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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA BE Presidente relatrice dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14652/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RC GR, presso il quale è elettivamente domiciliata in Tromello, Via
Dante, 33 per delega allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pogliano Milanese (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 57, parte 1, Serie A, anno 2000), Parte_1
facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e Per_1
di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Pogliano
Milanese (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c., depositato l'8 aprile 2025, ha Parte_1
chiesto al tribunale di ordinare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che alla indicazione del sesso “femminile” venga sostituita l'indicazione del sesso
“maschile” e con indicazione del nome ” in sostituzione del nome , e ha Per_1 Pt_1
chiesto inoltre di accertare il proprio diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico necessario per adeguare i propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...], di non essere sposata e di non avere figli. Ha esposto, inoltre, di aver manifestato, sin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività e interessi caratteristici del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita. Ha riferito che il periodo della pubertà è stato vissuto con profondo malessere e che, durante il periodo delle scuole superiori ha avvertito la necessità di nascondere le proprie forme femminili utilizzando fasce contenitive sul seno, non sopportando di venire identificata come femmina dai coetanei
Ha precisato di avere avviato, verso i 15 anni, ricerche sul web, informandosi sul tema della disforia di genere e seguendo in rete persone transgender.
In seguito a una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel maggio 2019, ha richiesto una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, ricevendo la diagnosi di disforia di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Nel luglio 2019, è stata avviata, sotto controllo e monitoraggio medico, la terapia ormonale mascolinizzante che ha ridotto il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica.
pagina 3 di 8 2. All'udienza di prima comparizione delle parti, è stata sentita la parte ricorrente, comparsa personalmente.
La causa, previa rinuncia da parte della ricorrente, ai termini per il deposito degli atti conclusivi, è stata rimessa al collegio per la decisione.
3. Ritiene il collegio che le domande proposte da debbano essere accolte, Parte_1
per le ragioni di seguito precisate.
Dalla relazione della psicologa dott.ssa , datata 24 febbraio 2025 Persona_2
(doc.3), emergono il disagio sofferto dal paziente per il genere assegnatogli alla nascita e la marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, nonché il desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere opposto. L'atteggiamento nei confronti della terapia ormonale è sempre stato positivo e ha consentito l'acquisizione di maggior sicurezza, aumentando l'autostima e la serenità. La progressiva mascolinizzazione ha comportato “un decisivo miglioramento della qualità della vita, con ricadute positive sul proprio benessere generale, sul lavoro
e sulle relazioni sociali”.
Anche dalla relazione dell'endocrinologa, dott.ssa del 16 marzo Persona_3
2022, aggiornata all'11 novembre 2024 (doc.4), emerge che il paziente “è assolutamente
Consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo (sterilità).
È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di transizione”.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni dalla stessa rese nel corso dell'udienza del 17 settembre 2025, dalle quali emergono il disagio vissuto e i benefici del percorso intrapreso: “Il percorso è durato anni, ma non ho mai avuto ripensamenti.
Alle superiori ho cominciato ad esprimermi e a vestirmi come un ragazzo. A 17 anni ho parlato con la mia famiglia che mi ha capito e non mi ha creato problemi. A 18 anni ho
pagina 4 di 8 parlato con amici e con conoscenti e ho chiesto di essere chiamato e trattato Per_1
come un ragazzo. La terapia mi ha aiutato tantissimo a superare il mio disagio e ad acquisire la mia nuova identità maschile e sono riconosciuto come uomo da familiari, amici e compagni di studi, ho superato il mio disagio grazie alla psicoterapia e al percorso seguito”.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
4. Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale
(sentenza n.221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/15 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente pagina 5 di 8 “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato, in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da femmina a maschio. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto in ricorso, al prenome ” va sostituito il prenome “ ”. Pt_1 Per_1
5. Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto di sottoporsi a trattamenti medico chirurgici, si rileva che, in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, Parte_1
in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale pagina 6 di 8 tendenza.
Va peraltro rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato a escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Nel caso qui considerato, si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento Parte_1
di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
6. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Pt_1
(nome) nata a [...] l'[...], nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
“ ”; Per_1
pagina 7 di 8 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pogliano Milanese (MI) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) accerta il diritto della parte attrice a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Presidente est.
NA BE
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