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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2233/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Migliorini Parte_1 C.F._1
Mario e l'avv. Chierego Tullio
Appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Manotto Simone CP_1 C.F._2
Appellato
Oggetto: Vendita di cose immobili. Appello avverso l'ordinanza n. 9658/2023 rep.
n. 3172/23 pubblicata in data 09/11/2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) in via principale, annullarsi l'Ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 9658/2023 in data 9.11.2023, in accoglimento del primo motivo di appello e, in via subordinata, in accoglimento dei restanti motivi, riformare l'ordinanza impugnata rigettando tutte le pretese avanzate da in quanto illegittime per i motivi esposti nel CP_1
predetto atto di citazione in appello;
2) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata, subordinare l'efficacia dell'emananda pronuncia al pagamento da parte del sig. in favore della concludente, a fronte del CP_1
trasferimento, della somma di euro 73.000,00= – o di quell'altra somma ritenuta di giustizia – oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla concludente per i trasferimenti della proprietà degli immobili di cui è causa, il tutto pro quota ed oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, condannando il sig. al relativo contestuale CP_1
pagamento.
Rifusione di spese di entrambi i gradi.
Per l'appellato
1) Confermare l'impugnata Ordinanza sub Cron. 9658/2023 del 09/11/2023 R.G.
410/2023 del Tribunale di Vicenza per le motivazioni di cui sopra
2) In ogni caso, con espresso richiamo alle conclusioni siccome già rassegnate davanti al Giudice di Vicenza,
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra con la convenzione Parte_1
sottoscritta in data 02/07/2009, si è impegnata a trasferire al Sig. la CP_1
quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili dettagliatamente descritti in premessa;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra all'obbligo di Parte_1
trasferimento della proprietà di cui al punto che precede;
- Conseguentemente, emettere contro la Sig.ra residente in [...], Parte_1
Via A di Casanova n. 13/a, C.F. ed a favore del Sig. C.F._1 CP_1
residente in [...], C.F.
[...]
, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti C.F._2
dell'obbligo di trasferimento in nuda proprietà dei beni immobili che di seguito si descrivono nel dettaglio:
pag. 2/9 a) Comune Catastale di Calledizzo, Distretto di Malè
Partita Tavolare 463 II P.ed. 335 - Edificio – superficie mq 540
Il fabbricato risulta così censito al Catasto dei Fabbricati (Ufficio Catasto di Malè):
Comune di Pejo, Comune Catastale di Calledizzo – C.C. 92 – foglio 9 P.ed. 335 sub 2 via Nova Piano T 1 cat. A/2 cl. 7 vani 7,5 RC € 484,18 P.ed. 335 sub 1 via Nova Piano
T cat. C/6 cl. 7 mq 18 RC€ 23,24
b) Comune Catastale di Calledizzo – Distretto di Melè Partita Tavolare 463 II P.ed 415
– Edificio – superficie mq 235.
Il fabbricato risulta così censito al Catasto dei Fabbricati (Ufficio Catasto di Malè):
Comune di Pejo, Comune Catastale di Calledizzo – C.C. 92 – foglio 6 P.ed. 415 sub 1
Salita al Cucolo Piano T cat. C/6 mq43 (sup. cat. mq. 52) RC€ 46,64
- Ordinare al Giudice ed al Conservatore Tavolari Competenti di trascrivere la emananda sentenza, esonerando i a qualsiasi responsabilità; CP_2
3) Con rifusione di spese diritti ed onorari secondo soccombenza.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Trento CP_1
chiedendo di emettere sentenza ex art.2932 cod. civ. per il trasferimento del 50% della nuda proprietà di due beni immobili siti in Comune di Pejo (Tn), accertando e dichiarando che la sorella intestataria fiduciaria, si era resa Parte_1
inadempiente all'obbligo di ritrasferimento.
In particolare assumeva che la sorella in data 2 luglio 2009 aveva acquistato dal padre la nuda proprietà di alcuni beni immobili identificati in atti, che Controparte_3 tuttavia era noto alle parti che l'atto di compravendita dissimulasse una donazione e che in pari data, con documento redatto dal notaio e sottoscritto da , Parte_1 quest'ultima aveva riconosciuto che il fratello era comproprietario per il 50% della nuda pag. 3/9 proprietà di tali beni, figurando per tale quota quale intestataria fiduciaria e che la stessa si impegnava, a semplice richiesta, a intestare formalmente al fratello, ai suoi eredi o aventi causa, i diritti agli stessi spettanti con ripartizione a metà delle spese. Allegava che nel 2021 si era rivolto alla sorella per ottenere l'intestazione dei beni e che tuttavia la stessa non si era dichiarata disponibile a procedere al trasferimento.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 22.12.2022, il Tribunale di Trento dichiarava la propria incompetenza e il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al Tribunale di Vicenza.
La convenuta costituitasi nel giudizio chiedeva il rigetto delle domande evidenziato nel merito che la scrittura privata dimessa conteneva una promessa unilaterale atipica dell'impegno di trasferimento, con conseguente nullità della stessa tenuto conto che le promesse unilaterali potrebbero produrre effetti obbligatori ex novo solo nei casi previsti per legge. Ne rilevava inoltre la nullità posto che la medesima avrebbe un oggetto impossibile non evincendosi a quali condizioni la convenuta si sarebbe impegnata al trasferimento e rilevando come la scrittura non potrebbe costituire un pactum fiduciae, in quanto il fiduciante non avrebbe fornito i mezzi alla fiduciaria.
Infine deduceva la nullità dell'atto in quanto concretante un riconoscimento unilaterale di diritti reali e che l'atto non poteva costituire ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., non essendo indirizzato al creditore.
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n. 9658/2023 depositata in data 9.11.2023 il
Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda proposta dal ricorrente accertando che con la convenzione sottoscritta in data 02.07.2009, si è impegnata Parte_1
a trasferire al Sig. la quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili CP_1
dettagliatamente descritti in atti”, accertava e dichiarava l'inadempimento di parte resistente all'obbligo di trasferimento dei beni di causa e per l'effetto trasferiva a
[...]
la quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili ivi dettagliatamente CP_1
descritti, ponendo a carico solidale delle parti, nella misura della metà ciascuna, le spese di trasferimento e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
pag. 4/9 Il Tribunale evidenziava che il documento prodotto in causa con cui Parte_1
si riconosceva mera intestataria della quota di nuda proprietà del fratello presupponeva l'esistenza del patto fiduciario e richiamando la pronuncia delle SSUU n.6459/2020 rilevava che la stessa realizzava ex art.1988 c.c. una astrazione processuale dalla causa con conseguente esonero a favore del fiduciante dell'onere della prova del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Rilevava il giudice di prime cure che il pactum fiduciae obbliga il fiduciario a gestire la posizione di cui è investito e a ritrasferirla al fiduciante ed è assimilabile al mandato senza rappresentanza, non assumendo rilevanza che l'acquisto fosse avvenuto con denaro del fiduciante o di terzi.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per la riforma del provvedimento Parte_1
impugnato e la vittoria delle spese.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1705 c.c. e il travisamento del dictum della sentenza delle S.U. n. 6459/2020 assumendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente rinvenuto la fonte dell'obbligazione nella scrittura unilaterale e non nel patto stipulato oralmente tra le parti.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto irrilevante che il trasferimento della nuda proprietà degli immobili in favore della fiduciaria fosse pag. 5/9 avvenuto con mezzi della stessa convenuta o con provvista del fiduciante. L'appellante assume che per la validità dal pactum fiduciae è richiesto che la provvista per l'acquisto dell'immobile intestato al solo fiduciario provenga in tutto o in parte dal fiduciante e che nell'ipotesi in cui il fiduciante abbia acquistato il bene con risorse proprie non è configurabile un pactum fiduciae.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante impugna l'ordinanza per violazione dell'art. 2697 c.c. assumendo che poiché la scrittura privata non risultava indirizzata a né CP_1
risultava allo stesso consegnata, non operava la relevatio ab onere probandi .
L'appellante assume inoltre che la scrittura privata è da considerarsi nulla poiché non può che qualificarsi quale promessa unilaterale atipica, del tutto inefficace ex art. 1987
c.c. e in quanto costituente un riconoscimento unilaterale di diritti reali.
L'appellante rilevava che la firma da parte di era stata posta al solo Parte_1
fine di compiacere il padre, riconoscendo che l'atto fosse privo di efficacia giuridica sia per la consapevolezza dell'assoluta radicale inesistenza di alcun accordo fiduciario “a monte”, sia in virtù dell'orientamento giurisprudenziale allora vigente che considerava nullo un preteso pactum fiduciae stipulato in forma orale.
Infine assumeva che in ipotesi di conferma della decisione impugnata, la pronuncia doveva essere subordinata al pagamento del corrispettivo pagato, attualizzato ai valori attuali, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo, pari ad un importo non inferiore a € 73.000,00.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
L'ordinanza impugnata, pur presentando una certa imprecisione nella formulazione del dispositivo, ha accolto le domande di parte ricorrente ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza di un pactum fiduciae stipulato oralmente. Diversamente da quanto opinato dal patrocinio dell'appellante, come risulta chiarito in parte motiva, il giudice di prime cure non ha infatti ritenuto che il patto fiduciario fosse costituito dalla pag. 6/9 dichiarazione sottoscritta il 2 luglio 2019, ma ha ritenuto che tale dichiarazione presupponeva un precedente accordo fiduciario stipulato oralmente.
In adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite n.6459/2020 il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la dichiarazione unilaterale sottoscritta dal fiduciario costituisce una dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, sicchè non integra essa stessa autonoma fonte di obbligazione, ma, piuttosto, rappresenta una promessa di pagamento, con effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
In parte motiva dell'ordinanza impugnata si legge infatti in tal senso espressamente che
”la forma scritta risulta in relazione all'impegno della sig.ra a ritrasferire i Parte_1 beni in capo al fratello e, tuttavia, non vi è ostacolo a riconoscere l'esistenza del patto fiduciario a monte, posto che tale scrittura lo presuppone in maniera chiara” (così ordinanza impugnata).
Parte ricorrente ha allegato l'esistenza di un pactum fiduciae avente ad oggetto l'obbligo al trasferimento del 50% della nuda proprietà dell'immobile, e di tale patto è stato esonerato della prova in forza della avvenuta produzione in giudizio della dichiarazione unilaterale.
Chiarito dunque che secondo l'ordinanza impugnata il patto fiduciario oggetto di controversia non è costituito dalla dichiarazione unilaterale prodotta in causa rimangono del tutto assorbite tutte le censure svolte dall'appellante relativamente all'astratta inammissibilità di una promessa unilaterale atipica ovvero all'invalidità di un riconoscimento unilaterale di diritti reali ovvero, infine, alla circostanza che la scrittura non risulti destinata all'attore.
Va inoltre sottolineato che come osservato dal giudice di prime cure “parte convenuta non ha minimamente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è venuto meno, essendosi limitata a negare carattere vincolante all'atto dalla stessa sottoscritto,
pag. 7/9 per doglianze che, tuttavia, non hanno trovato conforto” (cfr. ordinanza impugnata). In tal senso, non contestato l'inadempimento, correttamente è stata accolta la domanda ex
2932 cod. civ.
Va altresì rigettata l'impugnazione ove censura la mancata considerazione della provenienza della provvista. Rileva il Collegio come nel caso di specie viene in rilievo una ipotesi di fiducia statica. Nello schema del negozio fiduciario rientra, oltre quello di tipo traslativo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta. In tal senso dunque non è in alcun modo rilevante la questione della provvista della quale si tiene conto in ipotesi di fiducia dinamica ovvero laddove vi sia un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
Né può trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'appellante di subordinare l'efficacia della pronuncia “al pagamento da parte del sig. CP_1
in favore della concludente, a fronte del trasferimento, della somma di euro 73.000,00 –
o di quell'altra somma ritenuta di giustizia” reiterata dall'appellante in questa sede senza svolgere alcuna specifica deduzione e tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, “nulla traspare al riguardo dal documento sottoscritto da
[...]
se non un riferimento alle spese di trasferimento” ( cfr. ordinanza Parte_1
impugnata ).
Conclusioni e spese.
L'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono dunque liquidate in Parte_1
favore di secondo il dm n.55/2014 vista nota spese, secondo lo CP_1
scaglione valore indeterminabile complessità media per le sole fasi di studio,
pag. 8/9 introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza n.
9658/2023 rep. n. 3172/23 pubblicata in data 09/11/2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2233/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Migliorini Parte_1 C.F._1
Mario e l'avv. Chierego Tullio
Appellante
contro
(C.F. ), con l'avv. Manotto Simone CP_1 C.F._2
Appellato
Oggetto: Vendita di cose immobili. Appello avverso l'ordinanza n. 9658/2023 rep.
n. 3172/23 pubblicata in data 09/11/2023 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) in via principale, annullarsi l'Ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 9658/2023 in data 9.11.2023, in accoglimento del primo motivo di appello e, in via subordinata, in accoglimento dei restanti motivi, riformare l'ordinanza impugnata rigettando tutte le pretese avanzate da in quanto illegittime per i motivi esposti nel CP_1
predetto atto di citazione in appello;
2) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata, subordinare l'efficacia dell'emananda pronuncia al pagamento da parte del sig. in favore della concludente, a fronte del CP_1
trasferimento, della somma di euro 73.000,00= – o di quell'altra somma ritenuta di giustizia – oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla concludente per i trasferimenti della proprietà degli immobili di cui è causa, il tutto pro quota ed oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, condannando il sig. al relativo contestuale CP_1
pagamento.
Rifusione di spese di entrambi i gradi.
Per l'appellato
1) Confermare l'impugnata Ordinanza sub Cron. 9658/2023 del 09/11/2023 R.G.
410/2023 del Tribunale di Vicenza per le motivazioni di cui sopra
2) In ogni caso, con espresso richiamo alle conclusioni siccome già rassegnate davanti al Giudice di Vicenza,
- Accertare e dichiarare che la Sig.ra con la convenzione Parte_1
sottoscritta in data 02/07/2009, si è impegnata a trasferire al Sig. la CP_1
quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili dettagliatamente descritti in premessa;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra all'obbligo di Parte_1
trasferimento della proprietà di cui al punto che precede;
- Conseguentemente, emettere contro la Sig.ra residente in [...], Parte_1
Via A di Casanova n. 13/a, C.F. ed a favore del Sig. C.F._1 CP_1
residente in [...], C.F.
[...]
, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti C.F._2
dell'obbligo di trasferimento in nuda proprietà dei beni immobili che di seguito si descrivono nel dettaglio:
pag. 2/9 a) Comune Catastale di Calledizzo, Distretto di Malè
Partita Tavolare 463 II P.ed. 335 - Edificio – superficie mq 540
Il fabbricato risulta così censito al Catasto dei Fabbricati (Ufficio Catasto di Malè):
Comune di Pejo, Comune Catastale di Calledizzo – C.C. 92 – foglio 9 P.ed. 335 sub 2 via Nova Piano T 1 cat. A/2 cl. 7 vani 7,5 RC € 484,18 P.ed. 335 sub 1 via Nova Piano
T cat. C/6 cl. 7 mq 18 RC€ 23,24
b) Comune Catastale di Calledizzo – Distretto di Melè Partita Tavolare 463 II P.ed 415
– Edificio – superficie mq 235.
Il fabbricato risulta così censito al Catasto dei Fabbricati (Ufficio Catasto di Malè):
Comune di Pejo, Comune Catastale di Calledizzo – C.C. 92 – foglio 6 P.ed. 415 sub 1
Salita al Cucolo Piano T cat. C/6 mq43 (sup. cat. mq. 52) RC€ 46,64
- Ordinare al Giudice ed al Conservatore Tavolari Competenti di trascrivere la emananda sentenza, esonerando i a qualsiasi responsabilità; CP_2
3) Con rifusione di spese diritti ed onorari secondo soccombenza.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Trento CP_1
chiedendo di emettere sentenza ex art.2932 cod. civ. per il trasferimento del 50% della nuda proprietà di due beni immobili siti in Comune di Pejo (Tn), accertando e dichiarando che la sorella intestataria fiduciaria, si era resa Parte_1
inadempiente all'obbligo di ritrasferimento.
In particolare assumeva che la sorella in data 2 luglio 2009 aveva acquistato dal padre la nuda proprietà di alcuni beni immobili identificati in atti, che Controparte_3 tuttavia era noto alle parti che l'atto di compravendita dissimulasse una donazione e che in pari data, con documento redatto dal notaio e sottoscritto da , Parte_1 quest'ultima aveva riconosciuto che il fratello era comproprietario per il 50% della nuda pag. 3/9 proprietà di tali beni, figurando per tale quota quale intestataria fiduciaria e che la stessa si impegnava, a semplice richiesta, a intestare formalmente al fratello, ai suoi eredi o aventi causa, i diritti agli stessi spettanti con ripartizione a metà delle spese. Allegava che nel 2021 si era rivolto alla sorella per ottenere l'intestazione dei beni e che tuttavia la stessa non si era dichiarata disponibile a procedere al trasferimento.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'incompetenza del Parte_1
Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza del 22.12.2022, il Tribunale di Trento dichiarava la propria incompetenza e il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio avanti al Tribunale di Vicenza.
La convenuta costituitasi nel giudizio chiedeva il rigetto delle domande evidenziato nel merito che la scrittura privata dimessa conteneva una promessa unilaterale atipica dell'impegno di trasferimento, con conseguente nullità della stessa tenuto conto che le promesse unilaterali potrebbero produrre effetti obbligatori ex novo solo nei casi previsti per legge. Ne rilevava inoltre la nullità posto che la medesima avrebbe un oggetto impossibile non evincendosi a quali condizioni la convenuta si sarebbe impegnata al trasferimento e rilevando come la scrittura non potrebbe costituire un pactum fiduciae, in quanto il fiduciante non avrebbe fornito i mezzi alla fiduciaria.
Infine deduceva la nullità dell'atto in quanto concretante un riconoscimento unilaterale di diritti reali e che l'atto non poteva costituire ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., non essendo indirizzato al creditore.
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n. 9658/2023 depositata in data 9.11.2023 il
Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda proposta dal ricorrente accertando che con la convenzione sottoscritta in data 02.07.2009, si è impegnata Parte_1
a trasferire al Sig. la quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili CP_1
dettagliatamente descritti in atti”, accertava e dichiarava l'inadempimento di parte resistente all'obbligo di trasferimento dei beni di causa e per l'effetto trasferiva a
[...]
la quota di ½ della nuda proprietà dei beni immobili ivi dettagliatamente CP_1
descritti, ponendo a carico solidale delle parti, nella misura della metà ciascuna, le spese di trasferimento e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
pag. 4/9 Il Tribunale evidenziava che il documento prodotto in causa con cui Parte_1
si riconosceva mera intestataria della quota di nuda proprietà del fratello presupponeva l'esistenza del patto fiduciario e richiamando la pronuncia delle SSUU n.6459/2020 rilevava che la stessa realizzava ex art.1988 c.c. una astrazione processuale dalla causa con conseguente esonero a favore del fiduciante dell'onere della prova del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria.
Rilevava il giudice di prime cure che il pactum fiduciae obbliga il fiduciario a gestire la posizione di cui è investito e a ritrasferirla al fiduciante ed è assimilabile al mandato senza rappresentanza, non assumendo rilevanza che l'acquisto fosse avvenuto con denaro del fiduciante o di terzi.
Giudizio di appello
Contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per la riforma del provvedimento Parte_1
impugnato e la vittoria delle spese.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1705 c.c. e il travisamento del dictum della sentenza delle S.U. n. 6459/2020 assumendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente rinvenuto la fonte dell'obbligazione nella scrittura unilaterale e non nel patto stipulato oralmente tra le parti.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto irrilevante che il trasferimento della nuda proprietà degli immobili in favore della fiduciaria fosse pag. 5/9 avvenuto con mezzi della stessa convenuta o con provvista del fiduciante. L'appellante assume che per la validità dal pactum fiduciae è richiesto che la provvista per l'acquisto dell'immobile intestato al solo fiduciario provenga in tutto o in parte dal fiduciante e che nell'ipotesi in cui il fiduciante abbia acquistato il bene con risorse proprie non è configurabile un pactum fiduciae.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo l'appellante impugna l'ordinanza per violazione dell'art. 2697 c.c. assumendo che poiché la scrittura privata non risultava indirizzata a né CP_1
risultava allo stesso consegnata, non operava la relevatio ab onere probandi .
L'appellante assume inoltre che la scrittura privata è da considerarsi nulla poiché non può che qualificarsi quale promessa unilaterale atipica, del tutto inefficace ex art. 1987
c.c. e in quanto costituente un riconoscimento unilaterale di diritti reali.
L'appellante rilevava che la firma da parte di era stata posta al solo Parte_1
fine di compiacere il padre, riconoscendo che l'atto fosse privo di efficacia giuridica sia per la consapevolezza dell'assoluta radicale inesistenza di alcun accordo fiduciario “a monte”, sia in virtù dell'orientamento giurisprudenziale allora vigente che considerava nullo un preteso pactum fiduciae stipulato in forma orale.
Infine assumeva che in ipotesi di conferma della decisione impugnata, la pronuncia doveva essere subordinata al pagamento del corrispettivo pagato, attualizzato ai valori attuali, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo, pari ad un importo non inferiore a € 73.000,00.
Ragioni della decisione.
L'appello va integralmente rigettato.
L'ordinanza impugnata, pur presentando una certa imprecisione nella formulazione del dispositivo, ha accolto le domande di parte ricorrente ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza di un pactum fiduciae stipulato oralmente. Diversamente da quanto opinato dal patrocinio dell'appellante, come risulta chiarito in parte motiva, il giudice di prime cure non ha infatti ritenuto che il patto fiduciario fosse costituito dalla pag. 6/9 dichiarazione sottoscritta il 2 luglio 2019, ma ha ritenuto che tale dichiarazione presupponeva un precedente accordo fiduciario stipulato oralmente.
In adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite n.6459/2020 il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che la dichiarazione unilaterale sottoscritta dal fiduciario costituisce una dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, sicchè non integra essa stessa autonoma fonte di obbligazione, ma, piuttosto, rappresenta una promessa di pagamento, con effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
In parte motiva dell'ordinanza impugnata si legge infatti in tal senso espressamente che
”la forma scritta risulta in relazione all'impegno della sig.ra a ritrasferire i Parte_1 beni in capo al fratello e, tuttavia, non vi è ostacolo a riconoscere l'esistenza del patto fiduciario a monte, posto che tale scrittura lo presuppone in maniera chiara” (così ordinanza impugnata).
Parte ricorrente ha allegato l'esistenza di un pactum fiduciae avente ad oggetto l'obbligo al trasferimento del 50% della nuda proprietà dell'immobile, e di tale patto è stato esonerato della prova in forza della avvenuta produzione in giudizio della dichiarazione unilaterale.
Chiarito dunque che secondo l'ordinanza impugnata il patto fiduciario oggetto di controversia non è costituito dalla dichiarazione unilaterale prodotta in causa rimangono del tutto assorbite tutte le censure svolte dall'appellante relativamente all'astratta inammissibilità di una promessa unilaterale atipica ovvero all'invalidità di un riconoscimento unilaterale di diritti reali ovvero, infine, alla circostanza che la scrittura non risulti destinata all'attore.
Va inoltre sottolineato che come osservato dal giudice di prime cure “parte convenuta non ha minimamente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è venuto meno, essendosi limitata a negare carattere vincolante all'atto dalla stessa sottoscritto,
pag. 7/9 per doglianze che, tuttavia, non hanno trovato conforto” (cfr. ordinanza impugnata). In tal senso, non contestato l'inadempimento, correttamente è stata accolta la domanda ex
2932 cod. civ.
Va altresì rigettata l'impugnazione ove censura la mancata considerazione della provenienza della provvista. Rileva il Collegio come nel caso di specie viene in rilievo una ipotesi di fiducia statica. Nello schema del negozio fiduciario rientra, oltre quello di tipo traslativo, anche la fiducia statica, i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l'utilizzazione non già di una situazione giuridica all'uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta. In tal senso dunque non è in alcun modo rilevante la questione della provvista della quale si tiene conto in ipotesi di fiducia dinamica ovvero laddove vi sia un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante.
Né può trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'appellante di subordinare l'efficacia della pronuncia “al pagamento da parte del sig. CP_1
in favore della concludente, a fronte del trasferimento, della somma di euro 73.000,00 –
o di quell'altra somma ritenuta di giustizia” reiterata dall'appellante in questa sede senza svolgere alcuna specifica deduzione e tenuto conto che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, “nulla traspare al riguardo dal documento sottoscritto da
[...]
se non un riferimento alle spese di trasferimento” ( cfr. ordinanza Parte_1
impugnata ).
Conclusioni e spese.
L'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono dunque liquidate in Parte_1
favore di secondo il dm n.55/2014 vista nota spese, secondo lo CP_1
scaglione valore indeterminabile complessità media per le sole fasi di studio,
pag. 8/9 introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza n.
9658/2023 rep. n. 3172/23 pubblicata in data 09/11/2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 CP_1
presente grado, liquidate in euro 8.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
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