controparte_1 doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA.
Per l'appellato: 1) Dire inammissibile e, comunque, con qualsiasi statuizione, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n° 258/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Patti in composizione monocratica in data 11.4.2022 e, questa confermando integralmente, condannare l'appellante al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio. 2) In ogni subordinata ipotesi e per scrupolo difensivo, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia accogliere le domande formulate dalla curatela nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e che qui di seguito si trascrivono: 1) Ritenere e dichiarare avvenuto, sin dal dicembre 2007, per facta concludentia del curatore fallimentare, consistenti nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, come meglio specificato in premessa, lo scioglimento ex art. 72 L.F. del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 30.08.2001 tra il sig. Parte_1
e la società 2) In subordine, dato atto della dichiarazione del
[...] Controparte_1 curatore, ritualmente sopra formulata, di volersi sciogliere dal preliminare per cui è causa, accertare e dichiarare il recesso della curatela fallimentare ex art. 72 L.F. dal suddetto preliminare di compravendita;
3) Conseguentemente, condannare il sig.
a restituire alla curatela fallimentare la somma di € 193.367,94 Parte_1 versata dalla fallita in esecuzione del suddetto contratto, oltre al pagamento degli
2 interessi di legge dalla data di scioglimento del contratto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.06.2016, il conveniva in Controparte_1 giudizio affinché venisse dichiarato, ai sensi dell'art. 72 L.F., per Parte_1 facta concludentia consistenti nella proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, l'avvenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato il 30.08.2001 avente ad oggetto un capannone, sito in Patti, c/da Caforchio, individuato in catasto al fg. 34, part. 123.
In virtù di tale atto, aveva promesso di vendere alla società Parte_1 CP_1
che, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca sig. , si
[...] Parte_2 era impegnata ad acquistare, il suddetto capannone per il prezzo di £. 525.000.000 (pari ad € 271.139,872) oltre IVA, da versarsi, quanto a £. 52.000.000 (pari ad € 27.113,987) all'atto della firma a titolo di caparra confirmatoria, e quanto alla restante somma di £. 475.000.000 (pari ad € 244.025,885) da corrispondersi al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento, da farsi a richiesta della presso un Controparte_1
Notaio dalla stessa designato.
Intervenuto in data 23-26/02/2007 il fallimento della società promissaria acquirente, il curatore Dr.ssa debitamente autorizzata dal G.D., chiedeva al Tribunale di CP_2
Patti, con ricorso iscritto al n° 1362/2007, l'emissione di un decreto ingiuntivo, a carico di , per la restituzione della somma di € 193.367,94 pari al Parte_1 corrispettivo via via versato nel corso degli anni dalla al promittente Controparte_1 venditore in virtù del suddetto preliminare di compravendita. Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo non ancora sorto il diritto alla restituzione, non essendosi dato luogo alla risoluzione del contratto.
Presone atto, il curatore, previa autorizzazione del G.D, promuoveva un'azione ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere una sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso.
Il Tribunale adito, con sentenza del 20.12.2013, rigettava la domanda della Curatela e dichiarava improponibile la riconvenzionale formulata da . Parte_1
Premesso quanto sopra, la curatela fallimentare instaurava un nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Patti, iscritto al n.1120/2016, oggi oggetto del presente gravame.
Nel proprio atto introduttivo, sosteneva che il preliminare doveva considerarsi sciolto a far data dal termine di proposizione del citato decreto ingiuntivo e, in via subordinata, chiedeva il recesso dal suddetto preliminare ex art. 72 L.F. con diritto alla restituzione della somma di euro 193.367,94 oltre interessi legali con efficacia retroattiva, dovendosi ritenere che per conseguenza le prestazioni eseguite dai contraenti rimangono soggette alla ripetizione d'indebito. In via ancora più subordinata, sosteneva
3 che il contratto doveva comunque considerarsi sciolto con diritto alla restituzione della predetta somma, oltre interessi, tenuto conto degli adempimenti reciproci.
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso atto di citazione ed Parte_1 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione per mancanza di chiesta autorizzazione ex art. 72 legge fallimentare al comitato dei creditori. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare in questione e, in caso di accoglimento della domanda attorea, la decurtazione della caparra confirmatoria di € 27.113,98 dalla somma di € 193.367,94 già pagata dalla . CP_1
La causa era istruita mediante interrogatorio formale dell' e prove Parte_1 testimoniali;
precisate le conclusioni, veniva poi rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, in data 11.04.2022, veniva emessa la sentenza n. 258/2022 con la quale il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1120/2016 R.G.: “Rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'incoata azione;
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara risolto il contratto preliminare del 30.08.2001 con conseguente condanna della parte convenuta alla restituzione in favore della Curatela dell'importo di € 193.367,84, oltre interessi di legge maturati dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 792,94 per spese ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”
Secondo il decidente preliminarmente, “deve essere escluso che il difetto di autorizzazione da parte del comitato dei creditori possa integrare una condizione di procedibilità, quanto piuttosto operare come vizio nella formazione della volontà e quindi incidere sulla validità dell'atto negoziale posto in essere dal curatore. Nel caso in esame, quindi, va esclusa la legittimazione dell' a far valere il difetto Parte_1 autorizzativo. In definitiva…OMISSIS… le domande proposte dalla curatela non possono essere ritenute improcedibili, come invocato dalla parte convenuta.”
Nel merito, “la domanda attorea di risoluzione del contratto preliminare del 30.08.2001 va accolta in considerazione che detto preliminare alla data di apertura del fallimento era ancora ineseguito…OMISSIS… e che sussiste, oltre ad essere provata e non contestata, la chiara ed inequivocabile volontà risolutiva della Curatela. Per l'effetto, …OMISSIS… il sig. dovrà restituire alla Curatela Parte_1 tutte le somme ricevute comprensive di caparra anch'essa Parte_3 da restituire, non ravvisandosi inadempimento della promittente venditrice per l'avvenuto fallimento né della Curatela- pari ad euro193.367,84, oltre interessi di legge maturati e sino al soddisfo”.
§
Con atto di appello, depositato telematicamente in data 11.05.2022, notificato il 10.05.2022, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
4 sentenza, affidandolo ai motivi di cui infra si dirà e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 07.11.2022, si costituiva il n persona del Curatore dr.ssa Controparte_1 [...]
chiedendo, nel merito, il rigetto dell'atto di appello, per CP_2
l'infondatezza di tutti i motivi dedotti da controparte, con vittoria di spese e compensi di causa e conferma integrale del provvedimento impugnato.
§
All'udienza del 02.12.2022, la Corte di Appello, ritenuto che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., “stante la mancata articolazione di motivi specifici relativi al danno”, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023.
A tale udienza (svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), acquisite le note scritte di trattazione delle parti, la Corte con ordinanza rinviava per carico di ruolo all'udienza del 19.02.2024 per i medesimi incombenti.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato per i motivi di cui si dirà.
In mancanza di numerazione dei motivi di gravame nella parte narrativa dell'atto di appello, si procederà seguendo l'ordine di priorità logica, come appresso indicato e come risultante dalle conclusioni del medesimo atto di impugnazione.
§ 1. Con il primo dei motivi di appello (n. 2 delle conclusioni) Parte_1 chiede dichiararsi la mancanza di condizione di procedibilità dell'azione, evidenziando l'assenza di richiesta di autorizzazione al comitato dei creditori ex art. 72 L.F. per l'esperimento dell'azione promossa.
Secondo l'appellante, la domanda attorea di scioglimento del contratto non poteva essere accolta perché l'azione giudiziaria era stata attivata in assenza del potere autorizzativo del comitato dei creditori intervenuto tardivamente, ovvero solo al momento delle memorie ex art.183 c.p.c.; pertanto, tale autorizzazione deve ritenersi del tutto assente, come prevede l'art. 72 L.F., quale condizione di procedibilità.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'odierno appellante non ha mai contestato l'autorizzazione del G.D. concessa al Curatore per promuovere l'azione che avrebbe legittimato il rimedio del reclamo ex art. 36 L.F., ma,
5 al contrario, ha rilevato che tale provvedimento era intervenuto senza l'autorizzazione del comitato dei creditori cosa diversa dal vizio dell'autorizzazione del G.D.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Conformemente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, nell'ambito della procedura fallimentare vi sono casi specifici nei quali l'attività di gestione del curatore è subordinata all'intervento autorizzativo del comitato dei creditori;
uno di questi è sicuramente l'azione di cui all'art. 72 della legge fallimentare.
Invero, nel caso di specie, il comitato dei creditori integra, mediante la propria autorizzazione, i poteri del curatore che si esplicano, pertanto, nell'adozione di atti complessi.
In tale ottica, l'autorizzazione assume rilevanza esterna, dato che integra, anche nei confronti dei terzi, i poteri del curatore come chiaramente affermato dall'art. 35 della legge fallimentare. Ne deriva che il vizio concernente l'autorizzazione si riverbera sull'atto, non producendo, tuttavia, gli effetti indicati dall' con il proprio Parte_1 gravame.
L'illegittimità o la mancanza dell'autorizzazione prevista per legge, giustifica la proposizione, da parte di qualsiasi soggetto interessato, del reclamo ex art. 36 legge fallimentare contro la stessa autorizzazione o contro l'atto del curatore invalido per un vizio che attiene l'autorizzazione stessa.
Nello specifico, deve ritenersi che i vizi relativi alla procedura di autorizzazione del curatore del fallimento al compimento di atti negoziali e ad agire in giudizio, così come anche i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori, non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il reclamo ex art. 36 legge fallimentare non riguarda solo l'assenza di autorizzazione del G.D. ma anche del comitato dei creditori laddove prevista per legge.
Nondimeno, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, una volta che siano inutilmente decorsi i termini per l'eventuale reclamo, i terzi interessati non avranno a disposizione alcuno strumento per impedire che il curatore dia esecuzione all'atto privo di autorizzazione.
Infatti, se il curatore esercita il proprio potere in assenza di autorizzazione del comitato dei creditori, richiesta per legge, - nel caso di specie attivando il rimedio di cui all'articolo 72 legge fallimentare - dà esecuzione ad un atto viziato;
tuttavia, tale vizio
6 deve ritenersi sanabile potendo l'autorizzazione intervenire anche successivamente. La ratio va ravvisata nella circostanza che l'autorizzazione prevista dalla legge è comunque volta a tutelare l'interesse dell'amministrazione fallimentare.
Alla luce di quanto esposto, non può accogliersi la tesi prospettata dall'odierno appellante secondo la quale il difetto originario – comunque successivamente sanato – dell'assenza dell'autorizzazione del comitato dei creditori, si ponga come condizione di procedibilità dell'azione promossa, in primo grado, dal curatore odierno appellato.
Orbene, andando al caso di specie, intanto va osservato che il senso letterale della norma (“…il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito…”) lascerebbe intendere che la necessità della autorizzazione da parte del comitato dei creditori sia prevista espressamente solo nel caso di subentro nel contratto e non anche nel caso di scioglimento.
Militerebbe in tal senso la circostanza che solo il subentro implica l'esercizio di un atto effettivo di disposizione del patrimonio fallimentare, comportante l'assunzione di tutti gli obblighi propri del contratto ed incidente sulle risorse da destinare alla soddisfazione di creditori.
Ma, a prescindere da tale rilievo, comunque, come già sopra detto, la mancanza di autorizzazione prevista dall'art. 72 L. Fall. secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, potrà giustificare solo la proposizione, da parte di qualsiasi soggetto interessato, del reclamo ex art. 36 L.F. contro l'atto del curatore da cui risulti la manifestazione della volontà di subentro, con l'ulteriore precisazione che, ove sia decorso il relativo termine, il vizio (come in tutte le altri ipotesi di mancanza di autorizzazioni necessarie che integrano i poteri e quindi la legittimazione ad agire del curatore) “importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ.” (Cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 13242 del 26.06.2015; Cass., n. 5334 del 1981, n. 8669 del 1995, n. 3563 del 1971).
§
§ 2. Con altro motivo di appello (n. 3 delle conclusioni) si contesta l'assoluta mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di scioglimento e/o recesso e/o risoluzione del preliminare di compravendita.
Nello specifico, l'appellante si duole della pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente non ha valutato che la curatela ha chiesto lo scioglimento del preliminare del 30.08.2001, ma non ha mai domandato specificamente la risoluzione del contratto e, in ogni caso – osserva l'appellante – non avrebbe potuto, posto che già prima della dichiarazione di fallimento della la stessa società si era resa Controparte_1 inadempiente al versamento del saldo del corrispettivo stabilito, rendendo impossibile il rogito notarile di trasferimento della proprietà.
7 Pertanto, secondo l' , il primo giudice avrebbe errato laddove ha dichiarato Parte_1 risolto il preliminare in assenza delle condizioni richieste dalla legge ovvero l'inadempimento dell'odierno appellante e l'assenza di una specifica domanda di controparte non desumibile dal testo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
§
La suesposta doglianza risulta infondata.
Preliminarmente, occorre evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il fallimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo Controparte_1 grado al punto 4 scriveva “in via del tutto subordinata, e con espressa riserva di gravame, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimenti reciproci delle parti e per volontà delle stesse, e conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione della somma già versate di Parte_1 euro 193.367,94 o della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento degli interessi di legge dalla domanda al soddisfo”. Pertanto, non corrisponde al vero la circostanza che controparte non abbia mai domandato specificamente la risoluzione del contratto come sostenuto dall'odierno appellante a pagina 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Premesso quanto sopra, questo Collegio ritiene dirimente il fatto che dalla lettura della sentenza impugnata emerga chiaramente come il decidente (al di là della terminologia adottata in quale passaggio motivazione) nell'accogliere la domanda attorea abbia inteso disporre lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare. Invero, dalla disamina del provvedimento impugnato è evidente, ictu oculi, che il primo giudice abbia utilizzato i termini scioglimento e risoluzione come sinonimi, posto che la fattispecie giuridica trattata risulta pienamente inquadrata nell'ambito dell'istituto previsto dalla suindicata norma.
Ciò si desume palesemente dall'indicazione testuale dell'articolo richiamato e, altresì, dalla giurisprudenza citata che fa riferimento “all'esercizio da parte del curatore del potere di sciogliersi dal contratto preliminare” e ancora “allo scioglimento del contratto…senza che possa parlarsi di inadempimento del curatore ai fini della necessaria e conseguente restituzione al fallimento di acconti, caparre ed importi versati in virtù del preliminare sottoscritto”.
Tale ricostruzione è rafforzata dalla circostanza che gli stessi giudici di legittimità nella pronuncia richiamata nell'odierno provvedimento impugnato, fanno riferimento al potere di agire per la risoluzione L. fall. ex art. 72 (Cass. civile sez. VI n.20215 del 25.07.2019).
§
§ 3. Con l'ultimo motivo di appello, chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha disatteso, respingendola, la 8 domanda tendente alla decurtazione della caparra confirmatoria pari ad euro 27.113,98 posto che si tratta di specifico effetto derivante dalla dichiarazione di risoluzione del contratto.
Anche tale motivo deve essere rigettato per infondatezza delle doglianze esposte.
Come già rilevato, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di risoluzione del contratto bensì di scioglimento ex art. 72 legge fallimentare;
ne deriva che, come correttamente sostenuto dal primo giudice, la promessa di vendita viene meno fin dall'origine con effetti retroattivi e definitivi, senza che possa parlarsi di inadempimento ai fini della restituzione di eventuali caparre.
Ciò posto, a nulla rilevano le mere affermazioni dell'odierno appellante secondo le quali la società si era già resa inadempiente anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Esito diverso si sarebbe potuto avere, qualora l' , sostenuto l'inadempimento Parte_1 di controparte, avesse promosso un'azione di risoluzione prima del fallimento, perché, in tal caso, il contraente adempiente acquisterebbe il diritto alla risoluzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mediante la proposizione della domanda giudiziale che produrrebbe, tra l'altro, effetti restitutori di un'eventuale caparra confirmatoria.
Invero, il diritto di recesso dal contratto, previsto dall'art. 1385 c.c., comma 2, quando sia stata data caparra confirmatoria, è esercitato dalla parte non inadempiente mediante dichiarazione fatta pervenire alla parte inadempiente ed è un mezzo di autotutela il cui presupposto giustificante è l'inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di controparte (Cass., Sez. 2^, 23 gennaio 1989, n. 398).
Tale soluzione, trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità “Il fallimento - afferma Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1982, n. 6713 - produce, con l'indisponibilità dei beni del fallito, la par condicio creditorum, con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi;
i quali, pertanto, se di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non si siano avvalsi del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non possono esercitarlo dopo la dichiarazione di fallimento con l'effetto di modificare, a proprio favore e verso la massa, la posizione di cui sono titolari”.
Ancora più recentemente si è invero sostenuto che “Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente
9 pattuita prima dell'apertura del concorso” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 23462 del 02.09.2024).
In tale ottica, il potere attribuito al curatore ex art. 72 legge fallimentare, troverebbe un ostacolo in tutte quelle situazioni suscettibili di essere considerate come oramai consolidate alla stregua dell'ordinamento giuridico. La domanda di recesso con restituzione della caparra confirmatoria è infatti una dichiarazione di natura sostanziale che produce il proprio effetto immediato al di fuori del giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante non avendo esercitato il recesso prima del fallimento, non può acquistare, vista la peculiare situazione, il potere di sciogliersi dal rapporto contrattuale trattenendo la caparra versata dal promissario acquirente, la quale per l'effetto va restituita insieme agli altri acconti ricevuti.
§
§ 4. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 7.160,00 (di cui €1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 2.552,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 sopra generalizzato, avverso la sentenza n. 258/2022 pubblicata dal
[...]
Tribunale di Patti in data 11.04.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
10 2. Condanna INCINCITTA al pagamento in favore del Pt_1 [...]
in persona del curatore dr.ssa , delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.160,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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