CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40258 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC NA nato a [...] il [...] RU GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e Vricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40258 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva EO VI e AN RU responsabili dei reati di cui agli artt. 56, 110, 112, n. 2, 629, primo e secondo comma, cod. pen., con l'aggravante del metodo mafioso, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di EO VI consta di due motivi. 3.1. Con il primo, ci si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata. Con argomentazioni meramente riproduttive della motivazione di primo grado, la Corte territoriale si è limitata a ribadire gli esiti intercettivi già valorizzati dalla sentenza del Tribunale, malgrado le specifiche doglianze proposte con atto d'appello. Inoltre, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., è stata motivata al di là di ogni riferimento individualizzante, avendo la Corte riprodotto le medesime argomentazioni espresse a proposito del concorrente RU. Né è stata fornita una concreta rappresentazione della condizione di coartazione o di assoggettamento psicologico di cui avrebbe sofferto la vittima NN. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta unicamente sulla base di precedenti penali, tra cui una sentenza passata in giudicato nel 2019, avente, tuttavia, a oggetto fatti del 2014. 4. Il ricorso nell'interesse di AN RU presenta due motivi. 4.1. Con il primo, ci si lamenta di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata;
in particolare, la motivazione è carente per quel che ha riguardo all'elemento soggettivo del delitto ascritto. Le condotte descritte, infatti, dimostrerebbero come l'agire dell'imputato non sia stato rivolto a conseguire un ingiusto profitto, bensì unicamente a porre in essere un'iniziativa personale, priva di consapevolezza circa il carattere illecito della condotta stessa. Ove la Corte avesse considerato adeguatamente il contesto amichevole dei rapporti tra il 1 ricorrente e la persona offesa NN, anche la frase riportata in rubrica, asseritamente minatoria, avrebbe acquisito diversa luce. 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente in assenza di una rigorosa analisi delle prove. 5. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. In via di premessa, va notato che le frammentarie indicazioni contenute nei due ricorsi aspirano a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, in nessuno dei due casi idonea a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. D'altro canto, l'esame della impugnata sentenza consente di constatare come le censure proposte dai ricorrenti ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, correttamente disattese dalla Corte territoriale, nella motivazione della sentenza gravata. Rispetto a siffatte censure, non può che ribadirsi quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). 2.1. Tanto premesso in ordine alla decisività della superiore argomentazione, il Collegio, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di EO VI, ritiene che il primo motivo sia inammissibile, in quanto generico e aspecifico, atteso che il ricorrente torna a proporre una ricostruzione della vicenda alternativa a quanto prospettato, con motivazione esente dai dedotti vizi, dal giudice dell'appello, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 2 La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, a proposito delle decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da confluire in una struttura argornentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità), ha puntualizzato che l'affermazione di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata è stato fondato tanto sugli esiti intercettivi, che accertavano i contatti tra i coimputati, quanto su ulteriori fonti di natura documentale (si veda il riferimento alla fotografia ritraente RU e VI, pubblicata su soda! network), nonché dichiarativa (si veda, in particolare, il riferimento alla sostanziale ammissione dei fatti da parte del coimputato RU, benché "edulcorata" quanto al racconto dell'incontro con la vittima), già compiutamente analizzati dal giudice di primo grado (v. p.
6-7 della sentenza di primo grado, cui il giudice del gravame rinvia). Anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., il ricorrente reitera censure palesemente infondate, avendo i giudici del merito fornito un'inattaccabile motivazione circa la condizione di coartazione psicologica imposta alla vittima, con precipuo riferimento, sufficientemente individualizzante, al ricorrente (atteso che il coimputato, nel chiedere alla vittima di rinunciare all'incarico, chiariva che "l'invito" proveniva da EO VI, appartenente alla famiglia degli zingari di Cosenza). 2.2. Quanto alla doglianza proposta in punto di recidiva, essa è, del pari, inammissibile in quanto aspecifica (nell'accezione, sopra evidenziata, del mancato confronto con le ragioni rese dal giudice dell'appello). In entrambi i gradi di giudizio, i giudici si sono adeguatamente espressi circa le ragioni della necessità dell'aumento, evidenziando come la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, andasse ritenuta in vista della pervicacia dell'imputato nel perpetrare illeciti di natura patrimoniale, quale testimoniata dalla rilevata accresciuta pericolosità; tra i precedenti in tal senso significativi, è richiamata, nella motivazione impugnata, una condanna per il reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso del 2019, oltre che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Sicché la motivazione, benché sintetica, non può dirsi basata esclusivamente sulla mera constatazione della recidiva specifica, sia pure reiterata ed infraquinquennale, bensì, implicitamente, su una più ampia valutazione della complessiva condotta di vita tenuta dal VI, attestante la pericolosità del medesimo, alla luce della complessiva ricostruzione dei fatti operata nelle due sentenze di merito (cfr. Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533 — 01: «il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone 3 al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita»: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali;
Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154 - 01: «non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell'imputato»). 3. Il ricorso nell'interesse di AN RU è, del pari, inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e aspecifico, atteso che il ricorrente torna a proporre doglianze già sottoposte al giudice di appello, adeguatamente esaminate e correttamente respinte da quest'ultimo (v. ad es., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre, la già citata Sez. 3, n. 44418/2013), dà adeguatamente conto della ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del reato ascritto;
in particolare, diversamente da quanto asserito dalla difesa, è stato compiutamente evidenziato come la consapevolezza del carattere illecito della condotta estorsiva fosse ben presente all'imputato, il quale, alludendo alla protezione garantita dal VI e puntualizzando che quest'ultimo apparteneva alla famiglia degli zingari di Cosenza, con ciò stesso minacciava implicitamente la vittima, ove quest'ultima non si fosse risolta a rinunciare all'incarico (cfr. Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01, secondo cui «la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera»). La ricorrenza del dolo è stata individuata, con motivazione scevra dalle dedotte doglianze, attraverso: 1) l'analisi del messaggio che l'imputato stesso veicolava alla persona offesa, di cui i giudici hanno evidenziato l'inequivoco tenore estorsivo, a nulla rilevando che, 4 nei giorni successivi alla condotta imputata, il RU si disinteressasse della vicenda;
2) le dichiarazioni della persona offesa, analiticamente esaminate in primo grado e ritenute del tutto attendibili, alla stregua dei canoni indicati della giurisprudenza di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); 3) le conversazioni intercettate, considerate nella sentenza di primo grado, cui la Corte distrettuale ha legittimamente rinviato (sul dolo del delitto in parola, in una fattispecie di reato concorsuale, cfr. ad es., Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03). 3.2. Quanto alla censura oggetto del secondo motivo, il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente chiarito i motivi della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può assumere varie forme esplicative. Ben consapevoli che detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03, in motivazione), i giudici di merito hanno ravvisato, nel caso in scrutinio, la ricorrenza della circostanza in parola, ricavandola dalle modalità esecutive dell'azione criminosa stessa, posto che il contenuto, implicitamente minaccioso, del messaggio veicolato dal RU assumeva, in quel contesto, un inequivoco tenore mafioso, come prontamente intuito dalla persona offesa (in tema di estorsione e di circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, cfr. ex plur., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759 - 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Il consigliere estensore Il presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40258 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva EO VI e AN RU responsabili dei reati di cui agli artt. 56, 110, 112, n. 2, 629, primo e secondo comma, cod. pen., con l'aggravante del metodo mafioso, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei propri difensori, con due distinti atti, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell'interesse di EO VI consta di due motivi. 3.1. Con il primo, ci si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata. Con argomentazioni meramente riproduttive della motivazione di primo grado, la Corte territoriale si è limitata a ribadire gli esiti intercettivi già valorizzati dalla sentenza del Tribunale, malgrado le specifiche doglianze proposte con atto d'appello. Inoltre, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., è stata motivata al di là di ogni riferimento individualizzante, avendo la Corte riprodotto le medesime argomentazioni espresse a proposito del concorrente RU. Né è stata fornita una concreta rappresentazione della condizione di coartazione o di assoggettamento psicologico di cui avrebbe sofferto la vittima NN. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, ritenuta unicamente sulla base di precedenti penali, tra cui una sentenza passata in giudicato nel 2019, avente, tuttavia, a oggetto fatti del 2014. 4. Il ricorso nell'interesse di AN RU presenta due motivi. 4.1. Con il primo, ci si lamenta di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata;
in particolare, la motivazione è carente per quel che ha riguardo all'elemento soggettivo del delitto ascritto. Le condotte descritte, infatti, dimostrerebbero come l'agire dell'imputato non sia stato rivolto a conseguire un ingiusto profitto, bensì unicamente a porre in essere un'iniziativa personale, priva di consapevolezza circa il carattere illecito della condotta stessa. Ove la Corte avesse considerato adeguatamente il contesto amichevole dei rapporti tra il 1 ricorrente e la persona offesa NN, anche la frase riportata in rubrica, asseritamente minatoria, avrebbe acquisito diversa luce. 4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente in assenza di una rigorosa analisi delle prove. 5. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. In via di premessa, va notato che le frammentarie indicazioni contenute nei due ricorsi aspirano a una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, in nessuno dei due casi idonea a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. D'altro canto, l'esame della impugnata sentenza consente di constatare come le censure proposte dai ricorrenti ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, correttamente disattese dalla Corte territoriale, nella motivazione della sentenza gravata. Rispetto a siffatte censure, non può che ribadirsi quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01). 2.1. Tanto premesso in ordine alla decisività della superiore argomentazione, il Collegio, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di EO VI, ritiene che il primo motivo sia inammissibile, in quanto generico e aspecifico, atteso che il ricorrente torna a proporre una ricostruzione della vicenda alternativa a quanto prospettato, con motivazione esente dai dedotti vizi, dal giudice dell'appello, ignorando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 2 La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, a proposito delle decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da confluire in una struttura argornentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità), ha puntualizzato che l'affermazione di responsabilità per l'ascritto reato di concorso in tentata estorsione aggravata è stato fondato tanto sugli esiti intercettivi, che accertavano i contatti tra i coimputati, quanto su ulteriori fonti di natura documentale (si veda il riferimento alla fotografia ritraente RU e VI, pubblicata su soda! network), nonché dichiarativa (si veda, in particolare, il riferimento alla sostanziale ammissione dei fatti da parte del coimputato RU, benché "edulcorata" quanto al racconto dell'incontro con la vittima), già compiutamente analizzati dal giudice di primo grado (v. p.
6-7 della sentenza di primo grado, cui il giudice del gravame rinvia). Anche con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., il ricorrente reitera censure palesemente infondate, avendo i giudici del merito fornito un'inattaccabile motivazione circa la condizione di coartazione psicologica imposta alla vittima, con precipuo riferimento, sufficientemente individualizzante, al ricorrente (atteso che il coimputato, nel chiedere alla vittima di rinunciare all'incarico, chiariva che "l'invito" proveniva da EO VI, appartenente alla famiglia degli zingari di Cosenza). 2.2. Quanto alla doglianza proposta in punto di recidiva, essa è, del pari, inammissibile in quanto aspecifica (nell'accezione, sopra evidenziata, del mancato confronto con le ragioni rese dal giudice dell'appello). In entrambi i gradi di giudizio, i giudici si sono adeguatamente espressi circa le ragioni della necessità dell'aumento, evidenziando come la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, andasse ritenuta in vista della pervicacia dell'imputato nel perpetrare illeciti di natura patrimoniale, quale testimoniata dalla rilevata accresciuta pericolosità; tra i precedenti in tal senso significativi, è richiamata, nella motivazione impugnata, una condanna per il reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso del 2019, oltre che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Sicché la motivazione, benché sintetica, non può dirsi basata esclusivamente sulla mera constatazione della recidiva specifica, sia pure reiterata ed infraquinquennale, bensì, implicitamente, su una più ampia valutazione della complessiva condotta di vita tenuta dal VI, attestante la pericolosità del medesimo, alla luce della complessiva ricostruzione dei fatti operata nelle due sentenze di merito (cfr. Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533 — 01: «il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone 3 al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita»: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali;
Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154 - 01: «non è illegale la pena irrogata precedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora il giudice abbia dato atto in sentenza, anche con motivazione implicita, delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l'aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell'imputato»). 3. Il ricorso nell'interesse di AN RU è, del pari, inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e aspecifico, atteso che il ricorrente torna a proporre doglianze già sottoposte al giudice di appello, adeguatamente esaminate e correttamente respinte da quest'ultimo (v. ad es., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). La motivazione dell'impugnata sentenza, in piena continuità e conformità rispetto alla valutazione del giudice di primo grado (cfr., tra le altre, la già citata Sez. 3, n. 44418/2013), dà adeguatamente conto della ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi del reato ascritto;
in particolare, diversamente da quanto asserito dalla difesa, è stato compiutamente evidenziato come la consapevolezza del carattere illecito della condotta estorsiva fosse ben presente all'imputato, il quale, alludendo alla protezione garantita dal VI e puntualizzando che quest'ultimo apparteneva alla famiglia degli zingari di Cosenza, con ciò stesso minacciava implicitamente la vittima, ove quest'ultima non si fosse risolta a rinunciare all'incarico (cfr. Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727 - 01, secondo cui «la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera»). La ricorrenza del dolo è stata individuata, con motivazione scevra dalle dedotte doglianze, attraverso: 1) l'analisi del messaggio che l'imputato stesso veicolava alla persona offesa, di cui i giudici hanno evidenziato l'inequivoco tenore estorsivo, a nulla rilevando che, 4 nei giorni successivi alla condotta imputata, il RU si disinteressasse della vicenda;
2) le dichiarazioni della persona offesa, analiticamente esaminate in primo grado e ritenute del tutto attendibili, alla stregua dei canoni indicati della giurisprudenza di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); 3) le conversazioni intercettate, considerate nella sentenza di primo grado, cui la Corte distrettuale ha legittimamente rinviato (sul dolo del delitto in parola, in una fattispecie di reato concorsuale, cfr. ad es., Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03). 3.2. Quanto alla censura oggetto del secondo motivo, il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente chiarito i motivi della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può assumere varie forme esplicative. Ben consapevoli che detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (v. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03, in motivazione), i giudici di merito hanno ravvisato, nel caso in scrutinio, la ricorrenza della circostanza in parola, ricavandola dalle modalità esecutive dell'azione criminosa stessa, posto che il contenuto, implicitamente minaccioso, del messaggio veicolato dal RU assumeva, in quel contesto, un inequivoco tenore mafioso, come prontamente intuito dalla persona offesa (in tema di estorsione e di circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, cfr. ex plur., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759 - 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Il consigliere estensore Il presidente