Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
La prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza della presunzione "iuris tantum" di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., nonché, con essa, la decorrenza del "dies a quo" per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Condomino assente e decorrenza del termine per impugnare la delibera.Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 22240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22240 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MI, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. FUBELLI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Brindisi, n. 18;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PRIMAVERA, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. VIALE BARBARA e Alessio Petretti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO PRIMAVERA, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Viale e Alessio Petretti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
- ricorrente in via incidentale -
contro
AR AN;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1368/11 in data 12 dicembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con atto di citazione notificato il 25 maggio 2006, AN AR e EC TA, proprietari di alloggio nell'immobile di via Torretta n. 13/A a Bergamo, costruito dalla Cooperativa edilizia San Giuseppe 77 a r.l. in liquidazione, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo il IN Primavera, chiedendo che fossero dichiarate nulla, in quanto assunte dall'assemblea di un condominio "illegale", le deliberazioni assunte nell'assemblea del 28 marzo 2006, ed in via subordinate instando per l'annullabilità delle medesime deliberazioni;
che il IN eccepì l'inammissibilità dell'impugnazione, per decadenza, essendo stata proposta oltre i trenta giorni della data in cui il verbale dell'assemblea, spedito a mezzo lettera raccomandata, era giunto all'indirizzo del destinatario;
e contestò l'assunto di una pretesa inesistenza del condominio, rilevando che tutti gli alloggi costruiti dalla Cooperativa edilizia San Giuseppe 77 a r.l., a contributo erariale, erano stati assegnati definitivamente in proprietà, con stipula del mutuo individuale, ai soci della cooperativa sin dal 31 dicembre 2003 e che da allora era cessata la fase del condominio speciale, soggetto alla disciplina dettata dalle norme del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvate con il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165;
che il IN chiese la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
che l'adito Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con sentenza in data 2 luglio 2008, dichiarò l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere assembleari relativamente alle domande di annullamento formulate, rigettò le domande di nullità e respinse pure la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 dicembre 2011, ha respinto l'appello principale di AR AN e, in parziale accoglimento dell'incidentale, ha condannato AR AN al pagamento della somma di Euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per il secondo grado;
che la Corte distrettuale ha rilevato che nella specie l'impugnativa delle delibere assembleari era tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dal giorno (31 marzo 2006) in cui la missiva contenente il verbale era giunta all'indirizzo del condomino, non valendo come dies a quo il diverso termine (28 aprile 2006) in cui il plico era stato ritirato dal destinatario;
che, pronunciando sull'appello incidentale del IN, la Corte di Brescia ha escluso la responsabilità processuale aggravata per il primo grado (perché l'azione proposta dal AR, riproponendo gli stessi argomenti che erano stati accolti con la sentenza della Corte di cassazione n. 9195 del 2004 - che aveva deciso altra causa tra i medesimi attori e la Cooperativa San Giuseppe, introdotta con atto di citazione del 1995 - "si fondava su principi di diritto opinabili"), mentre ha ritenuto che l'appello di AR AN presentasse il carattere di lite temeraria, dimostrata dalla negligente applicazione dei principi di diritto esplicati e ribaditi dal giudice di primo grado;
che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello AR AN ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 giugno 2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che ha resistito, con controricorso, l'intimato IN, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un mezzo.
Considerato che
il collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente in via principale contesta di avere avuto legale conoscenza della deliberazione assembleare nel giorno in cui il plico raccomandato, contenente il verbale dell'assemblea, è giunto al suo indirizzo, giacché questa conoscenza si sarebbe realizzata soltanto il 28 aprile 2006, con il ritiro del plico;
che il motivo è infondato, perché con la prova dell'avvenuto recapito, all'indirizzo del condomino assente, della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale, sorge in capo al destinatario la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., e scatta il dies a quo per l'impugnazione della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 c.c.;
che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione;
che il motivo è fondato;
che la sentenza impugnata rileva che il ricorso proposto in primo grado da AR AN, "riproponendo gli stessi argomenti che erano stati accolti con la sentenza della Corte di cassazione n. 9195/04, si fondava su principi di diritto opinabili", e che "presenta, invece, il carattere di lite temeraria l'appello di AR AN, dimostrata dalla negligente applicazione dei principi di diritto esplicati e chiaramente ribaditi dal giudice di primo grado nel fare propri i criteri enunciati dalla Suprema Corte";
che, cosi decidendo, il giudice non ha tenuto conto del fatto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento. dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass., Sez. 3^, 30 giugno 2010, n. 15629);
che - a fronte di un contrasto di giurisprudenza all'interno della giurisprudenza della Corte di cassazione sul momento in cui nasce il condominio tra gli assegnatari acquirenti di alloggi di edilizia popolare ed economica (cfr. Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2004, n. 9195, e Cass., Sez. 2^, 26 luglio 2006, n. 17031, la prima ammettendo e la seconda escludendo l'applicazione della disciplina speciale di cui al regio decreto n. 1165 del 1938 nella fase che va dalla stipulazione del contratto di mutuo individuale fino al riscatto di tutti gli alloggi) - il definitivo chiarimento di quale fosse l'interpretazione esatta non poteva, di per sè solo, derivare dalla pronuncia di primo grado (in adesione all'uno o all'altro indirizzo in conflitto), essendo di conseguenza inconfigurabile la temerarietà della lite in chi, proponendo appello, aveva contestato l'orientamento dalla stessa accolto;
che con l'unico motivo di ricorso incidentale (violazione degli artt.96 e 115 c.p.c., e vizio di motivazione dovuto alla sua contraddittorietà) il IN impugna il capo della sentenza che ha respinto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., di AN AR per il primo grado di giudizio;
che l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
che, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa può essere decisa nel merito con l'esclusione della condanna di AN AR a titolo di responsabilità aggravata, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata;
che l'esito del giudizio di cassazione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo mezzo del medesimo ricorso e dichiara, assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna di AN AR a titolo di responsabilità aggravata, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013