Cass. civ., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 22240
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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Massime1

La prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza della presunzione "iuris tantum" di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., nonché, con essa, la decorrenza del "dies a quo" per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ.

Commentario1

  • 1Condomino assente e decorrenza del termine per impugnare la delibera.
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 ottobre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 22240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22240
Data del deposito : 27 settembre 2013

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