Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dell'annesso stato di previsione.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dell'annesso stato di previsione.