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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2267/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCHIPANI ANTONELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento della prestazione;
il CP_1 riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità grave (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva
1 partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile in situazione di gravità e che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2024. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo dunque le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (DICEMBRE 2024).
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto CP_1 della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con decorrenza da DICEMBRE 2024.
3. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti. Crotone, 11/07/2025. 2 Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2267/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCHIPANI ANTONELLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell al pagamento della prestazione;
il CP_1 riconoscimento dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità grave (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva
1 partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile in situazione di gravità e che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2024. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo dunque le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (DICEMBRE 2024).
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto CP_1 della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave con decorrenza da DICEMBRE 2024.
3. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
4. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti. Crotone, 11/07/2025. 2 Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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