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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. – est. dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 153-1/2025 R.G. e n. 153 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 15.5.2025 dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18,
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18, coniugati in regime di comunione dei beni, con l'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. PEC C.F._3
e per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi Email_1
(nella persona del nominato gestore della crisi avv. nominato da Ordine Avvocati Controparte_1
di Vicenza);
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che i ricorrenti svolgono attività di lavoro subordinato e sono assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento;
-rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC (avv. ) ; Controparte_1
pagina 1 di 3 - ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché i ricorrenti possono essere ammessi alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
-ritenuto di escludere dalla liquidazione le due autovetture intestate a in quanto Parte_2
necessarie alla famiglia per gli spostamenti anche lavorativi (KIA Sportage) e considerato il valore d'uso superiore al valore commerciale si tratta della Toyota Yaris;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione ( esemplificando crediti retributivi ), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di :
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18; nomina giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore l'avv. ; Controparte_1
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva (vedi in particolare es imm. n.4/2023 Tribunale di Vicenza) o cautelare ex artt.270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti ai provvedimenti di fermo) ; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
pagina 2 di 3 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle due autovetture intestate a targata FE205LZ e targata DD365AY, con avviso che il Parte_2
presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore; dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice rel. – est. dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 153-1/2025 R.G. e n. 153 /2025 PU.
Visto il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 15.5.2025 dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18,
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18, coniugati in regime di comunione dei beni, con l'avv. Erica Vicentini, del Foro di Trento (C.F. PEC C.F._3
e per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi Email_1
(nella persona del nominato gestore della crisi avv. nominato da Ordine Avvocati Controparte_1
di Vicenza);
-ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
-rilevato che i ricorrenti svolgono attività di lavoro subordinato e sono assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento;
-rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC (avv. ) ; Controparte_1
pagina 1 di 3 - ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché i ricorrenti possono essere ammessi alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: “Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”;
-ritenuto di escludere dalla liquidazione le due autovetture intestate a in quanto Parte_2
necessarie alla famiglia per gli spostamenti anche lavorativi (KIA Sportage) e considerato il valore d'uso superiore al valore commerciale si tratta della Toyota Yaris;
-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione ( esemplificando crediti retributivi ), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di :
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2
in VI (VI), Via Vittorio Bachelet n. 18; nomina giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Liquidatore l'avv. ; Controparte_1
dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva (vedi in particolare es imm. n.4/2023 Tribunale di Vicenza) o cautelare ex artt.270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti ai provvedimenti di fermo) ; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR); ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
pagina 2 di 3 assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione delle due autovetture intestate a targata FE205LZ e targata DD365AY, con avviso che il Parte_2
presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del
Liquidatore; dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga: inserita nel sito internet del Tribunale;
notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3