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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/08/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 132/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 132/2023 R.G., promossa da:
(C.F. Controparte_1
) in persona del presidente pro-tempore, Sig.ra P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'Avv. SACCO ERRICO, con domicilio CP_2 eletto in LARGO CARLO TAPPIA N.7 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_3 P.IVA_2
LACIOPPA MARCO, con domicilio eletto in VIA NAPOLI N. 21 66010
TORREVECCHIA TEATINA presso il difensore.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'Avv. CAPOBIANCO ANTONIO con domicilio eletto in VIA
VENEZIA 7 PESCARA presso il difensore
TERZO CHIAMATO
IVY Srls (C.f. e P.I. ) P.IVA_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale di Lanciano adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del società “ CP_3
“(C.F. e P.IVA: ) in persona del suo l.r.p.t. , con
[...] P.IVA_2 sede in Lanciano (CH) in Piazza Cuonzo n. 7/9” per le infiltrazioni d'acqua subite dalla “ ” in Parte_1 occasione degli eventi occorsi nella notte tra il 21 e 22 giugno 2021, così come Descritti in premessa ed accertati in sede di accertamento tecnico preventivo;
e per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 26000,00 ( ventiseimila,00) ( comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non subiti ) o della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi.
- 2) condannare in ogni caso la convenuta alla lite temeraria, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, sia del presente giudizio nonché della procedura di accertamento tecnico preventivo, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
nel merito e in via principale: rigettare, per le ragioni gradatamente esposte nella narrativa dell'atto che precede, la domanda attrice siccome infondata sia in punto di fatto che in diritto;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata, in tutto o in parte, la domanda promossa dalla
[...]
accertare e dichiarare, per le Parte_1 ragioni gradatamente sopra esposte, graduate le colpe e ridimensionati i danni al loro effettivo ammontare, come soggetto obbligato all'eventuale risarcimento dei danni subiti da quest'ultima la terza chiamata in causa IVY Srls, in persona del suo legale pagina 2 di 11 rappresentante pro-tempore, con sede in Città Sant'Angelo (PE), per aver malamente eseguito l'intervento manutentivo di sanificazione annuale e cambio filtro del 21.06.2021 e, in particolare, per non aver riallacciato correttamente la testata del filtro collegato alla rete principale provocando, in tal modo, la fuoriuscita d'acqua da cui sono scaturite le dedotte infiltrazioni e, per l'effetto, condannare quest'ultima a tenere indenne la da qualsiasi pregiudizio, onere, Controparte_3 spesa (anche processuale) che comunque a esso convenuto dovesse derivare dal presente giudizio in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda promossa dall'attrice;
in via ulteriore subordine: in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda attrice, condannare la CP_4 che garantiva per la Rct, in virtù di polizza n. 410005221000002, la al momento dell'occorso evento, a tenere indenne e Controparte_5 manlevare quest'ultima da qualsiasi pregiudizio, onere, spesa (anche processuale) che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di parte attrice.
Contr CONCLUSIONI DELLA PARTE CHIAMATA CP_4
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza e/o ragione disattesa, in via preliminare e per le causali espresse, rigettare la domanda principale di risarcimento poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
− in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto delle su esposte conclusioni, dichiarare ex art. 1227 c.c. il concorso colposo nella produzione del danno imputabile all'attrice con ogni conseguente riduzione del risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento assunto dalla danneggiata;
− sempre in subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto delle su esposte conclusioni, applicare sull'indennizzo i massimali e franchigie di polizza.
pagina 3 di 11 − con vittoria di spese e competenze di lite secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'associazione sportiva dilettantistica ha citato in giudizio Pt_1 la società a per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_6 danni verificatisi a seguito dell'evento occorso in data 22 giugno 2021 quando i locali in Lanciano P.zza Cuonzo 1, piano interrato, ove è situata la palestra gestita dall'attrice erano stati oggetto di infiltrazioni di acqua provenienti da locali sovrastanti dove esiste l'attività di bar pasticceria della società convenuta L'importo quantificato a titolo risarcitorio, per il ripristino dei luoghi la perdita d'immagine e la perdita di guadagno ammonta in domanda ad € 26.000; a supporto della domanda l'attrice ha richiamato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto in precedenza;
La convenuta si è costituita contestando la propria responsabilità ed imputando l'occorso all'errato intervento manutentivo annuale posto in essere sull'impianto di filtraggio dell'acqua, dalla società IVY srls;
contestava che a fronte della denuncia di sinistro Contr operata presso la propria compagnia assicuratrice , e degli accertamenti eseguiti, era emerso che il danno alla pavimentazione descritto dall'attrice dipendeva da diverso evento risalente all'anno
2018; ha contestato la pretesa anche in ordine al quantum;
ha chiesto di chiamare in causa la Ivy srls;
CP_4
la prima si è costituita deducendo che nel 2018 la palestra aveva subito altro danno di natura condominiale e che già in quella sede era stata constatata la vetustà del parquet ed il suo distacco in molteplici punti;
che il danno, derivante dall'erroneo intervento di CP_7 non era imputabile alla propria assicurata;
ha contestato il quantum
[...] della richiesta risarcitoria, il difetto di configurabilità di danno all'immagine e da mancato guadagno.
Ivy srls è rimasta contumace pagina 4 di 11 La causa è stata istruita con atti e documenti allegati dalle parti,
e con l'attività istruttoria orale ammessa con l'ordinanza del 8/4/24.
Conclusa l'istruttoria orale è stato rinviato all'udienza di precisazione del conclusioni del 7/4/25 tenuta mediante trattazione scritta e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc
DIRITTO
I. Il presente giudizio può essere deciso sulla scorta delle obiettive risultanze della CTU, che ha dato adeguata risposta ai quesiti.
II. Va in primo luogo preso atto che l'imputabilità dell'evento dannoso, cioè la perdita originata dall'impianto idraulico a servizio del locale di parte attrice è derivata dalla inadeguata esecuzione dell'intervento di sanificazione annuale e sostituzione del filtro dell'acqua, cui non era conseguito il corretto serraggio delle componenti, distaccatesi durante la notte, nel periodo di chiusura dell''attività e comportando l'incontrollato versamento dell'acqua, cui è seguito l'allagamento del, locale della convenuta ed il deflusso al piano inferiore nel locale dell'attrice.
III. La riconducibilità all'intervento di IVY Srls è confermata dalle deposizioni rese dai testi presentati dalla convenuta: . Tes_1
8/7/24, che riferisce di avere notato all'apertura, l'indomani dell'intervento effettuato in giorno di chiusura settimanale,
l'allagamento del locale e il deflusso d'acqua da sotto il lavabo, ud 21/10/24 che conferma l'allagamento del bar Parte_2 constatato all'apertura ed il residuo deflusso dell'acqua dal banco anche dopo la chiusura del rubinetto principale da parte del a conferma di questo intervento interviene anche Parte_2 la ricevuta rilasciata da IVY Srls allegata dalla convenuta, nella quale è descritto l'intervento eseguito il giorno 21/06/2021
IV. La provenienza del deflusso d'acqua dall'immobile della pagina 5 di 11 convenuta implica in prima istanza la necessità di verificare la sussistenza di una sua responsabilità extracontrattuale, in correlazione al rapporto di appalto o di contratto d'opera intercorso tra la convenuta e la terza chiamata, che a fronte all'occorso può ipotizzarsi sotto il profilo della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia), della
"culpa in eligendo", della "culpa in vigilando", della violazione di obbligo specifico del committente o per danni derivanti in questo caso, da materiali forniti dal committente:
V. Ebbene mancano elementi per ritenere responsabile la convenuta principale sotto ciascuno di questi profili.
VI. La convenuta con influenza sul profilo di configurabilità della responsabilità custodiale, ha dimostrato che l'intervento è stato posto in essere nel giorno di chiusura, e che all'indomani mattina ha constatato l'occorso: risulta evidente quindi che il distacco delle componenti dell'impianto idraulico si è verificato nell'intervallo temporale di chiusura del locale, verosimilmente durante l'orario notturno: non è precisato l'orario dell'interventi di IVY, ma è evidente che ove il distacco si fosse verificato dopo il suo completamento ma comunque nelle ore diurne, e quindi durante l'orario di apertura della sottostante palestra, quanto in corso di accadimento avrebbe potuto essere tempestivamente percepito dagli astanti di quest'ultima.
L'occorso configura quindi, in relazione agli oneri di responsabilità custodiale, il caso fortuito, quindi la causa non imputabile al custode e la esimente da sua responsabilità.
VII. Considerato tuttavia che la giurisprudenza tende a ritenere che il fatto di affidare l'opera ad altri non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario-custode, è opportuno sottolineare che non si profila colpa della convenuta neppure nella scelta dell'esecutore, nell'avere cioè scelto di affidare i lavori ad un'impresa manifestamente non idonea (ad esempio,
pagina 6 di 11 senza le qualifiche necessarie, senza assicurazioni, o con pessime referenze note), mentre anzi risulta che la IVY era il manutentore abituale dell'impianto;
VIII. Neppure si profila "culpa in vigilando" della convenuta o sua o ingerenza nei lavori, in particolare non risulta che la convenuta abbia impartiti istruzioni o direttive vincolanti che hanno limitato l'autonomia del prestatore/appaltatore e lo hanno ridotto a un mero esecutore ("nudus minister"), che l'intervento fosse soggetto a normativa specifica a carico del committente e che questi abbia disatteso o che l'occorso derivi dall'inidoneità dei materiali da lui forniti.
IX. Responsabile diretto dell'occorso va dunque ritenuta la IVY srls.
X. E' da notare che dopo la chiamata in causa del terzo effettuata dal convenuto, l'attore ha lasciato immutata la propria domanda, in particolare, pure a fronte della chiara deduzione
(supportata anche dai rilevi del CTU in fase di ATP) non ha svolto domanda diretta nei confronti del soggetto indicato come responsabile.
XI. L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione risolve tuttavia la questione in suo favore, sancendo che il terzo chiamato in causa dal convenuto può essere destinatario dell'azione diretta di condanna anche se l'attore principale non formula espressa domanda diretta subordinata nei suoi Co confronti. La afferma il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore originario al terzo chiamato in causa dal convenuto, che si verifica quando la chiamata in causa viene effettuata dal convenuto per ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, individuando nel terzo il vero responsabile del danno e considerando la domanda estesa implicitamente anche nei confronti del terzo chiamato, senza che l'attore debba formulare un'esplicita domanda subordinata in tal senso. (diversamente, tale principio non pagina 7 di 11 opera nel caso di garanzia impropria, cioè quando il convenuto chiama il terzo per essere manlevato da un debito che riconosce proprio, ma che è basato su un titolo diverso rispetto a quello dell'attore) Depongono in tali sensi, tra le varie: Sez. 2
- , Sentenza n. 29251 del 13/11/2024 (Rv. 673521 - 01) Sez. 3 -
, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01) Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01) Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018 (Rv. 650074 - 02)
XII. Quindi può pronunciarsi nei confronti di IVY Srls con sua condanna al risarcimento nei confronti dell'attrice danneggiata.
XIII. Le conclusioni dell'attrice in ordine alla definizione del quantum trovano contrasto nelle conclusioni del CTU. In particolare al
CTU si chiedeva di verificare e quantificare quali fossero le conseguenze dell'evento occorso e questi ha individuato le opere da eseguire. A contrasto dei rilevi svolti da convenuto e terzo chiamato circa una pretesa duplicazione delle poste risarcitorie deducendo il preesistente episodio infiltrativo del
2018 rileva lo specifico punto in cui il CTU specifica che l'area dell'immobile che presenta le tracce del pregresso fenomeno infiltrativo è sottostante un terrazzo condominiale ed è diversa da quella sottostante l'immobile della convenuta, e questo evidenzia l'assoluta ininfluenza dell'evento oggi in deduzione circa l'estensione e rilevanza del danno in domanda.
XIV. Del pari oggetto di specifica valutazione è lo stato di preesistente logorio del laminato interessato dall'allagamento connesso alla perdita, del quale il CTU ha tenuto conto con riduzione dell'importo quantificato per la riparazione nella misura del 30%: risulta così valutato anche lo stato d'uso relativo all'epoca precedente l'occorso, per modo che l'ammontare quantificato dal CTU non comporti ingiustificati arricchimenti del danneggiato.
XV. Vanno poi valutate le ulteriori poste di danno allegate pagina 8 di 11 dall'attrice, in particolare la richiesta di rimborso delle spese di sanificazione di cui alla fattura proforma del 30/07/21, il mancato guadagno, ed il danno all'immagine.
XVI. L'attività effettiva di cui alla nota del 30/07/2021 non è confermata a fronte delle contestazioni delle controparti, né viene individuata in modo specifico, e soprattutto, non era contemplata nella richiesta di ATP;
d'altro canto, nell'individuare le opere necessarie al ripristino il CTU non ne fa menzione;
XVII. quanto al mancato guadagno, l'attrice allega prospetto riepilogativo da cui risulta che nei giorni di chiusura (22-23-
24/6) sono state annullate prenotazioni per complessive 121 ore di allenamento, il cui costo viene indicato in €.8,00/h.
XVIII. la generica dichiarazione di un intervenuto “dimezzamento” delle prenotazioni giornaliere non può valutarsi in termini ricognitivi del fondamento della domanda, posto che è onere del danneggiato attivarsi per evitare l'aggravio del danno;
l'unico intervento cui l'attrice fa riferimento è quello già esaminato di cui alla nota del 30/07, cui tuttavia sarebbe ugualmente conseguito il calo di presenze, e ciò depone in ulteriore senso di valutazione sfavorevole sull'effettività, utilità o efficienza di questi interventi. D'altro canto, non si deduce o attesta in giudizio l'effettività di ulteriori interventi di ripristino posti in essere tra quelli indicati dal CTU come necessari (o di quelli necessari secondo il CT dell'attrice), ciò nondimeno la palestra non risulta avere subito ulteriori chiusure. Inoltre, non è possibile ragguagliare l'importo al mero riferimento a costo orario per prenotazioni annullate, posto che l'unico teste che ha riferito al riguardo ha risposto di fruire “..di pacchetti scegliendoli in base al periodo ed alla convenienza;
questi pacchetti erano piu' vantaggiosi sotto l'aspetto economico rispetto al prezzo del singolo ingresso di 8 euro. la tessera associativa non comprende gli ingressi, che vanno pagati a pagina 9 di 11 parte” Quindi non è possibile comprendere se i titolari delle prenotazioni annullate fossero associati o meno dell'attrice, se fruissero o meno dei “pacchetti”, verosimilmente prepagati, o di singole entrate di maggiore convenienza rispetto ai dedotti
€8/h, ed il mancato corrispettivo che ne deriva;
XIX. Il danno all'immagine non è prospettabile nel caso di specie.
Questa particolare figura di danno non patrimoniale si configura quando una persona fisica o giuridica subisce un pregiudizio alla propria reputazione, onore, decoro o identità sociale e professionale a seguito di un comportamento illecito altrui. Nel caso di specie va escluso che il subito allagamento possa costituire motivo di discredito nei confronti della clientela, per l'evidente assenza di responsabilità del danneggiato;
di contro il diverso aspetto di perdita di reputazione che cui ricondurre una diminuzione di clienti per l'attrice, ferma la precedente considerazione che tale calo effettivo non è stato dimostrato, non sarebbe imputabile all'occorso, piuttosto alla mancata tempestiva azione del danneggiato per l'esecuzione quanto meno delle attività minime ed indispensabili alla ripresa dell'attività.
XX. Il risarcimento spettante alla parte attrice viene pertanto individuato In € 12.727,52 secondo le quantificazioni rese dal
CTU in sede di ATP
XXI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, e spese della consulenza tecnica di parte affrontate per la natura di allegazione difensiva tecnica, che rientrano tra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate dalla parte soccombente, in base al principio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.):
fase negoziazione assistita attivazione 200 pagina 10 di 11 fase ATP
Fase studio 567
Fase introduttiva 709 145,50
Fase istruttoria - trattazione 1061
Spese CTU 2.188,35
Spese CTP 2.060,33
Fase di merito
Fase studio 919
Fase introduttiva 777 264,00
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara IVY SRLS responsabile del danno occorso all'attrice a seguiti dell'intervento eseguito in data 21/06/2021 e la condanna a risarcire il danno nella misura di € 12.727,52 oltre
IVA di legge, interessi e rivalutazione dalla domanda
2. condanna IVY Srls al rimborso delle spese legali dovute alle altre parti, che liquida quanto all'attrice in € 7.614,00 per compensi, oltre 15 CP_1
% per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Errico Sacco, ed
€ 4.658,18 per esborsi,
quanto alla convenuta ed alla Terza chiamata Controparte_9
€ 5,.077,00 ciascuna per compensi, oltre 15 % CP_10 per spese generali, oltre CPA ed IVA
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 132/2023 R.G., promossa da:
(C.F. Controparte_1
) in persona del presidente pro-tempore, Sig.ra P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'Avv. SACCO ERRICO, con domicilio CP_2 eletto in LARGO CARLO TAPPIA N.7 66034 LANCIANO presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. Controparte_3 P.IVA_2
LACIOPPA MARCO, con domicilio eletto in VIA NAPOLI N. 21 66010
TORREVECCHIA TEATINA presso il difensore.
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_3 dell'Avv. CAPOBIANCO ANTONIO con domicilio eletto in VIA
VENEZIA 7 PESCARA presso il difensore
TERZO CHIAMATO
IVY Srls (C.f. e P.I. ) P.IVA_4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale di Lanciano adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del società “ CP_3
“(C.F. e P.IVA: ) in persona del suo l.r.p.t. , con
[...] P.IVA_2 sede in Lanciano (CH) in Piazza Cuonzo n. 7/9” per le infiltrazioni d'acqua subite dalla “ ” in Parte_1 occasione degli eventi occorsi nella notte tra il 21 e 22 giugno 2021, così come Descritti in premessa ed accertati in sede di accertamento tecnico preventivo;
e per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 26000,00 ( ventiseimila,00) ( comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non subiti ) o della somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre rivalutazione e interessi.
- 2) condannare in ogni caso la convenuta alla lite temeraria, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, sia del presente giudizio nonché della procedura di accertamento tecnico preventivo, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
nel merito e in via principale: rigettare, per le ragioni gradatamente esposte nella narrativa dell'atto che precede, la domanda attrice siccome infondata sia in punto di fatto che in diritto;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata, in tutto o in parte, la domanda promossa dalla
[...]
accertare e dichiarare, per le Parte_1 ragioni gradatamente sopra esposte, graduate le colpe e ridimensionati i danni al loro effettivo ammontare, come soggetto obbligato all'eventuale risarcimento dei danni subiti da quest'ultima la terza chiamata in causa IVY Srls, in persona del suo legale pagina 2 di 11 rappresentante pro-tempore, con sede in Città Sant'Angelo (PE), per aver malamente eseguito l'intervento manutentivo di sanificazione annuale e cambio filtro del 21.06.2021 e, in particolare, per non aver riallacciato correttamente la testata del filtro collegato alla rete principale provocando, in tal modo, la fuoriuscita d'acqua da cui sono scaturite le dedotte infiltrazioni e, per l'effetto, condannare quest'ultima a tenere indenne la da qualsiasi pregiudizio, onere, Controparte_3 spesa (anche processuale) che comunque a esso convenuto dovesse derivare dal presente giudizio in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda promossa dall'attrice;
in via ulteriore subordine: in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda attrice, condannare la CP_4 che garantiva per la Rct, in virtù di polizza n. 410005221000002, la al momento dell'occorso evento, a tenere indenne e Controparte_5 manlevare quest'ultima da qualsiasi pregiudizio, onere, spesa (anche processuale) che eventualmente dovessero essere riconosciute in favore di parte attrice.
Contr CONCLUSIONI DELLA PARTE CHIAMATA CP_4
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza e/o ragione disattesa, in via preliminare e per le causali espresse, rigettare la domanda principale di risarcimento poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
− in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto delle su esposte conclusioni, dichiarare ex art. 1227 c.c. il concorso colposo nella produzione del danno imputabile all'attrice con ogni conseguente riduzione del risarcimento in proporzione all'incidenza causale del comportamento assunto dalla danneggiata;
− sempre in subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto delle su esposte conclusioni, applicare sull'indennizzo i massimali e franchigie di polizza.
pagina 3 di 11 − con vittoria di spese e competenze di lite secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'associazione sportiva dilettantistica ha citato in giudizio Pt_1 la società a per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_6 danni verificatisi a seguito dell'evento occorso in data 22 giugno 2021 quando i locali in Lanciano P.zza Cuonzo 1, piano interrato, ove è situata la palestra gestita dall'attrice erano stati oggetto di infiltrazioni di acqua provenienti da locali sovrastanti dove esiste l'attività di bar pasticceria della società convenuta L'importo quantificato a titolo risarcitorio, per il ripristino dei luoghi la perdita d'immagine e la perdita di guadagno ammonta in domanda ad € 26.000; a supporto della domanda l'attrice ha richiamato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto in precedenza;
La convenuta si è costituita contestando la propria responsabilità ed imputando l'occorso all'errato intervento manutentivo annuale posto in essere sull'impianto di filtraggio dell'acqua, dalla società IVY srls;
contestava che a fronte della denuncia di sinistro Contr operata presso la propria compagnia assicuratrice , e degli accertamenti eseguiti, era emerso che il danno alla pavimentazione descritto dall'attrice dipendeva da diverso evento risalente all'anno
2018; ha contestato la pretesa anche in ordine al quantum;
ha chiesto di chiamare in causa la Ivy srls;
CP_4
la prima si è costituita deducendo che nel 2018 la palestra aveva subito altro danno di natura condominiale e che già in quella sede era stata constatata la vetustà del parquet ed il suo distacco in molteplici punti;
che il danno, derivante dall'erroneo intervento di CP_7 non era imputabile alla propria assicurata;
ha contestato il quantum
[...] della richiesta risarcitoria, il difetto di configurabilità di danno all'immagine e da mancato guadagno.
Ivy srls è rimasta contumace pagina 4 di 11 La causa è stata istruita con atti e documenti allegati dalle parti,
e con l'attività istruttoria orale ammessa con l'ordinanza del 8/4/24.
Conclusa l'istruttoria orale è stato rinviato all'udienza di precisazione del conclusioni del 7/4/25 tenuta mediante trattazione scritta e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc
DIRITTO
I. Il presente giudizio può essere deciso sulla scorta delle obiettive risultanze della CTU, che ha dato adeguata risposta ai quesiti.
II. Va in primo luogo preso atto che l'imputabilità dell'evento dannoso, cioè la perdita originata dall'impianto idraulico a servizio del locale di parte attrice è derivata dalla inadeguata esecuzione dell'intervento di sanificazione annuale e sostituzione del filtro dell'acqua, cui non era conseguito il corretto serraggio delle componenti, distaccatesi durante la notte, nel periodo di chiusura dell''attività e comportando l'incontrollato versamento dell'acqua, cui è seguito l'allagamento del, locale della convenuta ed il deflusso al piano inferiore nel locale dell'attrice.
III. La riconducibilità all'intervento di IVY Srls è confermata dalle deposizioni rese dai testi presentati dalla convenuta: . Tes_1
8/7/24, che riferisce di avere notato all'apertura, l'indomani dell'intervento effettuato in giorno di chiusura settimanale,
l'allagamento del locale e il deflusso d'acqua da sotto il lavabo, ud 21/10/24 che conferma l'allagamento del bar Parte_2 constatato all'apertura ed il residuo deflusso dell'acqua dal banco anche dopo la chiusura del rubinetto principale da parte del a conferma di questo intervento interviene anche Parte_2 la ricevuta rilasciata da IVY Srls allegata dalla convenuta, nella quale è descritto l'intervento eseguito il giorno 21/06/2021
IV. La provenienza del deflusso d'acqua dall'immobile della pagina 5 di 11 convenuta implica in prima istanza la necessità di verificare la sussistenza di una sua responsabilità extracontrattuale, in correlazione al rapporto di appalto o di contratto d'opera intercorso tra la convenuta e la terza chiamata, che a fronte all'occorso può ipotizzarsi sotto il profilo della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia), della
"culpa in eligendo", della "culpa in vigilando", della violazione di obbligo specifico del committente o per danni derivanti in questo caso, da materiali forniti dal committente:
V. Ebbene mancano elementi per ritenere responsabile la convenuta principale sotto ciascuno di questi profili.
VI. La convenuta con influenza sul profilo di configurabilità della responsabilità custodiale, ha dimostrato che l'intervento è stato posto in essere nel giorno di chiusura, e che all'indomani mattina ha constatato l'occorso: risulta evidente quindi che il distacco delle componenti dell'impianto idraulico si è verificato nell'intervallo temporale di chiusura del locale, verosimilmente durante l'orario notturno: non è precisato l'orario dell'interventi di IVY, ma è evidente che ove il distacco si fosse verificato dopo il suo completamento ma comunque nelle ore diurne, e quindi durante l'orario di apertura della sottostante palestra, quanto in corso di accadimento avrebbe potuto essere tempestivamente percepito dagli astanti di quest'ultima.
L'occorso configura quindi, in relazione agli oneri di responsabilità custodiale, il caso fortuito, quindi la causa non imputabile al custode e la esimente da sua responsabilità.
VII. Considerato tuttavia che la giurisprudenza tende a ritenere che il fatto di affidare l'opera ad altri non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario-custode, è opportuno sottolineare che non si profila colpa della convenuta neppure nella scelta dell'esecutore, nell'avere cioè scelto di affidare i lavori ad un'impresa manifestamente non idonea (ad esempio,
pagina 6 di 11 senza le qualifiche necessarie, senza assicurazioni, o con pessime referenze note), mentre anzi risulta che la IVY era il manutentore abituale dell'impianto;
VIII. Neppure si profila "culpa in vigilando" della convenuta o sua o ingerenza nei lavori, in particolare non risulta che la convenuta abbia impartiti istruzioni o direttive vincolanti che hanno limitato l'autonomia del prestatore/appaltatore e lo hanno ridotto a un mero esecutore ("nudus minister"), che l'intervento fosse soggetto a normativa specifica a carico del committente e che questi abbia disatteso o che l'occorso derivi dall'inidoneità dei materiali da lui forniti.
IX. Responsabile diretto dell'occorso va dunque ritenuta la IVY srls.
X. E' da notare che dopo la chiamata in causa del terzo effettuata dal convenuto, l'attore ha lasciato immutata la propria domanda, in particolare, pure a fronte della chiara deduzione
(supportata anche dai rilevi del CTU in fase di ATP) non ha svolto domanda diretta nei confronti del soggetto indicato come responsabile.
XI. L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione risolve tuttavia la questione in suo favore, sancendo che il terzo chiamato in causa dal convenuto può essere destinatario dell'azione diretta di condanna anche se l'attore principale non formula espressa domanda diretta subordinata nei suoi Co confronti. La afferma il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore originario al terzo chiamato in causa dal convenuto, che si verifica quando la chiamata in causa viene effettuata dal convenuto per ottenere la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, individuando nel terzo il vero responsabile del danno e considerando la domanda estesa implicitamente anche nei confronti del terzo chiamato, senza che l'attore debba formulare un'esplicita domanda subordinata in tal senso. (diversamente, tale principio non pagina 7 di 11 opera nel caso di garanzia impropria, cioè quando il convenuto chiama il terzo per essere manlevato da un debito che riconosce proprio, ma che è basato su un titolo diverso rispetto a quello dell'attore) Depongono in tali sensi, tra le varie: Sez. 2
- , Sentenza n. 29251 del 13/11/2024 (Rv. 673521 - 01) Sez. 3 -
, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01) Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01) Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 22050 del 11/09/2018 (Rv. 650074 - 02)
XII. Quindi può pronunciarsi nei confronti di IVY Srls con sua condanna al risarcimento nei confronti dell'attrice danneggiata.
XIII. Le conclusioni dell'attrice in ordine alla definizione del quantum trovano contrasto nelle conclusioni del CTU. In particolare al
CTU si chiedeva di verificare e quantificare quali fossero le conseguenze dell'evento occorso e questi ha individuato le opere da eseguire. A contrasto dei rilevi svolti da convenuto e terzo chiamato circa una pretesa duplicazione delle poste risarcitorie deducendo il preesistente episodio infiltrativo del
2018 rileva lo specifico punto in cui il CTU specifica che l'area dell'immobile che presenta le tracce del pregresso fenomeno infiltrativo è sottostante un terrazzo condominiale ed è diversa da quella sottostante l'immobile della convenuta, e questo evidenzia l'assoluta ininfluenza dell'evento oggi in deduzione circa l'estensione e rilevanza del danno in domanda.
XIV. Del pari oggetto di specifica valutazione è lo stato di preesistente logorio del laminato interessato dall'allagamento connesso alla perdita, del quale il CTU ha tenuto conto con riduzione dell'importo quantificato per la riparazione nella misura del 30%: risulta così valutato anche lo stato d'uso relativo all'epoca precedente l'occorso, per modo che l'ammontare quantificato dal CTU non comporti ingiustificati arricchimenti del danneggiato.
XV. Vanno poi valutate le ulteriori poste di danno allegate pagina 8 di 11 dall'attrice, in particolare la richiesta di rimborso delle spese di sanificazione di cui alla fattura proforma del 30/07/21, il mancato guadagno, ed il danno all'immagine.
XVI. L'attività effettiva di cui alla nota del 30/07/2021 non è confermata a fronte delle contestazioni delle controparti, né viene individuata in modo specifico, e soprattutto, non era contemplata nella richiesta di ATP;
d'altro canto, nell'individuare le opere necessarie al ripristino il CTU non ne fa menzione;
XVII. quanto al mancato guadagno, l'attrice allega prospetto riepilogativo da cui risulta che nei giorni di chiusura (22-23-
24/6) sono state annullate prenotazioni per complessive 121 ore di allenamento, il cui costo viene indicato in €.8,00/h.
XVIII. la generica dichiarazione di un intervenuto “dimezzamento” delle prenotazioni giornaliere non può valutarsi in termini ricognitivi del fondamento della domanda, posto che è onere del danneggiato attivarsi per evitare l'aggravio del danno;
l'unico intervento cui l'attrice fa riferimento è quello già esaminato di cui alla nota del 30/07, cui tuttavia sarebbe ugualmente conseguito il calo di presenze, e ciò depone in ulteriore senso di valutazione sfavorevole sull'effettività, utilità o efficienza di questi interventi. D'altro canto, non si deduce o attesta in giudizio l'effettività di ulteriori interventi di ripristino posti in essere tra quelli indicati dal CTU come necessari (o di quelli necessari secondo il CT dell'attrice), ciò nondimeno la palestra non risulta avere subito ulteriori chiusure. Inoltre, non è possibile ragguagliare l'importo al mero riferimento a costo orario per prenotazioni annullate, posto che l'unico teste che ha riferito al riguardo ha risposto di fruire “..di pacchetti scegliendoli in base al periodo ed alla convenienza;
questi pacchetti erano piu' vantaggiosi sotto l'aspetto economico rispetto al prezzo del singolo ingresso di 8 euro. la tessera associativa non comprende gli ingressi, che vanno pagati a pagina 9 di 11 parte” Quindi non è possibile comprendere se i titolari delle prenotazioni annullate fossero associati o meno dell'attrice, se fruissero o meno dei “pacchetti”, verosimilmente prepagati, o di singole entrate di maggiore convenienza rispetto ai dedotti
€8/h, ed il mancato corrispettivo che ne deriva;
XIX. Il danno all'immagine non è prospettabile nel caso di specie.
Questa particolare figura di danno non patrimoniale si configura quando una persona fisica o giuridica subisce un pregiudizio alla propria reputazione, onore, decoro o identità sociale e professionale a seguito di un comportamento illecito altrui. Nel caso di specie va escluso che il subito allagamento possa costituire motivo di discredito nei confronti della clientela, per l'evidente assenza di responsabilità del danneggiato;
di contro il diverso aspetto di perdita di reputazione che cui ricondurre una diminuzione di clienti per l'attrice, ferma la precedente considerazione che tale calo effettivo non è stato dimostrato, non sarebbe imputabile all'occorso, piuttosto alla mancata tempestiva azione del danneggiato per l'esecuzione quanto meno delle attività minime ed indispensabili alla ripresa dell'attività.
XX. Il risarcimento spettante alla parte attrice viene pertanto individuato In € 12.727,52 secondo le quantificazioni rese dal
CTU in sede di ATP
XXI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, e spese della consulenza tecnica di parte affrontate per la natura di allegazione difensiva tecnica, che rientrano tra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate dalla parte soccombente, in base al principio generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.):
fase negoziazione assistita attivazione 200 pagina 10 di 11 fase ATP
Fase studio 567
Fase introduttiva 709 145,50
Fase istruttoria - trattazione 1061
Spese CTU 2.188,35
Spese CTP 2.060,33
Fase di merito
Fase studio 919
Fase introduttiva 777 264,00
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara IVY SRLS responsabile del danno occorso all'attrice a seguiti dell'intervento eseguito in data 21/06/2021 e la condanna a risarcire il danno nella misura di € 12.727,52 oltre
IVA di legge, interessi e rivalutazione dalla domanda
2. condanna IVY Srls al rimborso delle spese legali dovute alle altre parti, che liquida quanto all'attrice in € 7.614,00 per compensi, oltre 15 CP_1
% per spese generali, oltre CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Errico Sacco, ed
€ 4.658,18 per esborsi,
quanto alla convenuta ed alla Terza chiamata Controparte_9
€ 5,.077,00 ciascuna per compensi, oltre 15 % CP_10 per spese generali, oltre CPA ed IVA
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio pagina 11 di 11