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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2074/2025 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...] rappresentati ed assistiti dall'AVV. GIOVANNI GENOVA, presso lo studio del quale, in Bologna, Via San Felice, n. 123, hanno eletto domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
29/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 02/04/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, nato a [...] il [...], Per_1
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; Per_2 Pt_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12.11.67 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
BAONE (PD) il 18/09/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BAONE
(PD) al n. 11 parte II Serie A Uff. 1 anno 2010;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. prende atto che il sig. ha già lasciato, d'accordo con il coniuge, la casa familiare per Pt_1
trasferirsi altrove;
prende altresì atto che il sig. si impegnava ad asportare tutti i propri Pt_1
beni personali dalla casa familiare;
3. affida i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Casalecchio di Reno, Via Andrea Costa, n. 14; i genitori s'impegnano sin d'ora a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di maggior interesse per i figli saranno dunque adottate, sentito il minore, da entrambi i coniugi. Sono considerate di maggior interesse le decisioni inerenti:
a) la scelta della scuola che il minore deve frequentare, intesa sia come tipo di scuola che, come singolo istituto, ove si esplichi la frequenza e la scelta delle modalità di tale frequenza,
b) la scelta delle attività sportive, parascolastiche ed extrascolastiche da frequentarsi da parte del minore, comprese la modalità delle stesse e la gestione dell'eventuale assistenza e trasporto,
c) la frequenza di centri estivi o la partecipazione a viaggi di istruzione, gite parrocchiali, gite pagina 2 di 6 scolastiche, vacanze senza i genitori,
d) la scelta delle cure e terapie mediche non assolutamente necessarie o urgenti cui sottoporre il minore o comunque di quelle non a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
e) l'eventuale acquisto per il minore di monopattini elettrici, ciclomotori o motocicli ed il relativo utilizzo degli stessi. Il presente elenco ha solo fini esemplificativi e non esaurisce le decisioni di maggiore interesse che i coniugi dovranno adottare di comune accordo nell'interesse dei minori.
4. assegna la casa familiare alla NO , che avrà diritto di abitarla fintanto Parte_2 che tutti i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica;
5. prende atto che le utenze riferite alla casa familiare, così come le relative tasse e le spese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile saranno poste ad esclusivo carico della NO
con la sola esclusione dell'utenza per la fornitura di acqua potabile che resterà a Parte_2
carico del signor Pt_1
6. dispone che il padre avrà in ogni caso il diritto di tenere con sé i propri figli con le seguenti modalità:
- almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva, indicativamente la sera del lunedì e del giovedì, nonché un week-end a settimane alternate, dall'uscita da scuola del venerdì sera fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Tali giorni infrasettimanali, fermo restando il loro numero, potranno essere concordemente modificati dai coniugi, anche occasionalmente, in considerazione di sopravvenuti impegni degli stessi o dei minori. In ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, il padre potrà vederli anche in altri ulteriori momenti, previo accordo (anche a mezzo email, sms o Whatsapp) con la madre. Il padre potrà trascorrere il suo tempo con i minori in qualsiasi località all'interno della
Repubblica Italiana e, previo accordo con il coniuge, anche all'estero. Stessa facoltà è data alla madre per i periodi in cui i minori si troveranno con lei. I minori trascorreranno i giorni di festività nazionale (Natale, Pasqua, Capodanno, 25 aprile, ecc.) in maniera equamente divisa tra entrambi i coniugi, così come i giorni di vacanza scolastica natalizi e pasquali.
- indicativamente, per quanto riguarda le festività natalizie, i minori trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro; l'anno seguente i periodi saranno invertiti;
- i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
- i compleanni dei figli, così come le altre occasioni festive che possano riguardarli (ad esempio
Comunione e Cresima), se possibile, vedranno la presenza contemporanea dei due genitori. Ove ciò
pagina 3 di 6 non sia opportuno o possibile, la partecipazione a tali eventi verrà equamente ripartita;
- durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori nonché compatibilmente coi periodi di ferie di ciascuno, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane;
- i genitori sosterranno autonomamente le spese relative alle proprie vacanze coi figli;
- durante i suddetti periodi di vacanza, è sospeso il diritto di visita di entrambi i genitori, mentre è garantito il contatto giornaliero telefonico e/o a mezzo strumenti informatici tra il minore e il genitore assente. In questi periodi i minori potranno anche essere portati all'estero, previo accordo con il genitore assente. Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro l'indirizzo del luogo ove trascorrerà i periodi di ferie e/o si recherà per una permanenza con pernottamento in occasione anche di eventuali fine settimana, con conseguente diritto dell'altro genitore di avere notizie dei figli e conferire con gli stessi telefonicamente, con frequenza quotidiana. Il padre, poi, avrà sempre la possibilità di contattare i minori, al di fuori dell'orario scolastico, a mezzo telefono o altri strumenti informatici di comunicazione;
7. prende atto che i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano ad ottenere o rinnovare il proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio e a dotare i minori di documenti validi per l'espatrio, che verranno conservati dalla madre e consegnati al padre quando necessario.
Eventuali cambi di residenza o di domicilio da parte di ciascun genitore dovranno essere preventivamente comunicati all'altro;
8. prende atto che i coniugi hanno concordato che, fintanto che uno o più figli minori non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il signor continuerà a farsi Parte_1 carico del pagamento integrale delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, pari ad oggi ad € 792,00 mensili, sino all'estinzione dello stesso. A fronte del puntuale adempimento del predetto obbligo, il signor non sarà tenuto al versamento, in favore del Parte_1 coniuge, dell'assegno di mantenimento per i figli;
9. dispone che, nel caso in cui una volta estinto il suddetto contratto di mutuo, uno o più figli non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il signor verserà Parte_1 alla NO la somma mensile di € 130,00 per ciascun figlio non autonomo Parte_2
economicamente (rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data di omologa del verbale di separazione).
10. prende atto che le parti hanno pattuito che l'autosufficienza economica verrà considerata raggiunta da un* figli* quando il suo reddito annuo (ovvero quello conseguito negli ultimi 12 mesi) dovesse risultare pari o superiore a quello previsto per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato o, comunque, al raggiungimento dei 28 anni di età anche ove tale reddito sia inferiore;
pagina 4 di 6 11. dispone che l'assegno unico (o la diversa misura statale di sostegno economico alla genitorialità) venga assegnato alla NO nella misura del 100%; Parte_2
12. dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie relative ai figli rispettivamente nella percentuale del 50% ciascuno, sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica da parte di questi ultimi;
devono intendersi straordinarie le spese così classificate dall'attuale
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario verrà effettuato dall'altro dietro esibizione (anche a mezzo di invio di e-mail o applicazione web) di adeguata documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Alla fine di ciascun mese i coniugi regoleranno le reciproche richieste di rimborso delle rispettive quote di spese straordinarie, con possibilità di compensare i relativi importi i singoli giustificativi di spesa e versamento di quanto dovuto entro il giorno 15 del mese successivo. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
13. dispone che, ove uno dei figli decidesse di trasferirsi in altra città per la frequenza di corsi universitari o comunque dovesse lasciare la casa della madre pur non avendo raggiunto una sufficiente autonomia economica, andrà trovata una nuova intesa tra i coniugi su come rimodulare, in relazione a tali nuove necessità, il concorso alle spese straordinarie;
in difetto di accordo, si ricorrerà al Giudice;
14. prende atto che i coniugi hanno concordato che nessun mantenimento è previsto in favore di alcuno dei coniugi da parte dell'altro;
15. prende atto che i coniugi concordano che l'autovettura TOYOTA YARIS CROSS targata
GV650GA, intestata alla NO , verrà utilizzata da entrambi i coniugi;
Parte_2
16. prende atto che il signor si impegna a rimborsare alla NO a Pt_1 Parte_2
prima richiesta e comunque entro 15 giorni dalla esibizione del verbale di contestazione, eventuali sanzioni amministrative relative alla sua condotta di guida del mezzo;
17. prende atto che le parti dichiarano di aver già suddiviso tra loro tutti i restanti beni comuni e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra, salvo quanto stabilito nel presente atto;
18. prende atto che le parti rinunciano fin d'ora ad ogni pretesa sui rispettivi trattamenti di fine rapporto di lavoro eventualmente erogati al coniuge successivamente alla data del presente ricorso.
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BAONE (PD) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. PONE Le spese della presente procedura sono a carico del signor Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2074/2025 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi residenti in [...] rappresentati ed assistiti dall'AVV. GIOVANNI GENOVA, presso lo studio del quale, in Bologna, Via San Felice, n. 123, hanno eletto domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
29/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 02/04/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, nato a [...] il [...], Per_1
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; Per_2 Pt_3 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12.11.67 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
BAONE (PD) il 18/09/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BAONE
(PD) al n. 11 parte II Serie A Uff. 1 anno 2010;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. prende atto che il sig. ha già lasciato, d'accordo con il coniuge, la casa familiare per Pt_1
trasferirsi altrove;
prende altresì atto che il sig. si impegnava ad asportare tutti i propri Pt_1
beni personali dalla casa familiare;
3. affida i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Casalecchio di Reno, Via Andrea Costa, n. 14; i genitori s'impegnano sin d'ora a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita dei figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni di maggior interesse per i figli saranno dunque adottate, sentito il minore, da entrambi i coniugi. Sono considerate di maggior interesse le decisioni inerenti:
a) la scelta della scuola che il minore deve frequentare, intesa sia come tipo di scuola che, come singolo istituto, ove si esplichi la frequenza e la scelta delle modalità di tale frequenza,
b) la scelta delle attività sportive, parascolastiche ed extrascolastiche da frequentarsi da parte del minore, comprese la modalità delle stesse e la gestione dell'eventuale assistenza e trasporto,
c) la frequenza di centri estivi o la partecipazione a viaggi di istruzione, gite parrocchiali, gite pagina 2 di 6 scolastiche, vacanze senza i genitori,
d) la scelta delle cure e terapie mediche non assolutamente necessarie o urgenti cui sottoporre il minore o comunque di quelle non a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
e) l'eventuale acquisto per il minore di monopattini elettrici, ciclomotori o motocicli ed il relativo utilizzo degli stessi. Il presente elenco ha solo fini esemplificativi e non esaurisce le decisioni di maggiore interesse che i coniugi dovranno adottare di comune accordo nell'interesse dei minori.
4. assegna la casa familiare alla NO , che avrà diritto di abitarla fintanto Parte_2 che tutti i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica;
5. prende atto che le utenze riferite alla casa familiare, così come le relative tasse e le spese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile saranno poste ad esclusivo carico della NO
con la sola esclusione dell'utenza per la fornitura di acqua potabile che resterà a Parte_2
carico del signor Pt_1
6. dispone che il padre avrà in ogni caso il diritto di tenere con sé i propri figli con le seguenti modalità:
- almeno due giorni a settimana, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva, indicativamente la sera del lunedì e del giovedì, nonché un week-end a settimane alternate, dall'uscita da scuola del venerdì sera fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Tali giorni infrasettimanali, fermo restando il loro numero, potranno essere concordemente modificati dai coniugi, anche occasionalmente, in considerazione di sopravvenuti impegni degli stessi o dei minori. In ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, il padre potrà vederli anche in altri ulteriori momenti, previo accordo (anche a mezzo email, sms o Whatsapp) con la madre. Il padre potrà trascorrere il suo tempo con i minori in qualsiasi località all'interno della
Repubblica Italiana e, previo accordo con il coniuge, anche all'estero. Stessa facoltà è data alla madre per i periodi in cui i minori si troveranno con lei. I minori trascorreranno i giorni di festività nazionale (Natale, Pasqua, Capodanno, 25 aprile, ecc.) in maniera equamente divisa tra entrambi i coniugi, così come i giorni di vacanza scolastica natalizi e pasquali.
- indicativamente, per quanto riguarda le festività natalizie, i minori trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro; l'anno seguente i periodi saranno invertiti;
- i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, e viceversa l'anno successivo;
- i compleanni dei figli, così come le altre occasioni festive che possano riguardarli (ad esempio
Comunione e Cresima), se possibile, vedranno la presenza contemporanea dei due genitori. Ove ciò
pagina 3 di 6 non sia opportuno o possibile, la partecipazione a tali eventi verrà equamente ripartita;
- durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori nonché compatibilmente coi periodi di ferie di ciascuno, i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane;
- i genitori sosterranno autonomamente le spese relative alle proprie vacanze coi figli;
- durante i suddetti periodi di vacanza, è sospeso il diritto di visita di entrambi i genitori, mentre è garantito il contatto giornaliero telefonico e/o a mezzo strumenti informatici tra il minore e il genitore assente. In questi periodi i minori potranno anche essere portati all'estero, previo accordo con il genitore assente. Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro l'indirizzo del luogo ove trascorrerà i periodi di ferie e/o si recherà per una permanenza con pernottamento in occasione anche di eventuali fine settimana, con conseguente diritto dell'altro genitore di avere notizie dei figli e conferire con gli stessi telefonicamente, con frequenza quotidiana. Il padre, poi, avrà sempre la possibilità di contattare i minori, al di fuori dell'orario scolastico, a mezzo telefono o altri strumenti informatici di comunicazione;
7. prende atto che i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano ad ottenere o rinnovare il proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio e a dotare i minori di documenti validi per l'espatrio, che verranno conservati dalla madre e consegnati al padre quando necessario.
Eventuali cambi di residenza o di domicilio da parte di ciascun genitore dovranno essere preventivamente comunicati all'altro;
8. prende atto che i coniugi hanno concordato che, fintanto che uno o più figli minori non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il signor continuerà a farsi Parte_1 carico del pagamento integrale delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, pari ad oggi ad € 792,00 mensili, sino all'estinzione dello stesso. A fronte del puntuale adempimento del predetto obbligo, il signor non sarà tenuto al versamento, in favore del Parte_1 coniuge, dell'assegno di mantenimento per i figli;
9. dispone che, nel caso in cui una volta estinto il suddetto contratto di mutuo, uno o più figli non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il signor verserà Parte_1 alla NO la somma mensile di € 130,00 per ciascun figlio non autonomo Parte_2
economicamente (rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dalla data di omologa del verbale di separazione).
10. prende atto che le parti hanno pattuito che l'autosufficienza economica verrà considerata raggiunta da un* figli* quando il suo reddito annuo (ovvero quello conseguito negli ultimi 12 mesi) dovesse risultare pari o superiore a quello previsto per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato o, comunque, al raggiungimento dei 28 anni di età anche ove tale reddito sia inferiore;
pagina 4 di 6 11. dispone che l'assegno unico (o la diversa misura statale di sostegno economico alla genitorialità) venga assegnato alla NO nella misura del 100%; Parte_2
12. dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie relative ai figli rispettivamente nella percentuale del 50% ciascuno, sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica da parte di questi ultimi;
devono intendersi straordinarie le spese così classificate dall'attuale
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” attualmente in uso presso il Tribunale di Bologna, che integralmente si richiama. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario verrà effettuato dall'altro dietro esibizione (anche a mezzo di invio di e-mail o applicazione web) di adeguata documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Alla fine di ciascun mese i coniugi regoleranno le reciproche richieste di rimborso delle rispettive quote di spese straordinarie, con possibilità di compensare i relativi importi i singoli giustificativi di spesa e versamento di quanto dovuto entro il giorno 15 del mese successivo. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
13. dispone che, ove uno dei figli decidesse di trasferirsi in altra città per la frequenza di corsi universitari o comunque dovesse lasciare la casa della madre pur non avendo raggiunto una sufficiente autonomia economica, andrà trovata una nuova intesa tra i coniugi su come rimodulare, in relazione a tali nuove necessità, il concorso alle spese straordinarie;
in difetto di accordo, si ricorrerà al Giudice;
14. prende atto che i coniugi hanno concordato che nessun mantenimento è previsto in favore di alcuno dei coniugi da parte dell'altro;
15. prende atto che i coniugi concordano che l'autovettura TOYOTA YARIS CROSS targata
GV650GA, intestata alla NO , verrà utilizzata da entrambi i coniugi;
Parte_2
16. prende atto che il signor si impegna a rimborsare alla NO a Pt_1 Parte_2
prima richiesta e comunque entro 15 giorni dalla esibizione del verbale di contestazione, eventuali sanzioni amministrative relative alla sua condotta di guida del mezzo;
17. prende atto che le parti dichiarano di aver già suddiviso tra loro tutti i restanti beni comuni e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altra, salvo quanto stabilito nel presente atto;
18. prende atto che le parti rinunciano fin d'ora ad ogni pretesa sui rispettivi trattamenti di fine rapporto di lavoro eventualmente erogati al coniuge successivamente alla data del presente ricorso.
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BAONE (PD) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. PONE Le spese della presente procedura sono a carico del signor Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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