Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2023, n. 17750
CASS
Sentenza 21 giugno 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rimborso di imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum, desumibile dall'art. 1442, ultimo comma, c.c.. Tuttavia, ciò non vale ove il credito sia scaturito dalla sottostima dell'imposta dovuta che in realtà era maggiore e che potrebbe risultare evasa. Inoltre, il principio è stato esteso anche all'IVA, per cui non è sufficiente ai fini del rimborso del credito che esso sia esposto in dichiarazione. Né l'inerzia può equivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi del rimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi, derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36bis del DPR n. 600 del 1973 (del resto, finalizzato esclusivamente a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione) non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2023, n. 17750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17750
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

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