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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Pasqui n. 28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 04.04.1998 in
Massa (MS)
- preso atto che all'udienza del 04.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 27.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.06.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 17 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Massa (MS) per l'anno 1998 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia alla quale Persona_1
garantiranno di mantenere un rapporto parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pag. 2 di 6 3. La casa famigliare sita in via Del Garda 79/B, Mori (TN), rimarrà assegnata e nella disponibilità esclusiva della IG.ra , ove permarrà Pt_1
anche la residenza della figlia sino a quando non sarà economicamente autosufficiente.
Il IG. ha infatti già lasciato l'abitazione famigliare, trasferendosi CP_1
altrove.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi relativi alla sua gestione. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano la minore.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
5. I genitori concordano che, durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro, dovranno occuparsi di lei seguendola nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
6. Ciò ribadito, i genitori non intendono disciplinare con il presente atto un piano di frequentazione, in considerazione della sua attuale età (17 anni)
e della maturità che ella ha raggiunto, delegando direttamente a lei la decisione circa modalità e tempi delle visite al padre.
7. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa della figlia e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative al suo stato di salute;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
pag. 3 di 6 8. Il IGnor contribuirà al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della IG.ra l'importo Pt_1
mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Il IG. contribuirà altresì al mantenimento della IG.ra CP_1 [...]
versando sul conto corrente a lei intestato l'importo mensile di € Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
10. Pertanto, a titolo di pagamento degli assegni di mantenimento di cui ai punti 9 e 10, il IG. verserà mensilmente alla IG.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 700,00, oltre rivalutazione ISTAT, e secondo le modalità di cui ai predetti punti.
11. Allorché la IG.ra avrà trovato un'occupazione stabile, Pt_1
venendo assunta con contratto a tempo indeterminato e percependo uno stipendio netto mensile di almeno € 1.200,00, l'assegno di cui al punto 8 sarà ridotto all'importo di € 200,00 e l'assegno di cui al punto 9 verrà rideterminato nell'importo di € 150,00 mensili.
12. Il IG. provvederà altresì a pagare le rate del mutuo CP_1
dell'importo mensile di € 430,00, nonché le spese condominiali, anche ordinarie, della casa famigliare relative all'anno 2023, mentre con decorrenza anno 2024 la IGnora sosterrà le spese per i consumi Pt_1
pag. 4 di 6 (acqua calda/fredda riscaldamento). Ciò fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al precedente punto.
Al verificarsi di questa condizione, infatti, la IG.ra provvederà a Pt_1
pagare la metà dell'importo delle rate mensili del mutuo e delle spese condominiali.
13. Tutti gli assegni provinciali/statali (tra cui assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno integralmente a favore dalla IG.ra . Parte_1
14. Le spese straordinarie per la figlia minore sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal ConIGlio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 8, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad €150,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla IGnora , se ed in quanto possibile. Parte_1
15. Qualora l'immobile adibito a casa famigliare dovesse essere oggetto di compravendita con terzi, ciascun coniuge avrà diritto di conseguire la metà del corrispettivo. Le parti concordano che la compravendita non potrà avvenire prima del mese di dicembre dell'anno 2030 o quando la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica, se circostanza si dovesse verificare in epoca successiva al mese di dicembre 2030.
pag. 5 di 6 16. L'automobile marca Citroen, con targa FP 489 EA, anch'essa attualmente ricadente in comunione legale, sarà oggetto di compravendita e ciascun coniuge avrà diritto di ottenere la metà del corrispettivo.
17. In deroga al punto precedente, il IG. potrà acquistare la CP_1
quota della metà del suddetto veicolo dalla IG.ra in tal caso il Pt_1
IGnor riconoscerà alla IGnora la somma di € 5.000,00 CP_1 Pt_1
al momento della vendita della casa famigliare oppure, a sua scelta, verserà sul conto corrente della moglie il corrispettivo pattuito fin d'ora in €
5.000,00.
18. Le somme presenti sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi sono già state suddivise.
19. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) per la figlia minore validi per l'espatrio.
20. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConIGlio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletti Chiara e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, via Pasqui n. 28, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 04.04.1998 in
Massa (MS)
- preso atto che all'udienza del 04.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con decreto di data 27.06.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.06.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 CP_1
trascritto al n. 17 Parte II Serie A del Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Massa (MS) per l'anno 1998 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti della figlia alla quale Persona_1
garantiranno di mantenere un rapporto parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. La figlia, ex art. 337 ter c.c., resta affidata a entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica abituale ed abitazione principale, fissata ex art. 316 c.c. presso la casa familiare e residenza della madre. I genitori quindi condivideranno la responsabilità genitoriale di comune accordo con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pag. 2 di 6 3. La casa famigliare sita in via Del Garda 79/B, Mori (TN), rimarrà assegnata e nella disponibilità esclusiva della IG.ra , ove permarrà Pt_1
anche la residenza della figlia sino a quando non sarà economicamente autosufficiente.
Il IG. ha infatti già lasciato l'abitazione famigliare, trasferendosi CP_1
altrove.
4. I genitori si impegnano a comunicare tra loro, rispondendo alle richieste reciproche nell'interesse della figlia, dialogando per assumere gli accordi relativi alla sua gestione. Dovranno pertanto essere comunicati tutti gli eventi di particolare importanza che riguardano la minore.
I coniugi concordano che per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori.
5. I genitori concordano che, durante il periodo di permanenza della figlia presso di loro, dovranno occuparsi di lei seguendola nei suoi impegni scolastici ed extrascolastici (compresi quelli ludico/sportivi) in autonomia, avendo sempre cura di tenere informato l'altro genitore.
6. Ciò ribadito, i genitori non intendono disciplinare con il presente atto un piano di frequentazione, in considerazione della sua attuale età (17 anni)
e della maturità che ella ha raggiunto, delegando direttamente a lei la decisione circa modalità e tempi delle visite al padre.
7. I genitori si garantiscono reciprocamente l'accesso alla documentazione medica completa della figlia e si scambieranno tempestivamente tutte le notizie relative al suo stato di salute;
verranno inoltre prese assieme, le scelte e decisioni riguardanti visite e cure mediche.
pag. 3 di 6 8. Il IGnor contribuirà al mantenimento ordinario Controparte_1
della figlia minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando sul conto corrente della IG.ra l'importo Pt_1
mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
9. Il IG. contribuirà altresì al mantenimento della IG.ra CP_1 [...]
versando sul conto corrente a lei intestato l'importo mensile di € Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito del presente ricorso, tramite bonifico bancario anticipato ed entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto.
10. Pertanto, a titolo di pagamento degli assegni di mantenimento di cui ai punti 9 e 10, il IG. verserà mensilmente alla IG.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 700,00, oltre rivalutazione ISTAT, e secondo le modalità di cui ai predetti punti.
11. Allorché la IG.ra avrà trovato un'occupazione stabile, Pt_1
venendo assunta con contratto a tempo indeterminato e percependo uno stipendio netto mensile di almeno € 1.200,00, l'assegno di cui al punto 8 sarà ridotto all'importo di € 200,00 e l'assegno di cui al punto 9 verrà rideterminato nell'importo di € 150,00 mensili.
12. Il IG. provvederà altresì a pagare le rate del mutuo CP_1
dell'importo mensile di € 430,00, nonché le spese condominiali, anche ordinarie, della casa famigliare relative all'anno 2023, mentre con decorrenza anno 2024 la IGnora sosterrà le spese per i consumi Pt_1
pag. 4 di 6 (acqua calda/fredda riscaldamento). Ciò fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al precedente punto.
Al verificarsi di questa condizione, infatti, la IG.ra provvederà a Pt_1
pagare la metà dell'importo delle rate mensili del mutuo e delle spese condominiali.
13. Tutti gli assegni provinciali/statali (tra cui assegno universale e assegno provinciale), se percepiti, saranno integralmente a favore dalla IG.ra . Parte_1
14. Le spese straordinarie per la figlia minore sarà a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano di volersi attenere al protocollo elaborato dal ConIGlio Nazionale Forense d.d.
29.11.2017 e qui allegato al doc. n. 8, che individua quali sono le spese comprese nell'assegno di mantenimento, quali quelle extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali quelle extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e le modalità di rimborso al genitore anticipatario. Le parti concordano, ad integrazione delle suddette linee guida, che le spese straordinarie non urgenti andranno preventivamente concordate solo se superiori ad €150,00.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF verrà operata dalla IGnora , se ed in quanto possibile. Parte_1
15. Qualora l'immobile adibito a casa famigliare dovesse essere oggetto di compravendita con terzi, ciascun coniuge avrà diritto di conseguire la metà del corrispettivo. Le parti concordano che la compravendita non potrà avvenire prima del mese di dicembre dell'anno 2030 o quando la figlia avrà raggiunto l'autosufficienza economica, se circostanza si dovesse verificare in epoca successiva al mese di dicembre 2030.
pag. 5 di 6 16. L'automobile marca Citroen, con targa FP 489 EA, anch'essa attualmente ricadente in comunione legale, sarà oggetto di compravendita e ciascun coniuge avrà diritto di ottenere la metà del corrispettivo.
17. In deroga al punto precedente, il IG. potrà acquistare la CP_1
quota della metà del suddetto veicolo dalla IG.ra in tal caso il Pt_1
IGnor riconoscerà alla IGnora la somma di € 5.000,00 CP_1 Pt_1
al momento della vendita della casa famigliare oppure, a sua scelta, verserà sul conto corrente della moglie il corrispettivo pattuito fin d'ora in €
5.000,00.
18. Le somme presenti sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi sono già state suddivise.
19. I genitori prestano il consenso al rilascio dei documenti (carta di identità e passaporto) per la figlia minore validi per l'espatrio.
20. Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di ConIGlio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 6 di 6