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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4138/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 4138/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Butto, Parte_1
Andrea Pittarello
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni,
Simona Destefani
Convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 di fronte a questo Tribunale la e ha esposto di aver Controparte_1
1
13.06.2015, successivamente con un contratto di apprendistato professionalizzante a decorrere dal 14.06.2015, con mansioni di operaio e con livello da acquisire indicato nel parametro 140 del CCNL
Autoferrotranvieri-mobilità. Ha riferito di aver stipulato al termine dell'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con conferma del parametro 140, che è stato successivamente aumentato al parametro 158 con effetto dal giorno dal 01.01.2020 e fino al 05.10.23, data in cui sono intervenute le dimissioni volontarie del ricorrente. In esecuzione del contratto di apprendistato il sig. è stato addetto Pt_1 presso l'ufficio movimento nella sede aziendale di OL sita in via
Roma n. 200. L'attività lavorativa nell'ufficio era organizzata su tre turni, quello della mattina (cd. “mov1”), dal lunedì al venerdì, ore 5.30-13.48 con sabato e domenica a riposo, quello del pomeriggio (cd. “mov2”), dal lunedì al venerdì, ore 15.30-22.30, il sabato dalle ore 12.30 fino alle
19.00 con domenica a riposo, e il turno corrispondente alla giornata intera (cd. “movgiornata”), dal lunedì al venerdì, ore 8.00- 12.00 e dalle ore 13.00 fino alle ore 15.30, sabato dalle 6.30 alle 13.00 con domenica a riposo. Tutti i lavoratori addetti all'ufficio movimento seguivano simile orario, a rotazione, compreso il sig. . Pt_1
Ha altresì riferito di essersi occupato delle seguenti mansioni per tutto il periodo del contratto di apprendistato:
- creazione dei cd. “quadri mensili” cioè i prospetti contenenti l'elenco degli autisti a disposizione della società e l'organizzazione dei turni da osservare per i giorni del mese successivo. I turni, invero, venivano predisposti dal sig. responsabile fino al 2019 delle linee e Parte_2 corse del Trasporto Pubblico Locale gestito dalla società, che in seguito è
2 divenuto vicedirettore. Il ricorrente, più precisamente, si occupava di abbinare i diversi autisti ai singoli turni;
- creazione dei “fogli ore”, che contenevano sia la tabella riassuntiva dei turni svolti da ciascun austista sia le cd. “variazioni giornaliere”, ossia i documenti riassuntivi in cui venivano indicate le ore effettivamente svolte dai dipendenti della società rispetto al prospetto di ore ordinario;
- organizzazione del servizio nei turni “movgiornata” nell'ambito della quale il ricorrente controllava che le fasce di turno non risultassero scoperte e, in caso di assenze dei dipendenti, si occupava di reperire il personale sostitutivo;
- gestione delle emergenze, che in concreto si declinava sia nella sostituzione del personale la cui assenza non era stata preavvisata, sia nella formulazione delle soluzioni ai problemi segnalati dal personale viaggiante, sia nella gestione dei guasti agli automezzi disponendo la riparazione degli stessi o la loro sostituzione;
- elevazione, sebbene saltuaria, dei verbali a bordo degli automezzi.
Ha evidenziato che, oltre alle mansioni descritte, è stato addetto una settimana al mese alle attività operate in cd. regime di reperibilità, nello specifico alle operazioni di controllo sugli allarmi dei depositi (i quali potevano scattare per guasti o per tentativi di furto). Invero, il ricorrente si è ritrovato ad operare in regime di reperibilità anche due o tre settimane alla volta dovendo spesso sostituire i propri colleghi che non desideravano operare in tale regime.
Ha poi riferito che a seguito del suo trasferimento presso il deposito di per asserita “riorganizzazione aziendale” effettuata Parte_3 dalla nel periodo dal 29.06.2020 al 05.10.23 è stato Controparte_1 adibito come autista presso tale deposito nonché in qualche occasione anche presso il deposito di Cornaredo.
3 Tanto premesso, ha lamentato diversi profili di illegittimità relativi al suo inquadramento professionale. In primo luogo, ha opposto la non correttezza dell'inquadramento contrattuale operato nel contratto di apprendistato e del livello successivo che ha conseguentemente ottenuto alla conclusione del periodo formativo. Ha infatti rilevato di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro (14.06.2015) mansioni superiori rispetto a quelle individuate nel contratto di assunzione e nel piano formativo, possedendo sin dal principio la professionalità alla cui acquisizione l'apprendistato era finalizzato. Più precisamente, ha asserito di aver esercitato funzioni appartenenti al parametro 193 del
CCNL applicabile, svolgendo mansioni riconducibili al profilo di cd.
“assistente coordinatore”. Ne sarebbe derivato per un verso la nullità del contratto di lavoro professionalizzante per lo svolgimento di mansioni superiori e non contemplate nel contratto di assunzione, per altro verso il diritto al superiore inquadramento contrattuale e, conseguentemente, il diritto al pagamento delle differenze retributive non percepite fino alla data della cessazione del rapporto (05.10.2023) per un totale di €
46.451,16, oltre al pagamento di una somma pari a € 17.103,50 a titolo di incidenze sul TFR.
In secondo luogo, ha lamentato di aver subito un demansionamento ad opera della società convenuta a seguito della riassegnazione alla sede di
. Ha ricordato infatti che con la nuova qualifica di Parte_3
“operatore di esercizio” a lui assegnata con effetto dal 29.06.2020 è stato destinato alla guida degli autobus, quando in precedenza era stato addetto a compiti caratterizzati da un più alto contenuto tecnico. Tutto ciò gli avrebbe procurato un grave danno alla professionalità, economicamente apprezzabile ed equitativamente valutabile.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
4 “in via principale
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante a causa di svolgimento di mansioni superiori;
- accertare e dichiarare che, a decorrere dal 14.06.2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, il Sig. a reso in favore di Pt_4 [...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Assago CP_1 P.IVA_1
(MI), Via Enrico Fermi n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo pec prestazioni di lavoro Email_1 da inquadrarsi al Parametro 193 CCNL Autoferrotranvieri – mobilità;
- per l'effetto, condannare la Società a corrispondere al Ricorrente la somma lorda di € 63.554,66, di cui € 17.103,50 a titolo di incidenza sul
TFR, così come risulta dai conteggi allegati al presente ricorso, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta in esito al giudizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare il demansionamento subito dal Sig.
[...]
a giugno 2020 a ottobre 2023 (ovvero dalle diverse date che Pt_5 risulteranno di giustizia) e la sua illegittimità per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nel presente atto e per l'effetto, previo accertamento del danno alla professionalità, condannare (C.F. e Controparte_1
P.IVA , con sede legale in Assago (MI), Via Enrico Fermi P.IVA_1
n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo pec
al risarcimento del danno patrimoniale nella Email_1 misura del 50% dell'ultima retribuzione di fatto percepita pari a €
1.987,41 lordi, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, per ogni mese di demansionamento;
in ogni caso
5 con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022”.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1 contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone il rigetto. Ha innanzitutto sostenuto la piena legittimità del contratto di apprendistato, in relazione al quale il ricorrente avrebbe ricevuto la formazione prevista dalla legge e dal contratto. Ha quindi eccepito la piena legittimità dell'inquadramento contrattuale in cui è stato inserito il sig. , Pt_1 avendo egli acquisito al termine del periodo di apprendistato la qualifica di “operatore qualificato” riconducibile quindi al parametro 140 CCNL
Autoferrotranvieri poi convertito, successivamente al 1.1.2020, nel parametro 158 del contratto collettivo. Ha rilevato che il ricorrente è stato trasferito presso il deposito di con decorrenza Parte_3 dal 29.6.2020 per esigenze di riorganizzazione aziendale con mansione di operatore di esercizio (appartenente alla stessa area professionale e con gli stessi parametri dell'operatore qualificato). Infatti, il trasferimento del sig. è stato il risultato della ridistribuzione degli Pt_1 autisti disponibili presso i diversi depositi del trasporto pubblico locale e, in particolare, presso il deposito di che si trovava in Parte_3 sottorganico nel periodo successivo alla sospensione di tutte le attività produttive durante i primi mesi dell'epidemia di Covid19 (marzo - agosto
2020). Ha quindi evidenziato come la nuova qualifica di operatore di esercizio assunta dal ricorrente non possa essere ritenuta un demansionamento: il lavoratore è stato infatti adibito a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento di quelle svolte in precedenza, che rientrano nella medesima Area professionale (la n. 3
6 delle mansioni operative) e che possiedono i medesimi parametri retributivi dell'operatore qualificato.
Infine, ha contestato i conteggi prodotti dalla parte avversaria sia nelle basi di computo sia nelle voci dei criteri di calcolo adoperati e ha eccepito la sussistenza di ogni concorso causale ai sensi e per gli effetti delle cause esimenti di cui agli artt. 1227 c.c. e 2056 c.c.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria testimoniale, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato in atti.
4. L'oggetto della prima domanda di parte ricorrente è l'accertamento della nullità del contratto di apprendistato professionalizzante. Il sig.
è stato assunto in data 14.06.2015 dalla con Pt_1 Controparte_1 un contratto di apprendistato professionalizzante dalla durata di 36 mesi per il conseguimento della qualifica di “operatore qualificato” con inquadramento finale al parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri (cfr. contratto di apprendistato doc. 2 memoria). Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del contratto di assunzione asserendo di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro mansioni superiori rispetto a quelle previste nella declaratoria contrattuale, elemento che di per sé dimostrerebbe che egli già disponeva della professionalità necessaria all'esecuzione di quanto pattuito nel piano formativo individuale.
5. È orientamento giurisprudenziale costante quello per cui il contratto di apprendistato è caratterizzato da una causa mista, ove il datore di lavoro a fronte di una prestazione lavorativa ha l'obbligo non soltanto di corrispondere una determinata retribuzione, ma anche quello di fornire al lavoratore l'addestramento necessario ai fini dell'acquisizione di una
7 specifica qualifica professionale (v. da ultimo, in questo senso, Cass. sez. lavoro 24/04/2023, n. 10826, nonché Cass. n. 17373/2017, Cass.
n. 2365/2020). Pertanto, è un vizio insanabile di tale speciale tipo di contratto di lavoro subordinato l'alterazione e/o elusione della funzione di scambio tra il lavoro prestato dal dipendente e la retribuzione e l'addestramento professionalizzante predisposto dal datore di lavoro affinché l'apprendista consegua la capacità tecnica necessaria per divenire un lavoratore qualificato. In particolare, l'inadempimento degli obblighi di formazione in capo al datore di lavoro determina la trasformazione fin dall'inizio del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto (così Cass. civ. sez. lav, ord. n. 16595 del
3/08/2020).
6. Con riguardo all'aspetto formativo, non è contestato in causa che il ricorrente abbia svolto l'attività formativa come descritta nel piano individuale allegato al contratto di assunzione (cfr. doc. 2 memoria) ai sensi dell'art. 42 d.lgs 81/2015 applicabile ratione temporis alla fattispecie discussa. È infatti pacifico che il sig. abbia ricevuto la Pt_1 formazione esterna di 80 ore in linea con quanto descritto nel piano formativo predisposto dalla società datrice di lavoro e dall'apposita azienda di formazione, nonché la formazione interna realizzata con modalità c.d. on the job conformemente a quanto stabilito dalla disciplina collettiva e dal contratto di apprendistato (v. all. 6 memoria relazioni tutor, nonché doc. 2 memoria, allegati al contratto).
8 7. Tuttavia, al fine di accertare la genuinità del contratto di apprendistato è imprescindibile verificare non soltanto che l'attività formativa sia stata coerente con la natura e le caratteristiche delle mansioni che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere nell'azienda, ma anche che il percorso formativo abbia ricompreso in concreto l'adibizione a mansioni proprie del profilo professionale di destinazione, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 23 del CCNL Autoferrotranvieri (doc.
27 memoria di costituzione). Pertanto, è da accertare quali fossero i compiti e, più in generale, le attività effettivamente svolte dal sig.
durante il periodo di apprendistato, per poi individuare le Pt_1 qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed effettuare quindi il raffronto tra i risultati di tali indagini.
8. Secondo quanto stabilito dal contratto di assunzione allegato dalle parti la convenuta avrebbe dovuto formare il ricorrente al fine del conseguimento della qualifica di “operatore qualificato” riconducibile al parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri con mansioni sia di elevazione dei verbali di accertamento a bordo degli autobus sia quelle di impiegato.
Si deve premettere che in ricorso erano individuati parametri e declaratorie contrattuali di cui la società convenuta ha contestato in memoria di costituzione l'inapplicabilità al rapporto di lavoro. La società ha ulteriormente controdedotto in udienza le declaratorie a cui invece si dovrebbe fare più correttamente riferimento, sia con riguardo al parametro 140, livello al cui raggiungimento era finalizzato l'apprendistato del sig. , sia con riguardo al parametro 193, Pt_1 livello a cui invece corrisponderebbero le mansioni che il ricorrente
9 asserisce di avere svolto. Poiché anche la difesa di parte ricorrente in sede di discussione ha fatto riferimento ai parametri e le declaratorie contrattuali individuate dalla convenuta, in proseguo si prenderanno a riferimento per il raffronto soltanto le declaratorie da ultimo indicate, coerenti con il CCNL applicato.
9. Il CCNL Autoferrotranvieri del 2000 (all. 14 memoria di costituzione) nel disciplinare la classificazione del personale autoferrotranvieri in base ai parametri divide il settore degli autoferrotranvieri in quattro aree:
“Area professionale 1°: mansioni gestionali e professionali”, “Area professionale 2°: mansioni di coordinamento e specialistiche”, “Area professionale 3°: mansioni operative”, “Area professionale 4°: mansioni generiche”. Tali aree sono divise in quattro aree operative: “area esercizio”, “area amministrazione e servizi”, “area manutenzione, impianti ed officine” e “area servizi ausiliari per la mobilità”. Ogni area operativa è a sua volta articolata in sezioni specifiche (ad. esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
esercizio ferroviario e metropolitano;
esercizio navigazione lacuale;
esercizio navigazione lagunare;
esercizio funivie portuali;
esercizio funicolari terrestri ed aeree, etc.). Il parametro 140 CCNL rientra nell'Area professionale 3° che raggruppa tutte le “Mansioni operative” così definite: “Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”. All'interno di tale Area Professionale è contemplata la figura dell'Operatore qualificato che, nel sistema dei livelli e dei
10 parametri del contratto autoferrotranvieri, avendo un parametro retributivo di ingresso 140, svolge “funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute". Tale figura è rinvenibile nella sottodivisione dell'area operativa
“amministrazione e servizi”.
Il ricorrente, invece, afferma di aver esercitato sin dall'inizio dell'apprendistato mansioni riconducibili al parametro 193, profilo professionale dell'Addetto all'esercizio (193). La relativa declaratoria fa riferimento a “lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filo tranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela”. Tale profilo fa parte della diversa sottodivisione “area esercizio” relativa alla Sezione
Automobilistico, filoviario e tranviario e rientra nell'area professionale
2°, che raccoglie in generale i lavoratori adibiti a mansioni di coordinamento e specialistiche (“Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”).
Le figure professionali individuate nella contrattazione collettiva sono pertanto segnatamente differenti: l'operatore qualificato è adibito a mansioni prettamente operative che, pur potendosi declinare in un limitato coordinamento e controllo dell'altrui attività lavorativa
11 rimangono comunque soggette alle procedure e alle direttive impartite dall'alto; al contrario, l'”addetto all'esercizio” possiede un'adeguata competenza gestionale/tecnico specialistica godendo di una più rilevante autonomia operativa, che in concreto si esplica nel supporto al coordinamento e controllo del personale viaggiante.
10. Con riguardo alle mansioni effettivamente svolte dal sig. a Pt_1 partire dal 13.06.2015, la prova testimoniale ha circoscritto in modo esauriente i compiti e le responsabilità affidate al ricorrente nel corso del periodo di apprendistato.
Tutti i testi hanno confermato che all'Ufficio Movimentazione della sede di OL, a cui era assegnato il sig. , competeva l'organizzazione Pt_1 dei servizi e la coordinazione dei mezzi, concretizzandosi questa nell'assegnazione dei turni e servizi agli autisti in caso di emergenze e/o assenze o in caso problemi di traffico, sulla base dei turni elaborati dal sig. che all'epoca era il Responsabile dell'Ufficio Persona_1 programmazione della società (cfr. testi , Controparte_1 Tes_1
, ). Era inoltre abituale Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 che gli addetti all'ufficio fossero chiamati a svolgere attività di guida dei pullman per sostituire gli autisti in caso di loro assenza (così testi
, . I responsabili di tale ufficio, rinvenibili Tes_3 Tes_5 Tes_2 nelle persone del sig. (fino al suo pensionamento avvenuto il Tes_6 dicembre 2015), poi nel sig. si occupavano invece della gestione Tes_2 di coordinamento dei servizi. In particolare, era loro responsabilità la programmazione mensile dei turni, dovendo infatti i coordinatori predisporre la compilazione dei cd. fogli ora, di cui veniva data copia all'Ufficio Movimento (cfr. , ). Tes_2 Tes_6 Tes_5
12 Le mansioni specificatamente assegnate al sig. in relazione alle Pt_1 quali ha ricevuto la formazione sul posto di lavoro (cd. on the job) non differivano in specie da quelle esercitate dagli altri impiegati dell'Ufficio movimentazione, ossia i colleghi e (così testi , Tes_3 Tes_5 Tes_1
. I compiti del ricorrente consistevano infatti nell'organizzare Tes_4 operativamente i servizi di guida, dovendo abbinare gli autisti ai singoli turni già predisposti nei fogli ore preparati dai coordinatori oppure dallo stesso ricorrente a seconda che fossero presenti o meno in ufficio i responsabili (teste ). Era poi di sua competenza compilare le Tes_5 cd. variazioni giornaliere (in questo senso testi , ), Tes_1 Tes_5 ricercare il personale disponibile per coprire i turni in caso di personale assente ), gestire le emergenze, Tes_2 Tes_4 Tes_3 Tes_5 rispondere alle segnalazioni di guasti dei mezzi e, se necessario, inviare i mezzi di trasporto in sostituzione e/o accettare i dovuti ricambi
), soltanto però qualora assente il dipendente che era la Tes_1 Tes_3 persona a tale compito deputata (v. in questo senso i testi , Tes_6
. Oltre a quanto detto, i testi hanno riferito che il sig. Tes_3 Tes_2
ha lavorato almeno una settimana al mese in regime di Pt_1 reperibilità, dovendo in qualche caso ricoprire i colleghi non presenti
, , e che, come gli altri dipendenti dell'Ufficio Tes_1 Tes_2 Tes_3 movimentazione, ha sostituito gli autisti assenti guidando i pullman aziendali nei turni scoperti , , . È Tes_1 Tes_2 Tes_5 Tes_3 stato infine accertato che nel primo periodo di attività lavorativa presso la convenuta il ricorrente è stato effettivamente adibito all'accertamento e all'elevazione dei verbali a bordo degli autobus, fino almeno a tutto il
2016 e fintantoché l'attività non è stata esternalizzata ad una cooperativa esterna alla società (cfr. testi , Tes_1 Tes_2 Tes_3
). Tes_6
13 11. Risulta quindi che al sig. sono state affidate mansioni del Pt_1 tutto in linea con quanto pattuito nel contratto di apprendistato, mansioni da lui esercitate dapprima in affiancamento ai colleghi Tes_3
e e poi via via sempre più in autonomia (v. teste su Tes_5 Tes_2 cap.
7.4. della memoria nonché teste su cap. 5 della memoria). Tes_3
I compiti concretamente espletati dal sig. erano infatti Pt_1 prettamente operativi e organizzativi, con un ridotto apporto nell'attività di coordinamento della gestione dei servizi di guida. L'istruttoria ha poi messo in luce che il ricorrente dovesse riportare ed effettuare di norma le segnalazioni al sig. (v. teste ), dimostrando quindi Parte_2 Tes_1 che fosse stata lasciata una limitata autonomia gestionale all'impiegato.
Tali risultanze non sono nemmeno contraddette dal fatto che l'ex dipendente si occupasse occasionalmente di redigere i quadri mensili. È da evidenziare infatti come tale circostanza, riferita espressamente solo dal sig. e non confermata come tale dalle altre testimonianze, al Tes_1 più indicherebbe che il sig. svolgesse siffatta prestazione non in Pt_1 maniera costante ma soltanto saltuariamente, confermando ancora una volta la natura prevalentemente operativa dell'attività lavorativa da lui concretamente esercitata.
12. Le mansioni descritte sono quindi ragionevolmente compatibili con quanto il CCNL Autoferrotranvieri prescrive per il parametro 140 con riferimento al profilo “operatore qualificato”. Deve pertanto dichiararsi infondata la domanda di nullità del contratto di apprendistato.
14 13. Neppure può accogliersi la domanda di parte ricorrente avente oggetto l'accertamento del diritto al superiore inquadramento a far data dal 14.06.2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
14. L'istruttoria testimoniale ha fornito sufficienti elementi per poter ritenere che, anche dopo la conclusione del periodo di apprendistato e salvo quanto di seguito si dirà in merito alla domanda di asserito demansionamento, il sig. abbia continuato a svolgere le Pt_1 medesime mansioni a cui era stato adibito col contratto di assunzione.
Ciò si evince in particolare da quanto esposto dai testi e Tes_2 Tes_3
a conferma del cap. 8 della memoria di costituzione, gli altri testi non riferendo circostanze diverse e contrarie.
La correttezza dell'inquadramento contrattuale operato nei confronti del ricorrente si deduce anche confrontando tale inquadramento coi profili e parametri ricoperti dagli altri impiegati addetti nonché dal coordinatore dell'Ufficio di Movimentazione di OL, come emersi durante la prova testimoniale. Con riguardo ai colleghi del sig. , il sig. ha Pt_1 Tes_3 riferito di essere entrato nell'ufficio movimento nel settembre 2012 con parametro iniziale 140, rivestendo oggi il 193; l'altro addetto, il sig.
, ha specificato di aver iniziato a lavorare presso la convenuta Tes_5 nel 2010 con un parametro iniziale 183, che era tuttavia lo stesso che ricopriva nella società precedente alla poi trasformato Controparte_1 in parametro 193 nel 2017. Il responsabile dell'ufficio, il sig. Pt_6
ha quindi confermato la sua progressione di carriera nei termini
[...] indicati al cap.
7.1. della memoria, precisando di rivestire attualmente il parametro 230 del CCNL Autoferrotranvieri. Gli altri impiegati dell'Ufficio
Movimento, che, come detto, eseguivano la stessa tipologia di mansioni del sig. , hanno visto negli anni un aumento dei parametri Pt_1
15 graduale sulla base delle responsabilità che col tempo sono state loro assegnate e ad oggi ricoprono lo stesso parametro che invece il ricorrente ritiene gli debba essere riconosciuto sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Lo stesso ha avuto d'altronde una progressione di Pt_1 carriera dopo i primi anni di apprendistato, ottenendo a partire dal
1.1.2020 il parametro 158 previsto dalla contrattazione collettiva (v. p.
13 ricorso). L'avanzamento di carriera nel modo suddetto pare quindi conforme al sistema di progressione dei livelli previsto dal contratto integrativo aziendale in vigore per il periodo di cui si discute in causa
(doc. 15 memoria contratto integrativo aziendale 2013), il quale prevede per gli addetti all'Ufficio Movimento il parametro 193 come parametro massimo raggiungibile, all'epoca difatti ricoperto solamente dal responsabile dell'Ufficio Movimento, il sig. Tes_2
15. Con riferimento all'ultima domanda sollevata in ricorso, che ha ad oggetto l'asserito demansionamento ad opera della società convenuta a seguito della riassegnazione alla sede di , occorre Parte_3 premettere il quadro normativo di riferimento, così come già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 503 del 2025.
“E' noto che l'art. 2103 c.c. è stato riscritto dall'art. 3 D. Lgs. 81/2015, che ha completamente ridisegnato lo ius variandi datoriale declinando diverse ipotesi di possibile – legittima – assegnazione a mansioni differenti e/o inferiori.
Il confronto tra la vecchia (“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”) e la nuova disposizione (“il lavoratore
16 deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”) rende palese la soluzione di continuità nell'approccio normativo alla materia.
Nel passaggio tra il prima e il dopo scompare il richiamo espresso al concetto di “mansioni equivalenti” che è quello sul quale la giurisprudenza costituzionale e di legittimità si era concentrata assicurando al lavoratore una tutela oltremodo ampia attenta a garantire, nel cambiamento di mansioni, non solo l'omogeneità oggettiva di livelli e retribuzioni, ma altresì un'omogeneità professionale ritagliata sul singolo lavoratore in considerazione delle specifiche esperienze lavorative pregresse.
Il previgente art. 2103 c.c. limitava l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro circoscrivendo le mansioni del prestatore, non solo dal punto di vista prettamente oggettivo (ossia considerando quelle comprese nella stessa area professionale e salariale), ma anche sotto il profilo soggettivo (ricercando le mansioni atte ad armonizzarsi con la professionalità nel tempo acquisita dal dipendente): il sindacato in ordine alla legittimità del mutamento di mansioni imponeva di considerare un concetto di “equivalenza” correlato, non solo al contenuto oggettivo della prestazione
o all'astratto valore professionale di mansioni fra loro differenti, ma alle attitudini che nelle nuove mansioni avrebbero potuto essere espresse, alla luce del progressivo arricchimento del patrimonio professionale di cui il lavoratore aveva nel tempo beneficiato (si vedano, Corte
Costituzionale, 6 aprile 2004, n. 113; Cass. Civ., SS.UU., 24 marzo
17 2006, n. 6572; Cass. Civ., SS.UU., 12 ottobre 2006, n. 25033; si veda, altresì, C.d.A. Roma, Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 5264).
Sino ad oggi, non era possibile indagare l'equivalenza avendo quale parametro di riferimento la mera categoria o il solo livello retributivo, era invece necessario accertare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza del lavoratore, al fine di salvaguardarne il livello professionale e garantirne lo sviluppo in prospettiva dinamica;
per contro, l'attuale disposizione normativa prevede espressamente la possibilità per il datore di lavoro di modificare orizzontalmente le mansioni alla sola condizione della riconducibilità alla stessa categoria legale e medesimo livello di inquadramento: il nuovo art. 2103 c.c. parrebbe aver espunto, quindi, il tema della professionalità soggettivamente intesa dal capitolo della mobilità orizzontale.
Considerato il panorama giurisprudenziale all'interno del quale la riforma si colloca, e considerato il diverso tenore letterale della norma, può ritenersi che il Legislatore Delegato abbia inteso eliminare la possibilità di un giudizio fondato sulla “equivalenza dinamica” delle mansioni, e abbia voluto circoscrivere il sindacato sulla legittimità della mobilità orizzontale al solo ambito della “equivalenza statica”: si tratta, in sostanza, di un giudizio limitato alla verifica della omogeneità obiettivamente intesa, con la conseguenza che – mentre prima il passaggio tra mansioni di pari livello, ma qualitativamente diverse, risultava impedito dall'obbligo espresso di assegnare il dipendente a
“mansioni equivalenti” – oggi risulta legittimato dall'espresso riferimento alle sole “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”.
18 Sotto il profilo della mobilità verticale, poi, è senz'altro vero che il
Legislatore Delegato ha ammesso una specifica ipotesi di
“demansionamento legale” all'art. 2103, co. 2, c.c., stabilendo che, “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”.
Dalla lettera del comma secondo, per quanto ben più ampia di quella di cui alla Legge Delega (che aveva fatto riferimento esclusivamente ai casi di “di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi”), parrebbe che l'unico limite tracciato dalla locuzione “modifica degli assetti organizzativi aziendali” sia
l'impossibilità – per il datore di lavoro – di far coincidere la modificazione dell'assetto aziendale con la modifica delle mansioni del singolo lavoratore interessato dalla variazione in peius: il rapporto tra modifica degli assetti organizzativi e demansionamento, per come tratteggiato dalla norma, risulta essere quello di causa ed effetto, quindi, vi deve essere una preliminare modifica degli assetti aziendali destinata a incidere sulla singola posizione lavorativa.
L'esigenza aziendale, in sostanza, deve essere distinta e logicamente anteposta alla modifica delle mansioni e non può coincidere con il mero mutamento della prestazione lavorativa;
diversamente argomentando, ogni variazione in peius delle mansioni si “autolegittimerebbe”.”
16. Secondo la tesi di parte ricorrente, poiché il sig. avrebbe Pt_1 ricoperto sin dal momento dell'assunzione mansioni riconducibili sotto il
19 parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, la società convenuta, una volta assegnato l'ex dipendente alle mansioni di autista con effetto dal
29.06.2020, lo avrebbe demansionato, adibendolo infatti a operazioni caratterizzate da un minor contenuto professionale.
Tale ricostruzione non può essere accolta. La società convenuta ha affidato al ricorrente mansioni riconducibili alla qualifica “operatore di esercizio” (“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”), la quale rientra nella medesima Area professionale (la n. 3 delle mansioni operative) e ha gli stessi parametri retributivi del profilo '”operatore qualificato” originariamente attribuito al ricorrente
(140 come parametro di ingresso e poi un sistema di passaggio di livello e parametro in funzione dell'anzianità).
Come è emerso dall'escussione dei testi, tale cambio di mansioni si è reso necessario per esigenze di riorganizzazione aziendale della
[...] che sono sorte a seguito della prima ondata del virus CP_1
Covid-19. Sul punto il sig. ha infatti riportato che: “confermo che Tes_2 da marzo 2020 ad agosto 2020, a seguito dell'emergenza COV1D-19,
l'attività del personale di tutte le unità produttive aziendali è stata oggetto di sospensione con ricorso anche agli ammortizzatori sociali (...) con la ripresa post Covid era necessario ridistribuire gli autisti presso i diversi depositi del trasporto pubblico locale unica attività di cui era
20 certa la ripresa e in particolare presso il deposito di Parte_3 che era sottorganico. È stato scelto erché lui mi aveva chiesto Pt_4 di svolgere attività di guida a , piuttosto che avere a Parte_3 che fare con gli autisti del deposito di OL.” Su tale circostanza sono stati concordi anche i testi e . Inoltre, la specifica Tes_3 Tes_5 assegnazione al deposito di è conseguita alla scelta Parte_3 effettuata in questo senso dal sig. , il quale ha espressamente Pt_1 richiesto al coordinatore di di non essere adibito alla guida degli Tes_2 autobus presso la sede di OL (in tal senso testi su cap. 9.5 Tes_3 memoria, punto 19, su cap.
9.3. memoria). Tes_5 Tes_2
17. Non si ritiene pertanto essere stata integrata una violazione dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. 81/2015, la datrice di lavoro essendosi limitata, nell'esercizio dello ius variandi, ad adibire il ricorrente a mansioni appartenenti alla medesima categoria legale di origine (cfr. da ultimo, Cass. civ.,sez. L., n. 11870 del 02/05/2024).
18. Si deve peraltro rilevare che il ricorrente non ha allegato alcun tipo di danno asseritamente patito a causa del demansionamento che la società avrebbe operato nei suoi confronti, né da questo punto di vista si possono ritenere lesive della professionalità l'adibizione alle mansioni di guida, dato che già in passato il sig. era stato chiamato a Pt_1 sostituire gli autisti alla guida dei pullman, seppur non in via prevalente, attività peraltro svolta dagli altri impiegati all'ufficio movimento e dallo stesso coordinatore Tes_2
19. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
21 20. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice
Paola Ghinoy
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