Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2024, proposto da:
- YN PV 19 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- Ministero della cultura (MIC);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata da YN PV 19 s.r.l. in data 3 ottobre 2022, volta al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale relativo all’impianto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG);
per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata da YN PV 19 s.r.l. in data 3 ottobre 2022;
per la condanna
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a concludere il procedimento per l’adozione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, avviato il 3 ottobre 2022, entro un termine prefissato, con contestuale nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione del predetto in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN CO e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Sticchi Damiani, su delega dell'avv. Giannalberto Mazzei, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. YN PV 19 s.r.l. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza avanzata il 3 ottobre 2022 e concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza nominale pari a 65 MW, da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (FG). La Società ha premesso che il progetto, oltre a qualificarsi come opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, rientra tra gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica dell’Italia inclusi nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all’allegato I-bis del d.lgs. n. 152/2006 ed è pertanto affidato, in sede istruttoria, alla valutazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2- bis , del TUA.
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 3 ottobre 2022, la Società ha trasmesso, al MASE, l’istanza di avvio del procedimento di VIA;
ii) in data 13 aprile 2023, è stato pubblicato il primo avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24 del TUA;
iii) in data 13 maggio 2023, si è conclusa la fase di consultazione del pubblico (30 giorni dalla pubblicazione del primo avviso al pubblico);
iv) in data 21 marzo 2024, la Società ha fornito una serie di integrazioni volontarie;
v) in data 18 aprile 2024, è stato pubblicato il secondo avviso al pubblico;
vi) in data 3 maggio 2024, si è conclusa la seconda fase di consultazione del pubblico (15 giorni dalla pubblicazione del secondo avviso al pubblico);
1.2. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 2 della l. n. 241/1990, 25, comma 2- bis , e 7 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA) nonché del Regolamento UE n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA, con la contestuale nomina, per l’ipotesi di perdurante silenzio, di un commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
1.3. L’udienza camerale del 27 maggio 2025, fissata per la discussione del ricorso, è stata rinviata ad istanza della ricorrente in considerazione delle interlocuzioni che avevano portato la Società a ritenere prossima l’adozione del provvedimento finale.
1.4. Con memoria del 19 febbraio 2026, la stessa ricorrente ha evidenziato che, nelle more della (nuova) udienza di trattazione del mezzo di gravame, è intervenuta l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, atto endoprocedimentale comunque inidoneo a elidere l’inerzia amministrativa per cui è causa.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della cultura (MIC) che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale non ha prodotto documenti né memorie difensive e si è limitata a depositare la richiesta del MASE di concerto al MIC nonché il parere n. 731 del 12 giugno 2025 concernente l’espressione favorevole, con prescrizioni, da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
3. All’udienza del 10 marzo 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr., ex multis, sentt. n. 1063/2025 e n. 1356/2025), va subito chiarito che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ( cfr. art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e che le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito, peraltro, neppure dalla sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto anche conto che, lo stesso legislatore, con la novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1- ter , d.lgs. n. 152/2006). Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹ così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024) .
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021.
6. Posta tale cornice normativa, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che, sulla base dell’ iter procedurale puntualmente esposto dalla Società e non contestato dall’Amministrazione, ricorra nel caso che qui occupa un’ipotesi di inerzia censurabile.
Più nello specifico: il 3 ottobre 2022 è stata presentata l’istanza per cui è causa e in data 18 aprile 2024 si è avviata la seconda (e ultima) fase di consultazione del pubblico, pertanto, il MASE avrebbe dovuto concludere il procedimento entro i successivi130 giorni, ormai ampiamente decorsi. Invece, come risulta in atti, allo stato è intervenuta unicamente l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC senza che a tale parere (e al connesso schema di provvedimento) abbia fatto seguito la definizione della procedura.
7. In conclusione, i termini procedimentali di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, dunque, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza della Società ricorrente volta ad ottenere la valutazione di impatto ambientale per il progetto di cui è titolare.
In particolare, i competenti Organi del Ministero della cultura, già attivati dal MASE con la nota prot. 0136458 del 18.7.2025, concernente la richiesta di concerto e la trasmissione dello schema di decreto di VIA, devono esprimersi – senza vincolo di contenuto – entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; nei successivi 30 (trenta) giorni, il MASE dovrà poi concludere il medesimo procedimento di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
La nomina del commissario ad acta avverrà – ad istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il predetto termine, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GI PA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN CO, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | GI PA |
IL SEGRETARIO