Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 606 /2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 02/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 606 /2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Fedele Calvosa, presso lo studio legale dell'avv. Cioci Pamela, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale CP_1 in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di invalido con totale inabilità alla attività
1
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa all'udienza del 2.1.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento
2 sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito e ha specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate, in quanto il CTU non ha preso in debito conto di tutte le patologie di cui risulta affetta parte ricorrente, in particolare dell'insufficienza renale cronica e della patologia diabetica (pag. 3 e 4 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente CP_1 ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che il Sig. risulta affetto da un complesso menomativo Parte_1 costituito da: “cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
- diabete mellito tipo 2 insulino dipendente;
- spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale; ipertrofia prostatica benigna;
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale. b) Come più estesamente esplicato in sede di considerazioni medico- legali, non si riconoscono al Sig. i requisiti per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 legge 222/84)”.
Parte ricorrente, attraverso il proprio consulente di parte, presentava osservazioni critiche alla CTU, mettendo in evidenza l'aggravarsi della patologia renale del ricorrente, allegando ulteriore documentazione medica.
All'esito dell'esame di tette note critiche, il CTU confermava le proprie conclusioni, precisando: “Orbene, tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta successivamente all'inizio delle operazioni peritali, 3 che documenta la presenza di complicanze renali da danno metabolico diabete correlato, senza tuttavia specificare la gravità del quadro di insufficienza renale, eccezion fatta per l'inserimento in lista d'attesa per il confeziona-mento di accesso vascolare, non si ritiene di modificare in senso peggiorativo la valuta-zione dell'invalidità civile redatta in sede di bozza di relazione medico legale. Per i suddetti motivi, non si riconoscono al Sig. i Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (art. 1 legge 222/84).
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 respinta.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell , CP_1
e liquidate tenendo in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t. in data 19/02/2024, nella causa iscritta al n. 606/2024 R.G. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore della dott.ssa , che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori.
Frosinone, 03/01/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
4