Sentenza breve 4 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 04/05/2022, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 05562/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04036/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2022, proposto da
TE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Liceo Scientifico Righi - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento, prot. 1751, del Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Roma datato 08.03.2022, solo recentemente conosciuto poiché trasmesso a mezzo posta elettronica non certificata;
- sebbene ignota poiché non conosciuta in quanto mai trasmessa della nota dell'USR Lazio prot. 3389 del 31/01/2022 con la quale quest'ultimo avrebbe disposto le assegnazioni dei candidati privatisti;
- dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale dispone l'organizzazione degli Esami di Stato e conseguentemente l'assegnazione alle scuole statali o paritarie dei candidati privatisti;
- in parte qua , ove occorra, se interpretata in modo lesivo per il ricorrente, della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio prot. 43212 del 04.11.2021 avente ad oggetto “Presentazione istanze candidati esterni – esame di stato – II Ciclo – a.s. 2021/22” con quale “…nelle more che dal Ministero dell'Istruzione giungano più puntuali indicazioni…” essa illegittimamente non prevede la facoltà di scelta di istituzioni scolastiche presso le quali poter sostenere l'esame di Stato in violazione dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 62/2017;
- in parte qua , ove occorra, se interpretata in modo lesivo per il ricorrente, della nota (successiva alla precedente dell'USR Lazio) del Ministero dell'Istruzione prot. 28118 del 12.11.2021 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 – Candidati esterni ed interni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”, la quale parimenti alla precedente nota richiama il disposto dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 62/2017;
- di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e del Liceo Scientifico Righi - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente in epigrafe ha impugnato la comunicazione pervenutagli dal Liceo Scientifico “Augusto Righi”, in cui si precisa che l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio l’avrebbe assegnato a detto istituto in qualità di candidato privatista all’esame di stato relativo all’a.s. 2021/2022. Col medesimo gravame, è stata altresì oggetto di impugnazione la circolare n. 43212 del 4 novembre 2021 dell’U.S.R. in parola, unitamente alla nota n. 28118 del 12 novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, quest’ultima nei limiti in cui dovesse essere interpretata in senso sfavorevole rispetto agli interessi di parte.
Il ricorrente lamenta di aver inoltrato all’U.S.R. Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 3 d. lgs. n. 62/2017, apposita domanda al fine di poter sostenere il prefato esame di stato nell'anno scolastico 2021/2022 in qualità di candidato esterno, indicando tre sedi che, tuttavia, non sono state prese in considerazione.
La domanda risulta essere stata redatta in conformità alla richiamata circolare del Ministero dell'Istruzione n. 28118 del 12 novembre 2021 che, al punto 2A, segnatamente, ha previsto che “ i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni ”.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022, previo avviso ex art 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza breve.
Il ricorso è fondato, alla luce di quanto già evidenziato da questa Sezione con la recente sentenza n. 4131/2022, i cui contenuti devono ritenersi ivi richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.
4. Come già rilevato nella pronuncia summenzionata, l’art. 14, co. 3 del d. lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, prevede che “i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ” .
La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione, n. 28118/2021, punto 2.A, ha ulteriormente precisato che "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame", aggiungendo, di seguito, che " tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017 ".
L’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, antecedentemente alla nota ministeriale richiamata e nelle more delle indicazioni da parte del competente Ministero, ha emanato un proprio avviso, invitando i candidati esterni a presentare le loro istanze per la partecipazione ai prossimi esami di stato mediante la compilazione di un modulo nel quale, evidentemente, non era consentita la possibilità di inserire alcuna preferenza. Del resto, nel testo dello stesso documento, l’Ufficio non fa alcun cenno alla possibilità per detti studenti di indicare delle sedi preferenziali di assegnazione, mentre risulta ben evidenziato, per contro, il suo potere di assegnare i candidati, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, così come previsto dal sopra citato art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 62/2017.
5. Dal quadro normativo sopra richiamato, appare evidente che se, da un lato, l’art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 62/2017, conferisce agli Uffici Scolastici Regionali un potere officioso di assegnazione dei candidati esterni all’esame di stato presso gli istituti scolastici presenti sul territorio, assicurando l’uniformità nella loro distribuzione, dall’altro lato, tuttavia, la richiamata circolare ministeriale ha previsto che detti candidati possano esprimere delle preferenze al riguardo, indicando un numero massimo di tre sedi di assegnazione che, pertanto, ove non contrastino con il succitato interesse pubblico all’uniforme distribuzione dei candidati previsto dalla legge, devono essere adeguatamente tenute in considerazione.
Con riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, “ si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti ” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3380/2012).
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi come la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’assegnare la sede di esame ai candidati privatisti esterni, sia stata opportunamente delimitata dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 28118 del 12 novembre 2021, nel senso che all’articolazione territoriale in questione è stata riconosciuta la facoltà di disattendere le preferenze espresse dai candidati soltanto nella misura in cui queste siano suscettibili, in concreto, di determinare una lesione del succitato criterio dell’omogenea distribuzione territoriale dei candidati esterni. Va da sé che, una tale determinazione, debba poggiare su un’adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita dall’amministrazione regionale, né in sede amministrativa, né tantomeno in quella processuale, attesa la costituzione solo formale della difesa erariale.
6. Per quanto precede, con riferimento all’odierna controversia emerge come l’articolazione regionale del Ministero intimato abbia adottato un provvedimento di assegnazione disattendendo le indicazioni di parte ricorrente e, conseguentemente, le disposizioni impartite dal Ministero con la circolare sopra richiamata, senza fornire alcuna giustificazione in merito a tale decisione e, dunque, senza aver dato la pur minima dimostrazione che l'assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale.
7. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di assegnazione della sede per l’espletamento dell’esame di stato relativo alla parte ricorrente, con conseguente obbligo dell’U.S.R. di procedere ad una nuova assegnazione, prendendo in considerazione le preferenze indicate nella domanda, dalle quali potrà discostarsi, in via esclusiva, per motivate esigenze di uniforme distribuzione territoriale dei candidati, come sopra precisato.
8. In considerazione della peculiarità e della novità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO