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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.256/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “TFR_ND di RA , Pt_1
tra
, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Andriulli e Salvo Pt_1
Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Rinaldi Giuseppe Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 25 luglio 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava in parte qua la sentenza emessa in data 26 maggio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva accolta la domanda ad ottenere dall' il Pt_2 Pt_1 pagamento del TFR e rigettata la domanda di pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso fra e la società A&C Asfalti e Costruzioni srl con sede in Parte_3
Faggiano (Ta)
dal 10.11.2008 al 24.10.2015 con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, con qualifica professionale di impiegato di livello A del CCNL Industria – Lapidei;
di avere omesso, al termine del rapporto di lavoro la società - dichiarata estinta e cancellata dal RI il 23.01.2018 senza alcuna ripartizione di attivo - in relazione a contratto a tempo pieno e indeterminato intercorso fra la
, il pagamento delle ultime tre mensilità afferenti al rapporto di lavoro, agosto, settembre, Pt_4 ottobre 2015) nonchè il TFR.
Si è costituita nel presente gravame l'appellata.
L'appello, su base documentale, è stato all'udienza del 13 marzo 2024 discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
1 Con il presente atto di appello l' impugna in parte qua la sentenza gravata limitatamente alla Pt_1 parte in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto del'appellato, ed ha conseguentemente condannato l' al pagamento del TFR. Pt_1
Va subito detto che quanto ribadito dall' – e già eccepito in primo grado – in ordine alla Pt_1 decadenza annuale maturata fra la data di all'art. 2, comma 1, D. lgs. n. 80/92, sollevata dall' Pt_1 sull'assunto del decorso del termine annuale tra la data di cessazione del rapporto di lavoro (24.10.2015) e la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (dicembre 2017) avverso la società datrice di lavoro, con riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, è stata superata già nella sentenza di primo grado, con rigetto della domanda di pagamento delle tre ultime mensilità, di talchè in questa sede l' non ha alcun interesse concreto all'appello sul punto. Pt_1
---°°°---°°°---
Quanto alla domanda al pagamento del TFR, e rivolta giudizialmente solo nei confronti Pt_2 dell' , l'appello è fondato. Pt_1
Osserva il Giudice di primo grado che il discrimine tra il comma 2 e il comma 5° della l. 297/82 non risiede nella astratta condizione di fallibilità del datore, bensì nella concreta condizione di essere o meno sottoposto a fallimento.
“Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile a fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del ND di RA, ai sensi dell'art. 2 comma 5, l. n. 297 citata, purchè il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (Cass., 15662/2010, n, 4766/2009).
Il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.
9108/2007).
Da ciò le conclusioni del Giudice a quo secondo cui nella fattispecie in esame il ricorrente non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto la società datrice di lavoro è stata dichiarata estinta e cancellata dal registro delle imprese in data (23 gennaio
2018) con notifica in data 28.2.2018 del decreto ingiuntivo n. 39/2018 emesso da questo Tribunale in data 15.1.2018 con pedissequo precetto diretto ad ottenere la condanna al pagamento del TFR in questa sede invocato nei confronti del ND di RA decreto ingiuntivo, tuttavia, che il Pt_1 lavoratore ha tentato di notificare, immediatamente dopo la emissione, alla società ma invano in quanto nelle more era stata dichiarata estinta, con la conseguenza che alcun valido titolo giudiziale contro la società può ritenersi in quella sede formato.
---°°°---°°°---
2 Ebbene, è conseguenzialmente corretto ritenere che la “domanda di accertamento del credito finalizzata all'attivazione del ND di RA”, proposta nei confronti dell'istituto previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro non possa che risultare priva di sbocco, laddove, come in termini del tutto condivisibili affermato da Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2020, n. 1887, “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Peraltro, la tesi secondo cui all'accertamento del credito per t.f.r. possa incidentalmente (o direttamente) procedersi nel giudizio che il lavoratore instaura contro l' non può essere Pt_1 condivisa, per un verso, perché oblitera la relatività del diritto di credito che viene in rilievo e l'estraneità dell'istituto previdenziale, in termini sostanziali e processuali, al rapporto obbligatorio da cui detto diritto promana (tenuto conto, peraltro, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' Pt_1 in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale ND di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, quindi, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro); per altro verso, perché non considera che l'accesso al fondo di garanzia presuppone, ancor prima che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, l'accertamento del mancato adempimento all'obbligazione retributiva da parte del lavoratore, in relazione al quale (accertamento) lo stesso istituto previdenziale non potrebbe avere alcuna possibilità di contraddire”.
---°°°---°°°---
Giurisprudenza costante di questa Corte, pienamente condivisa, conduce oggi a ritenere che, ferma la necessità di un titolo esecutivo, ne esclude la possibilità di costituirlo in contraddittorio diretto con l' . Pt_1
Sul punto già questa Corte ha considerato (sentenza Di Todaro del 9.11.2022 avverso la sentenza n. 3972/2017(RG 10079/2016, sentenza Lastella R.g. n. 278/2020 del 13 marzo 2024) che la
Suprema Corte (CassSez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020) su un caso conforme a quello che qui occupa, in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese, ha sostenuto la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci.
Enuncia la Corte di Cassazione, con motivazione che qui si condivide, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' . Pt_1
3 In sostanza dinanzi all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o Pt_1 attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
In sentenza n. 1886/2020 la Corte statuisce “è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore”
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito Pt_1 che non gli spetta e non può eseguire.
Nel caso che qui occupa il titolo esecutivo necessario, per i principi sopra indicati, da parte del lavoratore che agisca nei confronti del ND di RA , è totalmente mancante, in quanto il Pt_1 decreto ingiuntivo, pur emesso dal Giudice di prime cure, non è stato notificato a soggetto legittimato, bensì assertivamente “liquidatore” che non aveva, date le circostanze Parte_5 del caso, alcun ruolo all'interno della società già cancellata ed estinta, e non ad altri soci.
Per tali motivi l'appello va accolto.
La qualità delle Parti e la diversità di orientamenti giurisprudenziali integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR a carico del ND di RA presso l' . Pt_1
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “TFR_ND di RA , Pt_1
tra
, in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. da avv. Andriulli e Salvo Pt_1
Appellante
contro
, rappr. e dif. da avv. Rinaldi Giuseppe Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 25 luglio 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava in parte qua la sentenza emessa in data 26 maggio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva accolta la domanda ad ottenere dall' il Pt_2 Pt_1 pagamento del TFR e rigettata la domanda di pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso fra e la società A&C Asfalti e Costruzioni srl con sede in Parte_3
Faggiano (Ta)
dal 10.11.2008 al 24.10.2015 con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, con qualifica professionale di impiegato di livello A del CCNL Industria – Lapidei;
di avere omesso, al termine del rapporto di lavoro la società - dichiarata estinta e cancellata dal RI il 23.01.2018 senza alcuna ripartizione di attivo - in relazione a contratto a tempo pieno e indeterminato intercorso fra la
, il pagamento delle ultime tre mensilità afferenti al rapporto di lavoro, agosto, settembre, Pt_4 ottobre 2015) nonchè il TFR.
Si è costituita nel presente gravame l'appellata.
L'appello, su base documentale, è stato all'udienza del 13 marzo 2024 discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
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1 Con il presente atto di appello l' impugna in parte qua la sentenza gravata limitatamente alla Pt_1 parte in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto del'appellato, ed ha conseguentemente condannato l' al pagamento del TFR. Pt_1
Va subito detto che quanto ribadito dall' – e già eccepito in primo grado – in ordine alla Pt_1 decadenza annuale maturata fra la data di all'art. 2, comma 1, D. lgs. n. 80/92, sollevata dall' Pt_1 sull'assunto del decorso del termine annuale tra la data di cessazione del rapporto di lavoro (24.10.2015) e la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (dicembre 2017) avverso la società datrice di lavoro, con riferimento alle ultime tre mensilità di retribuzione, è stata superata già nella sentenza di primo grado, con rigetto della domanda di pagamento delle tre ultime mensilità, di talchè in questa sede l' non ha alcun interesse concreto all'appello sul punto. Pt_1
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Quanto alla domanda al pagamento del TFR, e rivolta giudizialmente solo nei confronti Pt_2 dell' , l'appello è fondato. Pt_1
Osserva il Giudice di primo grado che il discrimine tra il comma 2 e il comma 5° della l. 297/82 non risiede nella astratta condizione di fallibilità del datore, bensì nella concreta condizione di essere o meno sottoposto a fallimento.
“Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile a fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del ND di RA, ai sensi dell'art. 2 comma 5, l. n. 297 citata, purchè il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (Cass., 15662/2010, n, 4766/2009).
Il lavoratore potrà, dunque, giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma
5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 14447/2004) - ovvero dimostrando che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbono ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.
9108/2007).
Da ciò le conclusioni del Giudice a quo secondo cui nella fattispecie in esame il ricorrente non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto la società datrice di lavoro è stata dichiarata estinta e cancellata dal registro delle imprese in data (23 gennaio
2018) con notifica in data 28.2.2018 del decreto ingiuntivo n. 39/2018 emesso da questo Tribunale in data 15.1.2018 con pedissequo precetto diretto ad ottenere la condanna al pagamento del TFR in questa sede invocato nei confronti del ND di RA decreto ingiuntivo, tuttavia, che il Pt_1 lavoratore ha tentato di notificare, immediatamente dopo la emissione, alla società ma invano in quanto nelle more era stata dichiarata estinta, con la conseguenza che alcun valido titolo giudiziale contro la società può ritenersi in quella sede formato.
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2 Ebbene, è conseguenzialmente corretto ritenere che la “domanda di accertamento del credito finalizzata all'attivazione del ND di RA”, proposta nei confronti dell'istituto previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro non possa che risultare priva di sbocco, laddove, come in termini del tutto condivisibili affermato da Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2020, n. 1887, “il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Peraltro, la tesi secondo cui all'accertamento del credito per t.f.r. possa incidentalmente (o direttamente) procedersi nel giudizio che il lavoratore instaura contro l' non può essere Pt_1 condivisa, per un verso, perché oblitera la relatività del diritto di credito che viene in rilievo e l'estraneità dell'istituto previdenziale, in termini sostanziali e processuali, al rapporto obbligatorio da cui detto diritto promana (tenuto conto, peraltro, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' Pt_1 in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale ND di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è, quindi, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro); per altro verso, perché non considera che l'accesso al fondo di garanzia presuppone, ancor prima che l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro, l'accertamento del mancato adempimento all'obbligazione retributiva da parte del lavoratore, in relazione al quale (accertamento) lo stesso istituto previdenziale non potrebbe avere alcuna possibilità di contraddire”.
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Giurisprudenza costante di questa Corte, pienamente condivisa, conduce oggi a ritenere che, ferma la necessità di un titolo esecutivo, ne esclude la possibilità di costituirlo in contraddittorio diretto con l' . Pt_1
Sul punto già questa Corte ha considerato (sentenza Di Todaro del 9.11.2022 avverso la sentenza n. 3972/2017(RG 10079/2016, sentenza Lastella R.g. n. 278/2020 del 13 marzo 2024) che la
Suprema Corte (CassSez. L - , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020) su un caso conforme a quello che qui occupa, in cui il datore di lavoro, società a responsabilità limitata, era fallito ma non si era proceduto alla formazione dello stato passivo, in mancanza di attivo e dopo la chiusura del fallimento la società era stata cancellata dal registro delle imprese, ha sostenuto la necessità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo anche se trattavasi di una società a responsabilità limitata che poi è stata cancellata, dovendosi in tale caso agire nei confronti dei soci.
Enuncia la Corte di Cassazione, con motivazione che qui si condivide, che tale azione esecutiva non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia. Quest'ultimo, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' . Pt_1
3 In sostanza dinanzi all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o Pt_1 attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
In sentenza n. 1886/2020 la Corte statuisce “è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore”
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull' un accertamento del credito Pt_1 che non gli spetta e non può eseguire.
Nel caso che qui occupa il titolo esecutivo necessario, per i principi sopra indicati, da parte del lavoratore che agisca nei confronti del ND di RA , è totalmente mancante, in quanto il Pt_1 decreto ingiuntivo, pur emesso dal Giudice di prime cure, non è stato notificato a soggetto legittimato, bensì assertivamente “liquidatore” che non aveva, date le circostanze Parte_5 del caso, alcun ruolo all'interno della società già cancellata ed estinta, e non ad altri soci.
Per tali motivi l'appello va accolto.
La qualità delle Parti e la diversità di orientamenti giurisprudenziali integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Accoglie l'appello, e in riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è dovuto alla parte appellata a titolo di TFR a carico del ND di RA presso l' . Pt_1
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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