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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 3.11.2025, dinanzi al giudice dott.ssa MA NA TA, assistita dal funzionario dott.ssa MNA Vangi, nella causa iscritta al n. 4642/2023 r.g., sono presenti per parte attrice e, per essa, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., l'avv. Veronica Clemente in sostituzione dell'avv. Salvatore
Giammaria, per parte convenuta l'avv. Patrizia Alboreo, per le altre Controparte_1 parti convenute e l'avv. Vincenzo Monterisi. I Controparte_2 Controparte_3 difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiedono l'accoglimento. Parte attrice insiste sulle richieste istruttorie già formulate. L'avv. Alboreo e l'avv. Monterisi si oppongono per le ragioni già espresse negli scritti difensivi. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori delle parti, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
MA NA TA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA NA TA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4642/2023 r.g., proposta
DA
e, per essa, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria,
-attrice-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Alboreo, Controparte_1
-convenuto-
NONCHÉ
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Controparte_2 Controparte_3
Monterisi,
-convenuti-
All'udienza del 3.11.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
La e, per essa, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale nonché e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 allegando di essere creditrice nei confronti della Parte_3 di una somma complessiva di oltre sessantamila euro, quale saldo di conti correnti,
[...] conti anticipi ovvero finanziamenti, garantiti solidalmente dal , in virtù di CP_1
2 fideiussione bancaria rilasciata sino alla concorrenza €.170.000,00 in data 25.3.2010.
Aggiungeva che quest'ultimo, con atto del 12.12.2019 a rogito del notaio i Barletta, Per_1 nell'intento di sottrarsi ad una possibile azione di recupero in suo danno, aveva alienato in favore dei coniugi e la villetta facente parte del Controparte_2 Controparte_3 complesso edilizio sito nel Comune di Porto Cesareo, località “Chiusarelle”, denominato
“Eurovillage”. Ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dalla azione ex art. 2901 c.c., concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia, nei propri confronti, del detto atto di compravendita del 12.12.2019 con ordine al Conservatore dei RR.II. di Lecce di trascrivere la sentenza e con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio tempestivamente i convenuti e Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice, negando in particolare la
[...] sussistenza della consapevolezza dell'evento dannoso per il creditore da parte loro, quali terzi contraenti, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, vittoria di spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c. della attrice. In ipotesi di accoglimento della domanda della e, per essa, domandavano di essere Parte_1 Parte_2 garantiti e manlevati da quale venditore tenuto per l'evizione, da Controparte_1 ogni pretesa attorea e risarciti da quest'ultimo di tutti i danni che gli stessi avessero subito dall'emananda sentenza.
Tardivamente, con comparsa del 20.6.2024, si costituiva il , chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea, eccependo anche la prescrizione del credito della attrice nei confronti del fideiussore.
Attesa la costituzione del convenuto, non era disposta la notifica della costituzione dei convenuti e , contenente domanda Controparte_2 Controparte_3 riconvenzionale trasversale, al . Con ordinanza resa all'udienza del 3.2.2025, CP_1 ritenuta ultronea l'istanza di esibizione documentale ed esplorativa la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, come formulate da parte attrice, era fissata udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale delle parti, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. è prevista nell'interesse del creditore che può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Come è noto, infatti,
l'actio pauliana ha la fondamentale funzione di ricostruire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, in applicazione dell'art. 2740 c.c., il cui fine è propriamente quello di consentire al creditore di soddisfare il proprio credito.
3 L'azione è condizionata all'esistenza dei requisiti necessari richiesti dall'art. 2901 c.c.: ai sensi della citata norma, la domanda del creditore è accoglibile ove venga provato in giudizio l'esistenza di un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); la consapevolezza da parte del debitore di danneggiare il creditore (c.d. scientia damni); la consapevolezza da parte del terzo – acquirente a titolo oneroso – del pregiudizio che l'atto va ad arrecare al creditore (c.d. consilum fraudis).
Come profusamente argomentato da parte attrice, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Nel caso di specie l'attrice ha agito a tutela di un credito derivante da esposizioni debitorie di cui a contratti bancari intrattenuti dalla Parte_3 nei confronti della quale aveva prestato nel 2010 garanzia Controparte_1 fideiussoria. “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione” (Cass. Sez. 6, 3.6.2020, n. 10522).
Ciò posto, l'alienazione di un immobile costituisce da parte del debitore un atto di disposizione patrimoniale tale da incidere sul proprio patrimonio, modificandone quantomeno la composizione qualitativa. Il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, per cui è configurabile in caso di sostituzione di un bene immobile con il denaro, di natura volative, così da rendere più difficile e più incerta una futura azione esecutiva. Il
4 significato di eventus damni va, cioè, oltre il concetto di danno per ricomprendere anche quello di semplice pericolo di danno, ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva.
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez.
6 - 3, 18.6.2019, n. 16221). Tale prova non è stata fornita dal . CP_1
Occorre ora procedere alla analisi del cosiddetto requisito soggettivo, che, nelle ipotesi di credito sorto anteriormente all'atto dispositivo, come nel caso di specie, si atteggia come mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni),
Sufficiente ad integrare il requisito previsto dalla legge è la semplice consapevolezza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, costituito anche da un mero danno potenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 30.6.2015, n. 13343), nella specie sussistente, non potendo aver ignorato il la garanzia prestata e, CP_1 dunque, la dannosità del proprio atto dispositivo, quantunque non fosse stato a conoscenza della specifica entità e consistenza della esposizione debitoria del debitore garantito Parte_3
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, poi, è necessaria nel terzo contraente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione e/o modifica della consistenza patrimoniale del debitore, pur non occorrendo la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria. Non occorre, cioè, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito specificamente individuato, come accade quando l'atto a titolo oneroso oggetto dell'azione revocatoria sia anteriore al sorgere dello stesso credito, essendo sufficiente la conoscibilità dal debitore e dal terzo del pregiudizio che da esso può derivare al creditore, non essendo necessaria una collusione tra debitore alienante e terzo acquirente (cfr. Cass. Sez. 1, 5.7.2013, n. 16825).
Anche sul punto parte attrice ha argomentato profusamente e correttamente in punto di diritto, evidenziando come la giurisprudenza abbia ritenuto sufficiente l'esistenza di indici
5 presuntivi da cui inferire la dimostrazione della sussistenza in capo all'altro contraente della consapevolezza di nuocere ai creditori.
In punto di fatto ha addotto che nella compravendita dell'immobile de quo non vi fosse alcuna valida motivazione, se non quella di sottrarre i beni da una sicura e prossima esecuzione da parte dell'attrice, non vi fosse prova del versamento del prezzo, tenuto conto che nell'atto di compravendita risultava il versamento della somma di € 80.000,00 a mezzo assegni circolari, ma non vi fosse dimostrazione che tali assegni fossero stati effettivamente incassati da nonché che il prezzo di vendita indicato in atti fosse ictu Controparte_1 oculi troppo basso in proporzione al valore di mercato.
Evidentemente la dimostrazione degli indici presuntivi (ovvero del fatto noto da cui inferire il fatto ignoto) gravava su parte attrice e, ancor prima, sulla attrice gravava un onere di compiuta allegazione degli stessi. Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi (cfr. Cass. Sez. 6, 28.9.2020, n. 20342).
Ora, dal contratto rogato dal notaio risulta che il pagamento è stato effettuato a mezzo di assegni circolari, i convenuti e , che non risultano avere rapporti di CP_2 CP_3 parentela con il , hanno prodotto sia l'estratto conto da cui risulta l'addebito il CP_1
10.12.2019 di un importo di € 80.000,00 per emissione degli assegni, sia documentazione attestante la negoziazione degli stessi. Tanto ha portato a ritenere ultronea la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. come formulata dalla attrice, essendo la documentazione in atti già indicativa del pagamento da parte degli acquirenti.
Neppure è stata dimostrata da parte attrice la sproporzione tra il prezzo di vendita dell'immobile e il valore reale dello stesso, addotto come ictu oculi evidente, ma senza indicazione dei presupposti sulla base dei quali si potesse giungere ad una tale deduzione.
Soprattutto a fronte della consulenza di parte prodotta dal e dalla CP_2 CP_3 parte attrice si è limitata ad una contestazione generica di inattendibilità della stessa perché non formata nel contraddittorio, senza specificazione degli aspetti di carenza o incongruenza, così da giustificare la sollecitazione a disporsi una consulenza tecnica di ufficio, che, come proposta, risultava esplorativa.
Ecco che, se correttamente l'attrice ha indicato quelle che sono le presunzioni valorizzate dalla giurisprudenza per inferire la prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente, i fatti da cui ricavare tali presunzioni non sono stati dimostrati in giudizio a supporto dell'allegata consapevolezza da parte del e della . CP_2 CP_3
Quanto esposto porta al rigetto della domanda ex art. 2901c.c., restando ogni altra questione assorbita.
6 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in relazione alle attività svolte da ciascuno, vanno poste per soccombenza a carico della attrice e a favore dei convenuti, con distrazione per quelle spettanti al all'avv. Alboreo dichiaratasi antistataria. Evidentemente CP_1 vanno compensate le spese tra il e gli altri convenuti, in merito alla domanda CP_1 di garanzia da questi spiegata, rimasta assorbita, in considerazione del rigetto della domanda della attrice.
Non si reputano sussistenti i presupposti ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna della attrice, come richiesta dai convenuti e , non ravvisandosi, per le CP_2 CP_3 motivazioni supra esposte, la temerarietà della azione, la malafede o la colpa grave della e, per essa, della Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla e, per essa, , Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di nonché di Controparte_1
e , ogni altra domanda, eccezione o difesa Controparte_2 Controparte_3 rigettata ovvero assorbita:
- rigetta la domanda della attrice,
- ex art. 2668 c.c. ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità
Immobiliare di Lecce di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Registro generale n. 12522, Registro particolare n. 10525, Presentazione n. 8 del
2.4.2024;
- condanna l'attrice al pagamento a favore del delle spese processuali che CP_1 liquida in 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione all'avv. Alboreo dichiaratasi antistataria;
- condanna l'attrice al pagamento a favore di e Controparte_2 CP_3
delle spese processuali che liquida in 10.056,20 per compensi, oltre spese generali
[...] al 15%, iva e cap come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il e gli altri convenuti. CP_1
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 3.11.2025
Il giudice
MA NA TA
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